Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3322
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Nel caso in cui - restando fermo il turno giornaliero di otto ore e diminuendo progressivamente l'orario settimanale ad opera della contrattazione collettiva nazionale - venga prevista (da circolari aziendali implicitamente accettate dai lavoratori) la concessione di riposi compensativi per evitare che l'orario settimanale di fatto superi immancabilmente quello contrattuale, ove venga richiesta ed espletata la prestazione lavorativa nei giorni che avrebbero dovuto essere destinati a riposo compensativo , non spetta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ma quella prevista per il lavoro straordinario feriale. (Fattispecie in tema di dipendenti della SpA Ferrovie dello Stato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3322
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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