Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2000, n. 443
CASS
Sentenza 19 settembre 2000

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Sussiste l'illecito (non depenalizzato) di cui all'art.659, comma primo, cod. pen, nel caso di abituale diffusione, a mezzo di altoparlanti sistemati sul campanile di una chiesa, di rintocchi di campane e di altre emissioni sonore connesse allo svolgimento di funzioni religiose, con superamento dei limiti di accettabilità fissati dal D.P.C.M. 11 novembre 1997.

La contravvenzione prevista dall'art.659, comma primo, cod. pen. non è depenalizzata per effetto dell'entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico), dovendosi escludere che essa sia stata assorbita, in forza del principio di specialità, dalla disposizione di cui all'art.10, comma 2, di detta legge. Ciò essenzialmente in quanto le due norme perseguono scopi diversi, mirando la prima a sanzionare gli effetti negativi della rumorosità in funzione della tutela della tranquillità pubblica mentre l'altra, essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali deve ritenersi sussistente l'inquinamento acustico, prende in considerazione, per sanzionarlo in via amministrativa, solo il superamento di una certa soglia di rumorosità, indipendentemente dall'accertamento che sia stato arrecato o meno un effettivo disturbo alle persone.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2000, n. 443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 443
    Data del deposito : 19 settembre 2000

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