Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10746 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
CORT H CASSAZIONE _NCIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. 504 per diritu 155 REPUBBLICA ITALIANA 23 LUG. 2002 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUM E0 7 46 0 2 IL CANCELLIERE Oggetto SEZIO TERZA CIVILE Locazinu Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 5496/99 Dott. IT GIUSTINIANI Presidente.- Dott. Ugo FAVARA Consigliere 28352 Dott. Renato PER CONT LICATESE Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep. 2244 Dott. Francesco TRIFONE Ud. 27/02/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TR RI, elettivamente domiciliata in ROMA VLE G CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato STUDIO ZECCA E NANNA, difesa dall'avvocato GIACOMO BELLOMO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FUNKFULLA SCRL IN LIQUIDAZIONE, EPIFANIA ENNIO;
- intimati avverso la sentenza n. 388/99 del Tribunale di BARI, Sezione III Civile, emessa il 03/07/98 e depositata il 2002 03/02/99 (R.G. 2369/98); 532 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AS BE NA RI conveniva innanzi al pretore di Bari la Cooperativa aar.l. Funkfulla, già conduttrice della metà di una villa bifamiliare di cui l'attrice si assumeva proprietaria, per sentirla con- dannare a un risarcimento di lire 1.520.000, avendo ri- lasciato l'immobile, alla fine della locazione, in pes- sime condizioni. All'udienza fissata si costituiva, quale legale rappresentante della convenuta, IF EN, ecce- pendo il difetto di legittimazione attiva della Mastro- lonardo, perché il contratto era stato stipulato con la proprietaria IN TT AS, e spiegando una domanda riconvenzionale per lire 20.000.000. Disposto dal pretore il mutamento di rito, verten- dosi in materia di locazione, si costituiva MO Vi- to, quale liquidatore della Cooperativa, riportandosi alle precedenti difese. Con sentenza del 4 febbraio 1998, il pretore riget- 2 tava la domanda, rilevando il difetto di legittimazione attiva della AS. Il Tribunale di Bari, con la sentenza oggi impugna- emessa il 3 febbraio 1999, ha rigettato il gravame ta, proposto dalla AS contro la Cooperativa e dichiarato inammissibile quello proposto contro l'Epi- fania in proprio, non parte in causa nel giudizio di primo grado. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la soc- combente, formulando un'unica censura. Le controparti non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunciando la violazione di norme di legge (art. 360 n. 3 C.p.c., in relazione agli 2450, artt. 2448) 2278, 2266, 2452 e 2310 C.c.), la ricorren- te sostiene che, al momento della costituzione in giu- dizio della Cooperativa (14 marzo 1995), la rappresen- tanza processuale della stessa spettava non più al pre- sidente del consiglio di amministrazione, IF En- nio, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma al liquidatore MO IT, nominato fin dal 1° marzo 1995, a nulla rilevando che la nomina non fosse stata ancora iscritta nel registro delle imprese, giacchè i liquidatori derivano i loro poteri dalla deliberazione dei soci e non dalla relativa pubblicità, la quale ha 3 carattere semplicemente dichiarativo e non costitutivo. Va peraltro rilevato, prosegue la ricorrente, che la mancata pubblicità della nomina dell'MO non po- teva essere eccepita dalla Cooperativa, che ne era di- rettamente a conoscenza, per averla posta in essere. Infine le esigenze conoscitive dei terzi furono nella fattispecie compiutamente rispettate, perché il verbale di assemblea straordinaria del 1° marzo 1995 fu registrato il 10 marzo 1995, prima dell'udienza tenuta dal pretore il 14 successivo. Il ricorso non può trovare accoglimento. Ad avviso della sentenza impugnata, la questione, sollevata dall'appellante per la prima volta, dell'il- legittima costituzione in primo grado di IF En- nio, quale legale rappresentante della Cooperativa, infondata, perché, all'epoca di tale costituzione (che risale al 14 marzo 1995), la Cooperativa non era ancora in liquidazione, non risultando perfezionato l'intero procedimento di cui agli artt. 2448 e segg. C.C., "e pertanto correttamente si costituì in giudizio il pre- sidente del consiglio di amministrazione, quale legale rappresentante della società". Orbene, rileva il Collegio, in primo luogo, che la proposizione di qualsiasi impugnazione dev'essere sor- retta da un idoneo interesse, identificabile nella pos- 4 sibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente ap- prezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. Va negata la sussistenza di una siffatta condizione di ammissibilità nel caso presente, in cui la ricorrente si limita a dolersi dell'irrituale costituzione in giu- dizio della controparte in primo grado, senza indicare quale limitazione pregiudizio ciò abbia comportato al- l'esercizio del suo diritto di difesa né quale inciden- za abbia potuto avere sull'esito della lite, così impe- dendo alla Corte un effettivo controllo di causalità 么 dell'errore lamentato e confinando la doglianza in una prospettiva meramente teorica (cfr., per il caso inver- so di erronea dichiarazione di contumacia, Cass 26 gen- naio 1995 n. 912); tanto più che la AS non ha impugnato la decisione di merito, che ha rigettato il suo gravame contro la Cooperativa e dichiarato inam- missibile quello contro l'IF in proprio, pronunce questo certe lesive dell'interesse della ricorrente, ma coperte ormai dal giudicato. E' poi comunque superfluo investigare l'esattezza o meno della riferita motivazione del giudice di appello, per l'assorbente ragione che, come è pacifico, il li- 5 quidatore, MO IT, ormai investito della rappre- sentanza legale della società ai sensi degli artt. 2516, 2452 e 2310 C.C., si è poi costituito nel corso del giudizio di primo grado, "riportandosi", come atte- sta la sentenza impugnata, "alla comparsa della resi- stente"; la qual cosa ha sanato retroattivamente, in ogni caso, l'eventuale difetto di "legitimatio ad pro- cessum" dell'IF e ha reso, indipendentemente dal- le ragioni addotte dal Tribunale sul punto, incontesta- bilmente valida, "ex tunc", la costituzione della Co- operativa in quello stesso grado del giudizio (cfr. Cass. 18 maggio 1996 n. 4605; 6 febbraio 1987 n. 1186; 26 marzo 1983 n. 2148). 100T 29,11 Non va adottato nessun provvedimento sulle spese 4EST 20,66 del presente giudizio, attesa la già rilevata assenza 456T 149,77 di difese delle controparti. 7 0 ,7
P.Q.M.
0 8069 12 1 6 1 La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del T т presente giudizio. O о T т Così deciso a Roma, addì 27 febbraio 2002 IL ONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE IL CANCENERE C1 Oplissa Makia Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 23.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa RI Aiello 6