Sentenza 30 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2002, n. 7934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7934 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
: C.C. 65112 07 934/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO A D CASSAZIONE RTE SUPREM Oggetto I R 5 6 A . SEZIONE TRIBUTARIA 8 Tributaria E T 9 N 1 N diJumposta d U - / O B 4 I B I / Z 6 R successione - 2 dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A L T . R R A T . S . P . I B D A G A Pasquale REALE - Presidente R.G.N. 12057/99 I E L T R E R E D I T A I S D Consigliere Cron. 21853 A . N E Dott. Antonio MERONE N E M S Ţ I N A D E S E Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere Ud.13/12/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 65112 sul ricorso proposto da: AL AR TI, OR CO, OR TE, OR VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che li difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, 2001 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2588 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 110/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 10/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'architetto TO e il dr. RO in data 30.3.1982 hanno stipulato una scrittura privata costituendo una associazione in partecipazione per la costruzione di immobili su un suolo sito nel Comune di Porto Valtravaglia. Il 2.4.1983 il TO è deceduto e i suoi eredi hanno presentato denunzia di successione per la totalità della proprietà di quegli immobili. Quindi, è deceduto anche il RO, e tra gli eredi di questi e del TO sono sorti dei contrasti;
la scrittura del 30.3.1982 è stata registrata il 2.6.1983, e la controversia insorta tra le parti è stata conciliata il 12.5.1987 con il riconoscimento di metà della proprietà degli immobili di cui alla scrittura a ciascuna delle parti. In data 28.1.1988, in conseguenza della conciliazione, la vedova TO ha presentato una seconda dichiarazione di successione ed una istanza di rimborso. L'ufficio, ritenendo che l'atto di partecipazione in associazione fosse privo di effetti nei suoi confronti, ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta di successione, impugnato dagli eredi TO. La Commissione di primo grado ha respinto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Hanno proposto ricorso gli eredi TO deducendo due motivi. Ha resistito il Ministero delle Finanze con due motivi. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 2704 c.c. in relazione all'articolo 9, comma 1, d.p.r. n.637/72 e contraddittorietà ed illogicità della sentenza impugnata in quanto in essa è stato ritenuto che l'atto del 30.3.1982 fosse privo di data certa (mentre si sono verificati fatti e comportamenti che assegnano data certa all'atto), ed in quanto da una parte si è fatto discendere l'efficacia traslativa dal momento della registrazione dell'atto (avvenuta dopo la morte del TO) e dall'altra si è considerato questo atto come stipulato entro il semestre precedente la morte. Il Ministero ha contrastato questa impostazione ed ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata e non merita accoglimento. L'elemento decisivo per la valutazione della fattispecie è la mancanza, nella scrittura privata, di data certa nei confronti dei terzi, prima della morte del TO. E infatti, ai sensi dell'articolo 2704 c.c. la data certa si ha con la registrazione dell'atto (e questa è avvenuta dopo la morte del TO), dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del suo autore, o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici, o dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. A parere della Corte non si possono considerare fatti idonei a fornire certezza nei confronti dei terzi quelli dedotti dai ricorrenti in quanto: a)le scritture poste in essere il 1 giugno 1982 e 17 marzo 1983 in attuazione dell'accordo del 30 marzo 1982 (ed invocate dai ricorrenti) non risultano essere state autenticate né risultano registrate;
b)gli atti di intimazione del 12.1.1984 e del 10.4.1984 sono successivi alla morte del TO e sono quindi irrilevanti;
c)la scrittura privata del 9 novembre 1987 intervenuta tra gli eredi TO e RO con il titolare dell'impresa alla quale erano stati appaltati i lavori di realizzazione della costruzione è atto successivo alla morte del TO, e comunque è atto non contenente alcun elemento che assegni certezza della data alla scrittura dell'associazione in partecipazione;
E the d)il riferimento ad un atto precedente stipulato tra il TO e tale signor Mongini, al quale ultimo sarebbe subentrato il RO nel contratto di associazione non è pertinente perché non giova alla causa della certezza della data. In verità, la norma di chiusura contenuta nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2704 c.c., richiede che il fatto da porre a base dell'effetto che si vuole produrre nei confronti dei terzi deve offrire elementi idonei per un giudizio di "certezza” e non di verosimiglianza sulla “esistenza” del documento. Sicuramente deve trattarsi di un "fatto” che si sia verificato “in un giorno" anteriore alla morte dell'autore del documento, posto che una certezza della data è assegnata già alla stregua dell'evento morte. Questo si evince con sufficiente chiarezza dal tenore della norma in esame che fa risalire, in questa norma di chiusura, una possibile e diversa certezza della data al giorno “in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". Nella specie, l'unica certezza della data discende in via presuntiva dal giorno della morte del TO, posto che a quella data il documento non disconosciuto certamente era esistente. Su questa base, e non essendoci altri elementi da utilizzare, correttamente si è applicata la norma di cui all'articolo 9, comma 1 del d.p.r. n.637/92, che sancisce una presunzione di appartenenza all'eredità per i beni ed i diritti trasferiti nell'ultimo semestre a terzi a titolo oneroso. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti della maggiore imposizione poiché, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dal TO e oggetto dell'accordo di associazione in partecipazione intervenuto col RO, si sarebbe dovuto applicare l'articolo 9, comma 2, che esclude dalla presunzione del primo comma яки i beni ed i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa esercitata dal defunto. Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile trattandosi di questione nuova non proposta nei precedenti gradi del giudizio. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in lire 4.150.000 (pari ad euro 2143,3), di cui lire 4.000.000 (pari ad euro 2065,83) per onorario, oltre le spese prenotate debito. Così deciso in Roma il 13.12.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente ZIQUE Of Giuseppe FalconeJ Suple Thall Dr. Pasquale Reale R O G I E IL CANCELLIERE C AL AS со DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3.0 MAG 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 AL AN ль A I R 5 A . 6 T 8 N 9 U 1 - B / I B 4 / R . 6 L T 2 L . A R . . P A . B I D A R T L E E 1 D 3 T 1 I A S . N M N E S I A