Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5302 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
0 5 3 0 2 / 02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 0,71 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.17452/99 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 16132 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Ud.
7.2.02 Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere Dott. Camilla DI IASI Consigliere CANCEL.ERIA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AU CH & C s.n.c., AU NI, AU LI, AU AR AN e PI IS, quali soci, elettivamente domiciliati in Roma al Viale di Villa Pamphili n.59, presso l'avv. Antonio Salafia, che, unitamente all'avv. Enrico Vassena, li rappresenta e difende giusta procura in calce;
- ricorrenti -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente dott. Massimo 630 -1- AC rappresentato e difeso per mandato in atti dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo ed Antonietta Coretti con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n. 17 in Roma. - costituito con procura - avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n.305 del 9.10.1998, reg. gen. n.662/98, 7/2/2002 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Salafia e Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO decidendo sull'appelloCon sentenza del 9.8.1998 il Tribunale di Cagliari, proposto dalla AU FR s.n.c. – e da PA VA, LI, RI AN e ON TA nei confronti dell'INPS, avverso sentenza del Pretore della medesima città, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione della spettanza degli sgravi contributivi per le nuove aziende operanti nel mezzogiorno e alle connesse questioni relative alla sussistenza di debiti per contributi relativi al periodo 1981-1991, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, ritenendo che la domanda di condono proposta dopo la sentenza di primo grado avesse per oggetto anche i debiti in questione. Osservava inoltre che la riserva, contenuta nel -2- condono, di accertare con la presente azione il diritto agli sgravi contributivi doveva ritenersi nulla e come non apposta. Gli appellanti propongono ricorso per cassazione affidato ad un motivo;
l'INPS ha depositato procura ai difensori. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti prospettano più questioni deducendo in primo luogo la violazione dello ius superveniens di cui all'art.81 comma 9 della legge 23.12.1998 n.448 che ha stabilito che le clausole di riserva di ripetizione, subordinate all'esito del contenzioso di disconoscimento del proprio debito contributivo, apposte alle domande di condono, ai sensi dell'art4 d.l. n.79 del 1987 convertito con legge n.140 dello stesso anno, sono valide e non precludono l'accertamento in fase contenziosa. La censura è fondata. Come ritenuto da questa Corte, con sentenze n.9306 del 2000, n.8297 e n.9959 del 2001, la norma indicata dai ricorrenti è retroattiva. Conseguentemente la sentenza impugnata, che ha ritenuto invalida la clausola di riserva apposta alla domanda di condono e per effetto di questo cessata la materia del contendere, è divenuta per effetto dello ius supeveniens erronea in diritto e va cassata. Le ulteriori questioni proposte con il motivo, aventi per oggetto l'interpretazione del ricorso, dei debiti ai quali esso riferiva e la necessità o meno di accoglimento della domanda di condono da parte dell'INPS, sono assorbite dall'accoglimento del primo profilo del ricorso. -3- La sentenza impugnata va pertanto cassate e la causa va rinviata per nuovo esame ad altro giudice che si designa nel dispositivo. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art.385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Cagliari. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2002 Il Consigliere est. Il Presidente bryle wall Fernanda faul I D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 , O R B A . A I S ' N E L D P деве L S A 3 E I T 7 D - N S I 8 G O S - P O 1 N IL CANCELLIERE 1 E M A I S Depositato in Cancelleria D E I A E A G D , O G E O oggi, 12 APR. 2002 R E T T T L T N S I I E R S G A I E E L D IL CANCELLIER R L E O D I - 4-