Sentenza 18 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/06/2002, n. 8740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8740 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
REGISTRAZIONE D.P.R. 26/4/1986 0069696 - N. 5 NO DEI PO ITA0874 0/02 DA TAB. ALL. B IA AI SENSI DEL ESENTE RIBUTAR REPUBBLICA ITALIANA . 131 TERIA T N A M LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 10554/00 Consigliere Cron. 24000 Dott. Massimo ODDO Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 25/03/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA 69696 sul ricorso proposto da: AT DA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 263, presso lo studio dell'avvocato MICHELANGELO MATTIA, difeso dall'avvocato LUIGI TADDEO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 nonchè contro 1328 -1- UFF II DD CASORIA;
- intimato la sentenza n. 61/00 della Commissione avverso tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 29/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 25/03/02 dal Consigliere Dott. Mario udienza del CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 10554SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora OR AT ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 61 depositata il 29 marzo 2000 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Campania rigettava l'appello della contribuente avverso sentenza di primo grado che aveva ritenuta legittima la iscrizione a ruolo di imposte dirette dovute a seguito del passaggio in giudicato di sentenza che rigettava il ricordo della contribuente avverso avvisi di accertamento relativi agli anni 1982/1987. I giudici di merito ritenevano che legittimamente l'avviso di udienza e l'avviso di deposito della decisione relativa al merito delle imposte dovute, fossero stati notificati presso la segreteria della commissione adita non avendo la parte comunicato alla segreteria stessa il mutamento di domicilio. Si costituiva la Amministrazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la contribuente deduce violazione dell'art. 32bis del D.P.R. 636/1972 sostenendo che l'avviso di udienza e il dispositivo della sentenza relativa al merito della controversia non erano state ad essa ritualmente comunicati Il ricorso per cassazione è inammissibile, essendo inammissibile lo stesso ricorso introduttivo della contribuente. Risulta infatti che la sig.ra AT non ha dedotto alcun vizio della iscrizione a ruolo, bensì vizi (o presunti tali) della sentenza dal cui passaggio in giudicato era derivata la iscrizione a ruolo. Dunque la contribuente avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza cui si è da ultimo fatto cenno, sostenendo che tale appello era ammissibile e fondato a cagione dei presunti vizi di notifica della data di udienza e del dispositivo. Il altre parole, i vizi di una sentenza debbono essere dedotti con atto d'appello e non con l'impugnazione avanti al giudice di primo grado della cartella con cui la Amministrazione riscuote il dovuto. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, data la inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 25 marzo 2002. Je n ut Вишо исчис M ichт IL CANCELLIERE C1 NN AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2002 IL CANCELLIERE C1 i AT E N 6 8 O A I 9 I 5 1 Z . / R A 4 N / A R - 6 T T 2 S B I U . . R B G . L I P E L . R R A D T . L A B E D A D T I A E S I 1 T N 3 R E 1 N E S E . T I S N A E A M