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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) DE PA EA n. a Manduria il 6/4/2004 2) EL GL EA n. a FR TA il 22/5/2001 3) RB AN n. a Taranto il 17/8/1991 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Taranto in data 26/5/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle istanze di riesame presentate dai ricorrenti, qualificato il fatto ascritto al capo 2 ai sensi degli artt. 81 cpv, 110, 648, 624, 625 n. 2 ,61 nn. 2 e 5 cod.pen. e confermata la gravità indiziaria per il cennato titolo nonché per i delitti di tentata rapina aggravata e resistenza aggravata a p.u., ascritti ai capi 1 e 3 della rubrica i Penale Sent. Sez. 2 Num. 2154 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 17/11/2022 provvisoria, sostituiva nei confronti degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Biagio Leuzzi, con unico atto, nell'interesse di De PA DR e LL TA DR 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo al contestato reato di tentata rapina. La difesa assume che l'ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera acritica la motivazione del Gip senza fornire risposta alle doglianze articolate in sede di riesame. Aggiunge, inoltre, che parte della dottrina sostiene l'impossibilità di ravvisare il concorso tra il delitto di rapina e quello di resistenza a P.U. in quanto si addebiterebbe due volte all'imputato il nucleo centrale del comportamento violento. Secondo il difensore, infine,i giudici cautelari hanno reso una motivazione carente e illogica in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione, trascurando i rilievi difensivi. L'Avv. Franz Pesare nell'interesse di BA IA 3. L'erronea applicazione degli artt. 56,628 cod.pen. ed omessa motivazione sul punto. La difesa, dopo aver illustrato l'interesse a ricorrere in ragione della propugnata riqualificazione del delitto di tentata rapina in quello di furto tentato, assume che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto la mancata formulazione di censure sul rapporto di consequenzialità temporale tra tentato furto e minaccia in danno dei pp.uu. Aggiunge che il Tribunale cautelare ha fondato il rigetto della richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti sub 1) richiamando i principi affermati da Sez. U. n.34952 del 19/4/2012 in relazione a fattispecie significativamente diversa da quella a giudizio. Infatti, alla stregua della ricostruzione dell'episodio effettuata dal Gip, risulta che tra il tentativo di furto e la violenza nei confronti degli operanti non è ravvisabile il rapporto di contestualità richiesto dalla giurisprudenza. In ogni caso, secondo il difensore, all'integrazione del delitto osta il mancato perfezionamento della sottrazione, a valle della quale la norma colloca la violenza necessaria ad assicurare il possesso del bene o l'impunità. Pertanto, il ricorrente afferma che i principi dettati dalle richiamate Sezioni Unite non appaiono persuasivi poiché, in contrasto con il tenore della norma, ritengono la configurabilità del reato di rapina impropria nella forma tentata anche in assenza di previa sottrazione della res, senza considerare che la sottrazione è lo strumento necessario dello spossessamento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi degli imputati De PA e LL TA sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto la difesa ha omesso di precisare quali doglianze, dotate del carattere di decisività, siano state pretermesse dal Collegio cautelare, che reso un'ampia motivazione a sostegno della gravità indiziaria per le fattispecie concursualmente ascritte ai prevenuti e ha argomentato diffusamente le ragioni a sostegno del concreto ed attuale rischio di reiterazione per entrambi i ricorrenti. La difesa attesta le proprie confutazioni su assunti apodittici, privi del necessario tasso di determinatezza indispensabile all'utile devoluzione della regiundicanda in sede di legittimità. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di BA IA dal momento che le censure formulate in punto di qualificazione giuridica risultano manifestamente infondate e sono state disattese sulla base di corretti argomenti giuridici dalla ordinanza impugnata. Invero, la difesa riproduce nella sostanza gli argomenti fatti propri dalla giurisprudenza minoritaria e superati dalla pronunzia delle Sez. U. n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, dai cui approdi ermeneutici non esiste ragione alcuna per discostarsi. Il principio secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952/2012 cit.) deve ritenersi del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non registrandosi allo stato opinioni contrarie. 2.1 Né hanno pregio i rilievi del ricorrente circa l'insussistenza, nella specie, di un rapporto di consequenzialità fra la tentata sottrazione della colonnina erogatrice e la condotta di resistenza nei confronti degli operanti, non ravvisandosi alcuna soluzione di continuità, logistico, temporale e causale, tra gli atti univocamente diretti alla sottrazione del bene e l'opposizione violenta, finalizzata alla fuga, posta in essere nei confronti della P.g. Questa Corte ha in proposito chiarito che per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858; n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese 3 processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 17/11/2022 Il Consigliere estensore Il Preside ge
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del P.G., dott. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Taranto, in parziale accoglimento delle istanze di riesame presentate dai ricorrenti, qualificato il fatto ascritto al capo 2 ai sensi degli artt. 81 cpv, 110, 648, 624, 625 n. 2 ,61 nn. 2 e 5 cod.pen. e confermata la gravità indiziaria per il cennato titolo nonché per i delitti di tentata rapina aggravata e resistenza aggravata a p.u., ascritti ai capi 1 e 3 della rubrica i Penale Sent. Sez. 2 Num. 2154 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 17/11/2022 provvisoria, sostituiva nei confronti degli indagati la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. Biagio Leuzzi, con unico atto, nell'interesse di De PA DR e LL TA DR 2.1 la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo al contestato reato di tentata rapina. La difesa assume che l'ordinanza impugnata si è limitata a recepire in maniera acritica la motivazione del Gip senza fornire risposta alle doglianze articolate in sede di riesame. Aggiunge, inoltre, che parte della dottrina sostiene l'impossibilità di ravvisare il concorso tra il delitto di rapina e quello di resistenza a P.U. in quanto si addebiterebbe due volte all'imputato il nucleo centrale del comportamento violento. Secondo il difensore, infine,i giudici cautelari hanno reso una motivazione carente e illogica in relazione al ritenuto pericolo di reiterazione, trascurando i rilievi difensivi. L'Avv. Franz Pesare nell'interesse di BA IA 3. L'erronea applicazione degli artt. 56,628 cod.pen. ed omessa motivazione sul punto. La difesa, dopo aver illustrato l'interesse a ricorrere in ragione della propugnata riqualificazione del delitto di tentata rapina in quello di furto tentato, assume che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto la mancata formulazione di censure sul rapporto di consequenzialità temporale tra tentato furto e minaccia in danno dei pp.uu. Aggiunge che il Tribunale cautelare ha fondato il rigetto della richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti sub 1) richiamando i principi affermati da Sez. U. n.34952 del 19/4/2012 in relazione a fattispecie significativamente diversa da quella a giudizio. Infatti, alla stregua della ricostruzione dell'episodio effettuata dal Gip, risulta che tra il tentativo di furto e la violenza nei confronti degli operanti non è ravvisabile il rapporto di contestualità richiesto dalla giurisprudenza. In ogni caso, secondo il difensore, all'integrazione del delitto osta il mancato perfezionamento della sottrazione, a valle della quale la norma colloca la violenza necessaria ad assicurare il possesso del bene o l'impunità. Pertanto, il ricorrente afferma che i principi dettati dalle richiamate Sezioni Unite non appaiono persuasivi poiché, in contrasto con il tenore della norma, ritengono la configurabilità del reato di rapina impropria nella forma tentata anche in assenza di previa sottrazione della res, senza considerare che la sottrazione è lo strumento necessario dello spossessamento. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi degli imputati De PA e LL TA sono inammissibili per genericità ed aspecificità in quanto la difesa ha omesso di precisare quali doglianze, dotate del carattere di decisività, siano state pretermesse dal Collegio cautelare, che reso un'ampia motivazione a sostegno della gravità indiziaria per le fattispecie concursualmente ascritte ai prevenuti e ha argomentato diffusamente le ragioni a sostegno del concreto ed attuale rischio di reiterazione per entrambi i ricorrenti. La difesa attesta le proprie confutazioni su assunti apodittici, privi del necessario tasso di determinatezza indispensabile all'utile devoluzione della regiundicanda in sede di legittimità. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità deve pervenirsi con riguardo al ricorso proposto nell'interesse di BA IA dal momento che le censure formulate in punto di qualificazione giuridica risultano manifestamente infondate e sono state disattese sulla base di corretti argomenti giuridici dalla ordinanza impugnata. Invero, la difesa riproduce nella sostanza gli argomenti fatti propri dalla giurisprudenza minoritaria e superati dalla pronunzia delle Sez. U. n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153, dai cui approdi ermeneutici non esiste ragione alcuna per discostarsi. Il principio secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952/2012 cit.) deve ritenersi del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non registrandosi allo stato opinioni contrarie. 2.1 Né hanno pregio i rilievi del ricorrente circa l'insussistenza, nella specie, di un rapporto di consequenzialità fra la tentata sottrazione della colonnina erogatrice e la condotta di resistenza nei confronti degli operanti, non ravvisandosi alcuna soluzione di continuità, logistico, temporale e causale, tra gli atti univocamente diretti alla sottrazione del bene e l'opposizione violenta, finalizzata alla fuga, posta in essere nei confronti della P.g. Questa Corte ha in proposito chiarito che per la configurazione del reato di rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità (Sez. 2, n. 43764 del 04/10/2013, Rv. 257310; n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858; n. 15584 del 12/02/2021 Rv. 281117). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese 3 processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 17/11/2022 Il Consigliere estensore Il Preside ge