Sentenza 15 novembre 2017
Massime • 1
In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per "luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche" ai quali può essere vietato l'accesso si intende non solo il campo di gioco, ma l'intera area dove ha luogo l'evento sportivo, ivi compresi gli spazi di ingresso delimitati da apposite recinzioni e separazioni rispetto al contesto esterno.
Commentario • 1
- 1. Cass. 18642/2023Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 26 luglio 2023
Con la sentenza n. 18642/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente può comunque fruire del credito IVA derivante dalla differenza tra l'IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti. È sufficiente, in caso di contestazione da parte dell'Agenzia, la prova della sussistenza del credito per presunzioni. Il caso La vicenda origina dalla notifica, da parte dell'Agenzia dell'Entrate di un avviso di accertamento ad una società, con il quale veniva accertato un maggiore imponibile a seguito del disconoscimento del credito IVA (scaturente dalla differenza tra l'IVA calcolata sulle vendite e quella …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2017, n. 6921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6921 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2017 |
Testo completo
0692 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da n. 3017 sez. Piero Savani -Presidente - Sent. n. Donatella Galterio UP 15/11/2017- Giovanni Liberati R.G.N. 41911/2017 Antonella Ciriello Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da EO AM, nato ad [...] il [...]; EL MO, nato a [...] il [...]; AL ZO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 16-09-2016 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per i ricorrenti l'avvocato Valter Biscotti, quale si riportava ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 settembre 2016, la Corte di appello di Perugia confermava la sentenza con cui il Tribunale di Perugia, in data 11 dicembre 2014, aveva condannato AM EO, AR EL e ZO AL alla pena di anni 1 di reclusione ed € 1.500 di multa ciascuno, in ordine ai reati di cui agli art. 6 bis comma 2 e 6 quater della legge n. 401/1989, per avere, in concorso tra loro, aggredito percuotendoli e comunque posto in essere atti di violenza ai danni di LD DE e IL Di AS, che rivestivano la qualifica di steward presso lo stadio di Perugia, in occasione di una manifestazione sportiva in atto, accedendo con violenza a una zona dell'impianto ad essi interdetta, fatti commessi in Perugia il 25 aprile 2010. Gli imputati venivano altresì condannati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da quantificare in separata sede, con liquidazione di una provvisionale pari a € 5.000 in favore di LD DE e di € 1.000 in favore di IL Di AS;
veniva altresì concesso a ciascun imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato all'adempimento delle obbligazioni risarcitorie, con applicazione altresì della sanzione accessoria del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e con obbligo di comparire dinanzi al Comando di Polizia nel giorno in cui hanno luogo.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello umbra, AM EO, AR EL e ZO AL, tramite il loro comune difensore, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, sollevando ciascuno due motivi tra loro perfettamente coincidenti e quindi suscettibili di essere esposti unitariamente (con la precisazione che per la sola posizione di AL, vi è una doglianza aggiuntiva di cui si darà conto nell'esposizione sintetica dei motivi).
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, osservando, quanto al reato di cui all'art. 6 bis della legge n. 401/1989, che il fatto era avvenuto in prossimità di un varco oltre il quale si trovavano un ristorante e un bar, che non possono essere definiti un impianto sportivo o un luogo in cui si svolge una manifestazione sportiva, per cui la norma incriminatrice non era applicabile, dovendosi intendere per "impianto" un luogo opportunamente attrezzato e destinato alla pratica di una o più attività sportive;
la manifestazione in corso al momento del fatto era peraltro una partita tra le squadre giovanili del Perugia e della Ternana, che si giocava non allo stadio ma in un campo limitrofo senza spalti, per cui non esisteva né un varco pre-filtraggio ex art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007, né alcuna recinzione dell'impianto. 2 F8 E comunque, aggiunge la difesa, quello violato non era un provvedimento formale del Questore, ma un ordine verbale, con la conseguente caratteristica della non chiarezza, per cui in tal senso alcuna violazione sarebbe ravvisabile. Con riferimento poi alla fattispecie di cui all'art. 6 quater della legge n. 401/1989, si evidenzia che la ricostruzione della presunta violenza si era rivelata confusa e incerta, anche perché le eventuali condotte illecite sarebbero avvenute in un contesto, quale quello descritto dai due steward, in cui più di 200 persone li stavano insultando, per cui per le persone offese sarebbe stato ben difficile rappresentarsi e isolare con certezza la provenienza delle voci dei tre imputati. Su questo aspetto, quanto alla sola posizione di AL, si evidenzia che per quest'ultimo vi sarebbe stata un'autorizzazione a entrare da parte del responsabile del settore giovani del Perugia e del responsabile della sicurezza, per cui rispetto a tale ricorrente non sarebbe ravvisabile neanche l'indebito superamento della recinzione dell'impianto.
2.2. Con il secondo motivo, viene censurata infine la mancanza, contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, in quanto non sarebbe stata adeguatamente raggiunta la prova che, in epoca successiva all'evento, lo steward DE non abbia più potuto prestare servizio, né tantomeno che la società non gli abbia più rinnovato l'incarico su sollecitazione dei tifosi, per cui in definitiva sarebbe risultata carente la prova che le persone offese fossero state davvero minacciate di eventi di danno oggettivamente credibili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
1.1. In ordine al primo motivo occorre premettere, iniziando dalle doglianze riferite al reato di cui all'art. 6 bis della legge n. 401/1989, che tale norma, per quanto in questa sede rileva avuto riguardo al tenore della contestazione, sanziona la condotta di chiunque, "nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto". Dunque la norma (introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, convertito dalla legge 19 ottobre 2001, n. 377 e in seguito modificata dall'art. 1 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 162 e dall'art. 3 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8) è chiaramente ispirata dall'esigenza di punire i comportamenti che generano disordini in occasione di manifestazioni sportive. In tal senso il legislatore, al fine di circoscrivere la singola condotta sanzionata, che si inserisce in una norma dall'orizzonte più ampio (punendosi, oltre il superamento delle recinzioni, anche l'invasione di campo e il lancio di materiale pericoloso), fa esplicito riferimento alle recinzioni e alle separazioni dell'impianto. 3 FZ Quest'ultima espressione, alla luce del precedente richiamo generale della norma ai "luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive", deve intendersi riferita invero non solo al campo di gioco, termine questo espressamente utilizzato solo in relazione alla diversa condotta della "invasione", ma all'intera area dove ha luogo l'evento sportivo, ivi compresi gli spazi di ingresso delimitati da apposite recinzioni e separazioni rispetto al contesto esterno, consistendo il disvalore di questa autonoma condotta appunto nel "superamento" di tali delimitazioni, di norma utilizzate per l'accesso degli atleti e degli spettatori ai campi di gioco e in generale alle strutture presenti all'interno dell'impianto sportivo, nel quale spesso vi sono molteplici spazi, destinati sia alla ricezione del pubblico che alla pratica delle competizioni sportive, talora anche diverse tra loro. In tal senso deve quindi ritenersi che correttamente è stata affermata nel caso di specie la configurabilità del reato, in quanto lo scavalcamento delle recinzioni è avvenuto in prossimità dell'area di ingresso dello stadio "Renato Curi" di Perugia, ovvero a ridosso dei varchi di accesso ai campi di gioco dell'impianto sportivo e in occasione della disputa di un incontro di calcio, a nulla rilevando la circostanza che ad affrontarsi fossero delle squadre giovanili, trattandosi di un elemento fattuale ininfluente ai fini della sussistenza della norma incriminatrice, il cui testo si riferisce in generale alle "manifestazioni sportive", senza distinguere cioè tra partite ufficiali o amichevoli o tra incontri fra prime squadre o compagini giovanili, essendo in tutti i casi identica l'esigenza di sanzionare condotte illecite in grado di alimentare disordini in danno sia degli altri spettatori o degli atleti, sia dello stesso personale preposto alla sicurezza degli impianti. In quest'ottica, peraltro, è del tutto irrilevante che l'inibizione al pubblico dell'incontro, ritenuto pericoloso per l'accesa rivalità tra le tifoserie delle squadre coinvolte, sia avvenuta da parte del Questore in forma verbale e non scritta, non facendo la fattispecie in esame alcun riferimento a questa problematica, assumendo invece rilievo esclusivamente il superamento delle recinzioni e delle separazioni, che nella vicenda in esame è stato giustamente qualificato come indebito, posto che gli steward, prima di essere aggrediti dai ricorrenti e dagli altri gruppi di "tifosi", avevano chiaramente esplicitato loro il divieto assoluto di accedere al terreno dove era in programma l'incontro tra Perugia e Ternana.
1.2. Quanto poi alla fattispecie di cui all'art. 6 quater della legge n. 401/1989, deve innanzitutto rilevarsi che la ricostruzione del fatto nelle due decisioni di merito, tra loro conformi, è avvenuta in modo puntuale e coerente, per cui le doglianze difensive circa la reale percezione delle minacce e delle violenze da parte degli steward devono ritenersi inammissibili, non prestando il fianco la valutazione delle testimonianze delle persone offese, rivelatesi chiare e sufficientemente dettagliate, a serie censure di illegittimità. FZ In ordine poi alla posizione di AL, il comportamento da questi posto in essere è stato ben delineato nella sentenza di primo grado, nella quale si rileva che il ricorrente, capo ultras noto con il nome di "ZOne", era stato autorizzato telefonicamente a passare dal responsabile della sicurezza del Perugia calcio, ing. EG, solo perché aveva detto di dover andare in bagno, venendo però subito fermato dallo steward LD DE, il quale, alla luce dell'atteggiamento dei tifosi, si rese conto che in realtà le intenzioni del ricorrente erano ben altre;
e infatti si manifestarono non appena venne aperto un cancelletto per far passare uno steward e personale del 118. In quel frangente, infatti, mentre era ancora a telefono con l'ing. EG, AL si scaraventò sul cancello dandogli un calcio in stile karatè, al che DE, per non essere colpito in volto dal cancello, si vide costretto a parare il colpo con una mano;
nel frattempo, una volta entrato nell'area interdetta superando il cancello, "ZOne" prendeva DE per la casacca e lo percuoteva, imprecando e minacciandolo e al contempo aizzando gli altri tifosi (oltre 200), contribuendo così a esasperare ulteriormente gli animi. A fronte di tale ricostruzione fattuale, scaturita dall'attenta e logica disamina delle risultanze probatorie compiuta dalle decisioni di merito, la difesa non ha fornito una plausibile lettura alternativa, scontando peraltro il ricorso sul punto evidenti limiti di autosufficienza, limitandosi cioè a evocare genericamente presunte incongruenze delle deposizioni testimoniali, senza tuttavia allegare il testo degli atti probatori richiamati e soprattutto senza specificare adeguatamente il contenuto delle asserite contraddizioni narrative dei testi. Alla stregua della dettagliata descrizione dei fatti fornita dalle persone offese, è stata quindi correttamente ritenuta la configurabilità a carico di ciascun ricorrente del reato di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, non essendovi alcun dubbio circa la riconoscibilità degli steward da parte degli imputati e la strettissima connessione tra le loro minacce e le mansioni svolte dalle persone offese.
2. Manifestamente infondato è infine anche il secondo motivo, con cui vengono proposte, anche in tal caso in modo generico, delle censure in fatto non consentite in questa sede, dovendosi ribadire unicamente che le due conformi decisioni di merito hanno ricostruito gli episodi contestati in maniera lineare e aderente alle risultanze probatorie, valorizzando adeguatamente le deposizioni delle persone offese, la cui descrizione dei fatti, anche rispetto alle minacce ricevute, è stata ritenuta credibile con argomenti logici e non contraddittori.
3. La Corte ritiene pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in 5 68 colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/11/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente ах ам са Fabio Zunica Piero Savani DEPOSITATA IN CANCELLERA 13 FEB 2018 IL CANCELLIERE Luana Mamani 6