Sentenza 19 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, può essere considerata atto conclusivo dell'affare la stipula di un contratto preliminare, ma non allorché quest'ultimo, relativo ad una compravendita immobiliare, sia nullo per difetto del requisito della forma scritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/2002, n. 10553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10553 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
h 0 1 t e REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPR1-0553 02 P IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto All dres RZA CIVILE Ривільні ши мои гоночи Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 992/00 - Presidente Dott. Roberto PREDEN - Dott. Fabio Consigliere- MAZZA 28156 Cron. Dott. Giovanni Battista PETTI - Rel. Consigliere - 2155 Rep. Consigliere Dott. Donato CALABRESE Ud. 21/02/02 SEGRETO Consigliere Dott. Antonio ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti (SS PALMIERI ILDA, SANTELLI ERNESTO, elettivamente il 2.0 LUG. 2002. IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato ANDREA LUCIANI, difesi dall'avvocato ERNESTO SANTELLI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA MAD ricorrenti
contro
OL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 38, presso 10 studio dell'avvocato ANTONIO MONZINI, che la difende unitamente all'avvocato ROBERTO CROSTA, giusta delega in atti;
2002
- controricorrente -
486 avverso la sentenza n. 2831/99 della Corte d'Appello di 1 1 MILANO, sezione seconda civile emessa il 22/9/1999, depositata il 19/11/99; RG.1609/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanniudienza del 21/02/02 dal Battista PETTI;
udito l'Avvocato ANDREA LUCIANI (per delega Avv. RN EL); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 25 marzo 1993 la sig.ra LO IL conveniva dinanzi al Tribunale di Milano i co- per sentirli niugi RN EL ed DA MI, condannare al pagamento di una provvigione per la me- diazione prestata dall'attrice nella vendita dell'immo- bile sito in Milano via Podigora 10, di proprietà della sola MI e utilizzata come studio legale dal mari- to EL. Si costituivano i convenuti: la MI deduceva il difetto di legittimazione passiva, ed entrambi l'in- fondatezza delle pretese attrici. Istruita la lite, il Tribunale condannava entrambi i convenuti in solido al pagamento della provvigione, per L. 19.544.500, ed alla rifusione delle spese di li- 2 te. La decisione era appellata dai checonvenuti, ne chiedevano la riforma;
resisteva la controparte chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza pubblicata il 19 novembre 1999, la Corte di appello di Milano ha confermato la prima deci- sione, rigettando l'appello e condannando gli appellan- ti alla rifusione delle spese del grado. Per quanto qui ancora interessa la Corte territo- riale precisava: a. che la proprietaria MI era legittimata passivamente, avendo, per facta concludentia, accettato l'attività del mediatore;
b. che dall'esame del contesto probatorio docu- mentale ed orale, emergeva la conclusione dell'affare, anche attraverso la stipula di un preliminare nel quale era stata inserita una penale, come contropretesa in relazione ad un differimento della consegna dell'immo- bile. C. Che l'eccezione della non esigibilità della provvigione, per la asserita cancellazione della media- trice dall'apposito Albo, era infondata, posto che la iscrizione era stata documentalmente certificata. Contro la decisione ricorrono i coniugi EL 3 MI deducendo due motivi di censura;
resiste la controparte con controricorso. Per la EL è stata prodotta memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il primo motivo di censura e restando assorbito il se- condo, per le seguenti considerazioni. La cassazione è inoltre senza rinvio potendosi de- cidere nel merito allo stato degli atti. Nel primo motivo il ricorrente deduce l'error iuris (per la violazione dell'art. 1755 in relazione alla mancata conclusione dell'affare) e l'error in iudican- do: la tesi è che la ipotesi di accordo, prodotta dal mediatore, non poteva avere la validità di preliminare di vendita, non recando la firma né della proprietaria, né del soggetto incaricato per le trattative, il marito della medesima, peraltro qualificato professionalmente, quale avvocato. Si aggiunge (ff. 7 del ricorso) che la scrittura privata, la cui bozza era stata dedotta da un notaio su incarico del potenziale compratore, non venne sotto- scritta, per la indisponibilità della parte promittente ad accettare una clausola penale di rilevante importo, che non poteva essere negoziata senza il suo consenso. La fondatezza della censura riposa, in diritto, sul 4 rilievo che il contratto preliminare non aveva la forma prescritta dall'art. 1351, in correlazione con l'art. 1350, che prevede al n. 1 la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, ma completa nei suoi elementi essenziali. Nel caso di specie il documento prodotto dal media- tore, ancorchè predisposto nell'interesse delle parti, non ha efficacia di scrittura privata, essendo privo di essenziale, la sottoscrizione, attesa laun elemento sua funzione di identificazione dell'autore dello scritto e di assunzione di paternità dello scritto (cfr. art. 2702 cc e conf. Cass. 24 gennaio 1995 n. 801 ↓ 412 tet } e 21 maggio in. 6133). Conseguentemente, dalla mancata sottoscrizione, non poteva desumersi la esistenza di un contratto prelimi- nare, nullo per difetto di forma (e tale nullità, im- plicitamente dedotta, era anche rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 1418 c.c.; V. Cass. 3 settembre 1985 n. 4584), né ritenersi raggiunto un preciso accordo tra le parti stesse. Anzi, ad escludere l'accordo, era (come valutazione ex post, ma di una condotta significativa) proprio la prosecuzione delle trattative indicata dall'apposizione di una clausola contenente una esosa penale, clausola che doveva essere necessariamente approvata e per л 5 iscritto dalla promessa venditrice. In conclusione, allo stato degli atti, emerge chia- ramente che l'atto prodotto dal mediatore, privo di sottoscrizione, non ha valore di contratto e non può essere considerato come atto conclusivo dell'affare. (Cfr. Cass. 1997 n. 13132; Cass. 1998 n. 3076, tra le più recenti). Avendo il valore di semplice bozza di contratto, non vincolante, non dà luogo al diritto di provvigione, posto che l'affare non risulta ancora concluso per l'effetto dell'intervento di detto mediatore. assunto,Non può dunque condividersi il diverso espresso dai giudici del riesame (ff. 8 e 9 della moti- vazione) secondo cui "la conclusione dell'affare ha un solo significato ed è quello che vi sia il trasferimen- to del bene dietro corrispettivo" per la ragione che sfugge, ai giudici del merito, il presupposto relativo dell'elemento essenziale della al difetto di forma e sottoscrizione. Resta assorbito il secondo motivo, in relazione al- la deduzione del difetto dei requisiti di legge del me- diatore, in relazione alle norme imperative della legge 3 febbraio 1989 n. 39. Questa Corte ritiene di poter decidere la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in 6 fatto: pertanto deve essere rigettata la domanda di pa- gamento della provvigione proposta dalla LO;
sus- sistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta la domanda di LO IL e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma 21 febbraio 2002 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Bekh Pe IL CANCERZIERE CI Dott.ssa Maria Aiello орему виду оселюд 1807:02 1660 109T 129,11 456T 30.09 TOT. 160,40 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 10.11.2002 Serie 4 al n. 41.082 versate €......! 160,10 CENTOSESSANTA/10 (euro p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia p PPO) Il Responsabile Servizio Gudiziari (Dr. M. RACCICEINI) THON LO 7