Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2017, n. 6921
CASS
Sentenza 15 novembre 2017

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Massime1

In tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per "luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche" ai quali può essere vietato l'accesso si intende non solo il campo di gioco, ma l'intera area dove ha luogo l'evento sportivo, ivi compresi gli spazi di ingresso delimitati da apposite recinzioni e separazioni rispetto al contesto esterno.

Commentario1

  • 1Cass. 18642/2023
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-giustiziatributaria.it/ · 26 luglio 2023

    Con la sentenza n. 18642/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA annuale, il contribuente può comunque fruire del credito IVA derivante dalla differenza tra l'IVA calcolata sulle vendite e quella assolta sugli acquisti. È sufficiente, in caso di contestazione da parte dell'Agenzia, la prova della sussistenza del credito per presunzioni. Il caso La vicenda origina dalla notifica, da parte dell'Agenzia dell'Entrate di un avviso di accertamento ad una società, con il quale veniva accertato un maggiore imponibile a seguito del disconoscimento del credito IVA (scaturente dalla differenza tra l'IVA calcolata sulle vendite e quella …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2017, n. 6921
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6921
Data del deposito : 15 novembre 2017

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