Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Nei confronti dei lavoratori subordinati in cassa integrazione l'INPS è l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'integrazione salariale, in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto del lavoratore subordinato alla integrazione salariale non è interrotta dalla domanda giudiziale proposta nei confronti del datore di lavoro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17675 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ET LU e UR CE, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, via della Stazione di Monte Mario n.9, presso l'avv. Alessandra Gullo, rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv. Giuseppe Magaraggia del Foro di Lecce;
- ricorrente -
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Umberto LU Picciotto, Giuseppe Fabiani e Vicenza Gorga, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce del 9 marzo-19 maggio 1999 n.1081 del 1999, n.506 del 1998 RGAC, cron. 9880;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Michele Petrucciani per delega avv. Fabiani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 9 marzo-19 maggio 1999, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello proposto da ET LU e UR CE avverso la decisione 28 gennaio 1997 del locale Pretore, che aveva respinto il ricorso 19 ottobre 1994, dagli stessi proposto, inteso ad ottenere il pagamento del trattamento di integrazione guadagni dall'INPS. I giudici di appello confermavano la decisione del Pretore, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS, per il rilievo che il termine quinquennale di prescrizione era stato interrotto solo nei confronti del datore di lavoro (a seguito di un precedente ricorso proposto solo nei confronti del datore di lavoro dagli stessi ricorrenti) e non anche nei confronti dell'Istituto previdenziale.
Avverso tale decisione ET LU e UR CE hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. L'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, i due ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.12 del decreto legislativo n. 788 del 9 novembre 1945 e successive modifiche, nonché contemporanea omessa ed insufficiente motivazione (art.360 n.5 codice di procedura civile). I ricorrenti richiamano una precedente decisione di questa Corte, che, con riferimento a d una domanda di un dipendente intesa ad ottenere il pagamento degli assegni familiari, aveva affermato che la prescrizione quinquennale del diritto di ricevere tali assegni è interrotta - nei confronti dell'INPS - anche dalla domanda avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro (non potendosi dare una interpretazione formalistica del dettato dell'art.23 del D.P.R. n.797 del 1955). Lo stesso principio, ad avviso dei ricorrenti, dovrebbe trovare applicazione anche con riferimento al trattamento di integrazione guadagni, rispetto al quale il datore di lavoro è "adiectus solutionis causa" (essendo l'INPS debitore della prestazione). Osserva il Collegio: il ricorso è infondato.
Effettivamente, con la precedente decisione (n. 7427 del 20 luglio 1990) questa Corte ha affermato che i termini quinquennali di prescrizione del diritto a ricevere gli assegni familiari sono interrotti (nei confronti dell'INPS) anche dalla richiesta presentata dal lavoratore al datore di lavoro.
Tali principi, ad avviso del Collegio, non sono tuttavia estensibili in via analogica anche al caso della richiesta di pagamento del trattamento di integrazione salariale.
Valgono, pertanto, nel caso di specie, i principi generali più volte affermati da questa Corte, secondo i quali la domanda giudiziale vale ad interrompere la prescrizione solo in quanto venga proposta contro l'effettivo debitore e sia portata, quindi, a sua conoscenza, restando escluso che abbia effetto interruttivo la proposizione della domanda nei confronti di chi, estraneo in realtà al fatto produttivo del danno, sia stato erroneamente convenuto in giudizio dalla parte attrice, sulla quale incombe l'onere della esatta individuazione dei destinatari della propria pretesa, che resta quindi preclusa dalla prescrizione maturata nelle more del processo contro l'apparente responsabile (Cass. 10 febbraio 1995 n. 1490). Tra l'altro, il pagamento degli assegni familiari è regolato da specifiche disposizioni di legge - artt.38 e 39 del T.U. n. 797 del 20 maggio 1955 - per ciò che riguarda i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, stabilendo anche le modalità di una attività istruttoria in via amministrativa della richiesta che il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro.
Nulla di tutto ciò si riscontra nell'ipotesi di ricorso alla Cassa integrazione guadagni, per la quale l'art.12 del decreto legislativo n. 788 del 1945 prevede solo che il pagamento del trattamento di integrazione salariale sia anticipato agli aventi diritto dal datore di lavoro in attesa dell'approvazione del provvedimento di CI (ma non vi è alcun obbligo per i lavoratori di inoltrare una richiesta in proposito).
Nel caso di specie, si trattava di CI già autorizzata, per cui l'obbligo dell'integrazione salariale era a carico dell'INPS e i lavoratori avevano azione diretta contro l'Istituto previdenziale. Come riconosciuto da questa Corte, non è previsto, nel caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni, a differenza di quanto stabilito in materia di assegni familiari, alcuna attività istruttoria del datore di lavoro per l'accertamento del diritto alla prestazione integrativa del salario.
L'accertamento della sussistenza di una causa integrabile viene dalla legge demandato ad una Commissione provinciale che decide con provvedimento discrezionale e costitutivo (Cass. n. 5454 del 1987), prima del quale l'imprenditore istante non assume la veste di "adiectus solutionis causa" o di mandatario "ex lege" dell'Istituto previdenziale.
La mancata anticipazione dell'integrazione salariale da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento solo nei confronti dell'INPS, il quale resta esposto all'azione diretta dei lavoratori aventi diritto, che, per contro, non possono agire per tale titolo nei confronti del datore di lavoro (Cass. 26 aprile 1983 n. 2829). Tuttavia, anche dopo l'autorizzazione concessa dalla Commissione, non vi è alcun obbligo normativo del datore di lavoro di trasmettere all'Istituto le eventuali richieste o sollecitazioni dei lavoratori interessati.
Appare pertanto corretta la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali non vi è ragione per ritenere efficace nei confronti dell'INPS un atto interruttivo della prescrizione indirizzato ad un soggetto diverso (il datore di lavoro) ed a questi in concreto pervenuto, in mancanza, altresì, di qualsiasi obbligo del soggetto destinatario di notiziare l'INPS dell'atto così ricevuto.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non essendo le pretese dei ricorrenti manifestamente infondate e temerarie (art.152 disp. att. codice di procedura civile).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002