Sentenza 17 febbraio 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame proposto per far valere l'incompetenza territoriale del giudice che ha applicato la misura cautelare, se il tribunale del riesame, come nel caso di specie, ha annullato il provvedimento per carenza di gravità indiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2009, n. 11919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11919 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 17/02/2009
Dott. FIANDESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARGHERITA Taddei - Consigliere - N. 285
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 030491/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De RI AR AR, n. a Molfetta il 6.12.1937;
MB UG AN, n. a Inveruno (MI) il 9.5.1958;
MB EN, n. a Legnano (MI) l'8.4.1963;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 8 agosto 2008, sulla richiesta di riesame dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Pisa, in data 1 luglio 2008;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 8 agosto 2008, si pronunciava sulla richiesta di riesame del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Pisa del 1 luglio 2008 che applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di De RI AR AR e quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di MB UG AN e MB EN.
Il procedimento ha origine da un'indagine che aveva evidenziato la sussistenza di diversi gruppi di persone associate tra di loro al fine di realizzare una indefinita serie di reati contro il patrimonio, in particolare furti di ingenti quantitativi di olio ai danni di ditte sparse su tutto il territorio nazionale. Venivano individuati due gruppi di associati: il gruppo degli autisti, rappresentato da soggetti, i quali, in qualità di autisti di TIR addetti al trasporto della materia prima, approfittavano della loro qualifica per realizzare i furti ideati da loro stessi o da altri gruppi;
il gruppo pugliese, che agiva separatamente e in maniera sporadica si avvaleva della collaborazione del gruppo degli autisti. Il G.I.P. del Tribunale di Pisa si dichiarava territorialmente incompetente in relazione al reato associativo del gruppo pugliese e ad alcuni reati fine ed emetteva ordinanza con la quale applicava la custodia cautelare in carcere, tra gli altri, nei confronti di De RI AR AR, è l'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti degli altri ricorrenti MB EN e MB UG AN.
Al De RI veniva contestato di far parte del primo gruppo e quindi ad esso venivano addebitati sia il reato associativo (capo A) che due reati fine (Capi B) e T)). A MB EN e a MB UG AN, invece, veniva contestato un reato fine (capo P), in quanto, nella loro posizione di dipendenti della ditta UNILEVER addetti al controllo merci avrebbero permesso l'impossessamento di ingenti quantitativi di olio.
Il Tribunale disattendeva le eccezioni di incompetenza territoriale avanzate da MB EN e MB UG AN, in considerazione della circostanza che i coautori del reato ad essi addebitato erano protagonisti anche del reato più grave che aveva determinato il radicamento della competenza per tutti gli altri presso il Tribunale di Pisa.
Con riferimento al De RI il Tribunale riteneva la sussistenza della gravità indiziaria, sia in ordine alla partecipazione all'associazione criminosa quale socio della ditta "OT Trasporti" con sede in Modena, che aveva continui contatti con uno dei promotori dell'associazione medesima, sia con riferimento alla commissione dei furti a lui addebitati, sulla base dei tabulati del cellulare in uso all'indagato e delle intercettazioni, che lo segnalavano nei pressi dei luoghi dei furti proprio nelle ore in cui essi venivano commessi. Per quanto concerne le esigenze cautelari, il Tribunale affermava la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e riteneva adeguata la misura degli arresti domiciliari già concessa dal G.I.P. su istanza dell'interessato, in considerazione della persistenza del vincolo associativo e del ruolo tutt'altro che secondario assunto dall'indagato.
Con riferimento a MB EN e MB UG AN, il Tribunale, invece, annullava l'ordinanza impugnata, ritenendo carenti i gravi indizi di colpevolezza.
Propone ricorso per cassazione il difensore di De RI, deducendo:
a) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione sia al sodalizio criminale sia alla commissione dei singoli reati fine.
Ad avviso del ricorrente non vi sarebbe un dato univoco che consenta di affermare la partecipazione dell'indagato all'associazione criminosa, ne' sarebbe sufficiente il mero riferimento alla partecipazione a sporadici episodi criminosi, senza un compendio indiziario che palesi l'esistenza di un accordo criminoso finalizzato alla consumazione di un numero indeterminato di reati. Con riferimento ai singoli reati fine contestati, il ricorrente afferma che la eventuale presenza dell'indagato nelle aree in cui venivano perpetrati i furti non può essere indice della partecipazione agli stessi;
sostiene, inoltre, che non vi è prova alcuna che l'utenza in relazione alla quale è stata effettuata l'attività di c.d. positioning fosse in uso al De RI ne' risulterebbe trascritta alcuna telefonata nella quale lo stesso interloquisca con qualcuno degli indagati. D'altro canto, poiché il De RI prestava attività collaborativa per la ditta OT e i tabulati concernono contatti avuti con gli autisti della medesima ditta, sarebbe illogico asserire che tali contatti sarebbero "incompatibili con attività lecite", come affermato dall'ordinanza impugnata. Con riferimento ai singoli capi di imputazione, il ricorrente indica anche elementi dedotti a sostegno delle argomentazioni difensive, che non sarebbero stati valutati dal Tribunale.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, il ricorrente lamenta il riferimento nella motivazione al provvedimento del G.I.P., in data 5 agosto 2008, con il quale sono stati concessi al De RI gli arresti domiciliari. Sarebbe illegittimo il riferimento ad asserzioni contenute in un provvedimento delle quali il Tribunale non abbia avuto cognizione.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4. Il ricorrente si duole che sia stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere pur essendo il De RI ultrasettantenne, senza dare contezza delle ragioni di eccezionale rilevanza che avrebbero giustificato l'applicazione della misura custodiale, dovendosi escludere che tali ragioni possano dedursi automaticamente dal solo titolo del reato.
Il difensore di MB EN e MB UG AN, deduce identici motivi di ricorso per entrambi gli indagati, eccependo la incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa. Il ricorrente osserva che il reato contestato si sostanzia in una ipotesi di furto aggravato (capo P), asseritamente accertato in Inveruno - Milano, ritenuto connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c), ad altro reato (capo A), sul quale, ritenendo più grave quello contestato sub lett. B), si fonda, la competenza territoriale del Tribunale di Pisa ai sensi dell'art. 16 c.p.p.. Il ricorrente, afferma che mentre per gli altri coindagati vi è contestazione sia dei reati sub A) e B) che del reato sub P), per MB EN e GA AN la contestazione è limitata al solo capo sub P), così che mancherebbe il presupposto soggettivo dello spostamento della competenza territoriale.
Il difensore ricorrente afferma anche, in via subordinata, la insussistenza del vincolo teleologico per l'aspetto oggettivo, sotto il profilo del reato commesso per eseguirne un altro. poiché la associazione a delinquere e ancora di più il furto aggravato sub capo A) non necessiterebbero di alcuna esecuzione. MOTIVI DELLA DECISIONI
I motivi di ricorso di De RI sono infondati e devono essere rigettati.
Le censure di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione non possono essere accolte, poiché, con riferimento ai punti denunciati dal ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato gli elementi indiziar in atti, valutandone la gravità con argomentazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico. In particolare, per quanto concerne la partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa, la stessa sentenza valorizza i costanti e continui contatti di De RI con il OR, considerato uno dei promotori dell'associazione, nonché il ruolo svolto dall'imputato all'interno della ditta "OT" "che gli permetteva, in qualità anche di amministrativo, di aiutare dal punto di vista della predisposizione dei documenti di viaggio anche falsificati, le operazioni dell'associazione". In tale contesto, in applicazione del principio di valutazione unitaria della prova, che impone al giudice di prendere in considerazione, non in modo parcellizzato, tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, deve essere inserita la commissione da parte dell'imputato dei reati fine dell'associazione criminosa, nel senso che colui il quale realizzi, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, plurimi reati - fine di questo, è raggiunto per ciò stesso da gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla commissione del reato associativo. Anche per quanto concerne la commissione dei singoli reati fine contestati, la sentenza impugnata conferma la validità dell'impianto accusatorio, che si basa sulla circostanza che "l'aggancio delle celle dei cellulari di tutti i protagonisti è fatto con riferimento a tempi e luoghi che sono del tutto incompatibili con eventuali attività lecite". Il Tribunale prende in considerazione le deduzioni difensive, contestandone esplicitamente o implicitamente la validità, in particolare affermando la certezza delle identificazione di De RI nel complesso dell'indagine, che è stata effettuata anche a mezzo di appostamenti e riscontri diretti e che aveva portato in più occasioni a controllare de visu il De RI. D'altro canto, qualsiasi diversa valutazione degli elementi indiziari è preclusa in questa sede di legittimità, una volta riscontrata la correttezza dal punto di vista logico e giuridico del percorso argomentativo del giudice di merito.
Per quanto concerne le esigenze cautelari, la motivazione del Tribunale fa specifico riferimento al pericolo di reiterazione del reato, in considerazione della persistenza del vincolo associativo, mentre il richiamo al provvedimento del g.i.p. di concessione degli arresti domiciliari è certamente giustificato al fine di effettuare la valutazione della adeguatezza della misura cautelare in atto e non contrasta con alcun divieto di legge, neppure con quello concernente la esclusione di attività istruttoria in sede di riesame. Con riferimento, infine, all'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, questa Suprema Corte ha già formulato il principio, che il collegio condivide, così formulato: "la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari determina il venire meno dell'interesse dell'indagato ultrasettantenne all'impugnazione della misura originariamente disposta per far valere la violazione dell'art. 275 c.p.p., comma 4, in quanto l'interesse permane solo se l'applicazione dell'originaria misura può costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente" (Sez. 3^, 19 maggio 2006, n. 21506, Boccacino, rv. 235526). I motivi di ricorso di MB EN e MB UG AN non sono consentiti e devono essere dichiarati inammissibili.
Entrambi i ricorrenti, infatti, sono privi di interesse alla presentazione del ricorso, posto che l'ordinanza applicativa del provvedimento cautelare che li riguarda è stato annullato dal Tribunale per carenza di gravi indizi di colpevolezza. È bensì vero che l'eccezione di incompetenza territoriale può essere dedotta anche in sede di riesame e la relativa decisione è sindacabile dal giudice di legittimità, ma ciò all'esclusivo fine di rilevare la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare adottata da giudice territorialmente incompetente (art. 27 c.p.p.); nel caso in cui, invece, come nella specie, il provvedimento cautelare addirittura è stato annullato per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, il procedimento incidentale del riesame non può costituire la sede impropria per la risoluzione di problemi, di competenza territoriale, che trovano specifica disciplina nel codice di rito (artt. 21 ss. c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di De RI AR AR;
dichiara inammissibili i ricorsi di MB EN e MB UG AN. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e, inoltre, MB EN e MB UG AN al versamento di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009