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Sentenza 23 agosto 2023
Sentenza 23 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/08/2023, n. 35441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35441 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SS DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 2/2/2023 della Corte di appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/2/2023, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava l'istanza con la quale DO SS aveva chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dapprima, in custodia cautelare in carcere (dal 14/4/2008 al 5/5/2008), quindi agli arresti domiciliari (fino all'8/8/2008), con riguardo al delitto di cui agli artt. 416, 516, 517 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35441 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 27/06/2023 2. Propone ricorso per cassazione il SS, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 43 cod. pen., 314 cod. proc. pen., in relazione al dolo o alla colpa grave, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato l'istanza senza considerare che anche l'eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal SS in sede di interrogatorio non avrebbe potuto ingenerare l'errore del G.i.p., non avendo alcuna attinenza con questo: tutti gli elementi a fondamento dell'ordinanza, infatti, sarebbero stati già in possesso del Giudice (intercettazioni, esiti delle perquisizioni) ed il ricorrente - limitandosi a rispondere sulla propria posizione - non avrebbe potuto evidenziare alcuna affectio societatis, tale da indurre il G.i.p. a mantenere la cautela. Queste conclusioni, peraltro, si trarrebbero anche dalla sentenza rescindente di questa Corte, ampiamente richiamata, che avrebbe invitato il Giudice del rinvio ad esaminare con attenzione quanto riferito dal SS in sede di interrogatorio sulle intercettazioni poste a fondamento della misura (peraltro, di contenuto dubbio e contraddittorio), così come in ordine all'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. La Corte di cassazione, sezione Quarta, con la sentenza n. 40283 del 23/5/2019 ha annullato con rinvio la precedente ordinanza della Corte di appello del 10/7/2018, evidenziando che non erano state tenute in considerazione le risposte fornite dal SS nel corso dell'interrogatorio di garanzia, e dunque la spiegazione che questi aveva reso sul contenuto delle intercettazioni che lo avevano coinvolto, vero fondamento della misura;
la mancanza di un "significativo controllo" al riguardo, e dunque l'omesso confronto tra la motivazione della sentenza di assoluzione, il provvedimento custodiale e gli elementi a discarico forniti dall'indagato, avevano così reso carente ed apodittica la motivazione della Corte di appello, imponendone l'annullamento. 5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'ordinanza qui impugnata abbia colmato la lacuna riscontrata nella prima sentenza di legittimità, e come tale debba essere confermata, anche perché impermeabile alla censura del ricorso. 6. La Corte di appello, richiamata l'intera vicenda giudiziaria, ha innanzitutto ribadito che la misura cautelare a carico del SS era stata emessa con riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., ipotizzandosi un'associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui agli artt. 516 e 517 cod. pen. Di seguito, sono stati riportati gli elementi investigativi a fondamento dell'indagine, quali: a) il sequestro (12/12/2006) di circa 6.000 lattine 2 vuote, tutte con l'emblema di una cooperativa inesistente, oltre a circa 30.000 etichette di altre aziende fittizie, tappi, cartoni per imballaggi e attrezzature varie per la adulterazione dell'olio; b) l'ulteriore sequestro (19/3/2007), presso l'oleificio NE, di 60 chili circa di sostanza oleosa verde scuro che, dalle analisi, risultava olio di semi fortemente colorato, dunque sofisticato;
c) la commercializzazione dell'olio in oggetto attraverso marchi riferiti, ancora, a società inesistenti ed intestate a soggetti compiacenti;
d) le intercettazioni eseguite, dalle quali era emerso un sodalizio criminoso, dotato di notevoli mezzi e volto stabilmente alla commissione dei delitti indicati, nel quale il NE appariva svolgere il ruolo di promotore. Ebbene, in questo contesto era risultata anche la figura del SS, uomo di fiducia e nipote del NE, addetto (con altri) alla materiale sofisticazione del prodotto;
in occasione di un'ispezione presso l'oleificio del NE, peraltro, proprio il SS era stato trovato intento ad effettuare operazioni di sofisticazione dell'olio, insieme a IG ZA e GI Comperchio (soggetti già individuati dalle intercettazioni come partecipi al sodalizio). Questa ispezione del 13/7/2007, peraltro, era stata eseguita a seguito di un'intercettazione tra NE e lo stesso SS, nella quale il primo aveva avvisato l'altro che era arrivato OC, il quale voleva "46 cartoni". Nell'occasione, era stato sequestrato un enorme quantitativo di olio di semi, oltre a fatture apparentemente emesse da una società alimentare all'ingrosso risultata inesistente, attestanti l'acquisto - ad opera della "NE" - di ingenti quantitativi di bottiglie in vetro, lattine e cartoni, e - ad opera dell'altra - di ingenti quantitativi di olio di semi. Sempre nel corso dell'ispezione del 13/7/2007, infine, erano state sequestrate 116 lattine da 5 litri l'una piene di olio di semi colorato, sebbene sull'esterno degli stessi contenitori fosse riportata l'immagine delle olive. 7. Così richiamati gli esiti investigativi, la Corte di appello ha dunque rilevato che le intercettazioni compiute;
il ruolo fiduciario verso il NE emerso in capo al SS;
la presenza dello stesso ricorrente sul posto, intento a compiere attività di sofisticazione dell'olio; gli esiti dell'ispezione ed i sequestri;
ebbene, tutto ciò giustificava il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza a carico del SS, con riguardo alla fattispecie associativa contestata. 8. In adesione alla sentenza rescindente, poi, l'ordinanza ha esaminato quanto il ricorrente aveva dichiarato nell'interrogatorio di garanzia, quando aveva affermato che l'attività dell'oleificio NE era regolare;
che in quel sito si vendeva olio di tutti i tipi;
che quello trovato dai Carabinieri era olio di risulta, depositato nelle cisterne dopo il travaso. Anche dell'intercettazione, infine, era stata offerta un'interpretazione tesa ad inquadrarne il contenuto in un'ordinaria operazione commerciale. 3 9. Ebbene, la Corte di appello ha evidenziato che queste dichiarazioni dovevano ritenersi false, risultando evidente che gli elementi sopra descritti erano ben funzionali ad un'attività illecita - su ampia scala - avente ad oggetto la commercializzazione di olio di oliva adulterato. Muovendo da questa premessa, l'ordinanza ha quindi ribadito il costante - e condiviso - indirizzo in forza del quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur potendo costituire esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (per tutte, Sez. 4, n. 3755 del 20/1/2022, Pacifico, Rv. 282581). Nei medesimi termini, dunque, deve essere ribadito - con l'ordinanza impugnata - che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (tra le altre, Sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082). 10. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dunque, l'ordinanza impugnata è priva di illogicità manifesta: la Corte di appello, in particolare, ha rilevato che il quadro indiziario a carico del SS, sostenuto dai plurimi elementi sopra indicati, aveva ricevuto un ulteriore rafforzamento proprio dalle giustificazioni offerte dallo stesso indagato, ritenute menzognere, così consolidando i gravi indizi di colpevolezza a carico ed inducendo il G.i.p. a non revocare la misura. Nessuna violazione della sentenza rescindente era stata compiuta, quindi, ma anzi la sua corretta applicazione, con un esame - del tutto congruo, quindi non censurabile - delle parole pronunciate dal SS nel corso dell'interrogatorio e della loro valenza nell'ottica della restrizione della libertà personale. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Segue la condanna del SS alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge. 4 Il Presidente Il Cjsgliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Avvocatura dello Stato, liquidate un euro 1.500 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 2/2/2023, la Corte di appello di Bari, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava l'istanza con la quale DO SS aveva chiesto la riparazione per l'ingiusta detenzione subita, dapprima, in custodia cautelare in carcere (dal 14/4/2008 al 5/5/2008), quindi agli arresti domiciliari (fino all'8/8/2008), con riguardo al delitto di cui agli artt. 416, 516, 517 cod. pen. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35441 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 27/06/2023 2. Propone ricorso per cassazione il SS, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 43 cod. pen., 314 cod. proc. pen., in relazione al dolo o alla colpa grave, nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello avrebbe rigettato l'istanza senza considerare che anche l'eventuale falsità delle dichiarazioni rese dal SS in sede di interrogatorio non avrebbe potuto ingenerare l'errore del G.i.p., non avendo alcuna attinenza con questo: tutti gli elementi a fondamento dell'ordinanza, infatti, sarebbero stati già in possesso del Giudice (intercettazioni, esiti delle perquisizioni) ed il ricorrente - limitandosi a rispondere sulla propria posizione - non avrebbe potuto evidenziare alcuna affectio societatis, tale da indurre il G.i.p. a mantenere la cautela. Queste conclusioni, peraltro, si trarrebbero anche dalla sentenza rescindente di questa Corte, ampiamente richiamata, che avrebbe invitato il Giudice del rinvio ad esaminare con attenzione quanto riferito dal SS in sede di interrogatorio sulle intercettazioni poste a fondamento della misura (peraltro, di contenuto dubbio e contraddittorio), così come in ordine all'elemento soggettivo del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. 4. La Corte di cassazione, sezione Quarta, con la sentenza n. 40283 del 23/5/2019 ha annullato con rinvio la precedente ordinanza della Corte di appello del 10/7/2018, evidenziando che non erano state tenute in considerazione le risposte fornite dal SS nel corso dell'interrogatorio di garanzia, e dunque la spiegazione che questi aveva reso sul contenuto delle intercettazioni che lo avevano coinvolto, vero fondamento della misura;
la mancanza di un "significativo controllo" al riguardo, e dunque l'omesso confronto tra la motivazione della sentenza di assoluzione, il provvedimento custodiale e gli elementi a discarico forniti dall'indagato, avevano così reso carente ed apodittica la motivazione della Corte di appello, imponendone l'annullamento. 5. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'ordinanza qui impugnata abbia colmato la lacuna riscontrata nella prima sentenza di legittimità, e come tale debba essere confermata, anche perché impermeabile alla censura del ricorso. 6. La Corte di appello, richiamata l'intera vicenda giudiziaria, ha innanzitutto ribadito che la misura cautelare a carico del SS era stata emessa con riguardo alla fattispecie associativa di cui all'art. 416 cod. pen., ipotizzandosi un'associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui agli artt. 516 e 517 cod. pen. Di seguito, sono stati riportati gli elementi investigativi a fondamento dell'indagine, quali: a) il sequestro (12/12/2006) di circa 6.000 lattine 2 vuote, tutte con l'emblema di una cooperativa inesistente, oltre a circa 30.000 etichette di altre aziende fittizie, tappi, cartoni per imballaggi e attrezzature varie per la adulterazione dell'olio; b) l'ulteriore sequestro (19/3/2007), presso l'oleificio NE, di 60 chili circa di sostanza oleosa verde scuro che, dalle analisi, risultava olio di semi fortemente colorato, dunque sofisticato;
c) la commercializzazione dell'olio in oggetto attraverso marchi riferiti, ancora, a società inesistenti ed intestate a soggetti compiacenti;
d) le intercettazioni eseguite, dalle quali era emerso un sodalizio criminoso, dotato di notevoli mezzi e volto stabilmente alla commissione dei delitti indicati, nel quale il NE appariva svolgere il ruolo di promotore. Ebbene, in questo contesto era risultata anche la figura del SS, uomo di fiducia e nipote del NE, addetto (con altri) alla materiale sofisticazione del prodotto;
in occasione di un'ispezione presso l'oleificio del NE, peraltro, proprio il SS era stato trovato intento ad effettuare operazioni di sofisticazione dell'olio, insieme a IG ZA e GI Comperchio (soggetti già individuati dalle intercettazioni come partecipi al sodalizio). Questa ispezione del 13/7/2007, peraltro, era stata eseguita a seguito di un'intercettazione tra NE e lo stesso SS, nella quale il primo aveva avvisato l'altro che era arrivato OC, il quale voleva "46 cartoni". Nell'occasione, era stato sequestrato un enorme quantitativo di olio di semi, oltre a fatture apparentemente emesse da una società alimentare all'ingrosso risultata inesistente, attestanti l'acquisto - ad opera della "NE" - di ingenti quantitativi di bottiglie in vetro, lattine e cartoni, e - ad opera dell'altra - di ingenti quantitativi di olio di semi. Sempre nel corso dell'ispezione del 13/7/2007, infine, erano state sequestrate 116 lattine da 5 litri l'una piene di olio di semi colorato, sebbene sull'esterno degli stessi contenitori fosse riportata l'immagine delle olive. 7. Così richiamati gli esiti investigativi, la Corte di appello ha dunque rilevato che le intercettazioni compiute;
il ruolo fiduciario verso il NE emerso in capo al SS;
la presenza dello stesso ricorrente sul posto, intento a compiere attività di sofisticazione dell'olio; gli esiti dell'ispezione ed i sequestri;
ebbene, tutto ciò giustificava il riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza a carico del SS, con riguardo alla fattispecie associativa contestata. 8. In adesione alla sentenza rescindente, poi, l'ordinanza ha esaminato quanto il ricorrente aveva dichiarato nell'interrogatorio di garanzia, quando aveva affermato che l'attività dell'oleificio NE era regolare;
che in quel sito si vendeva olio di tutti i tipi;
che quello trovato dai Carabinieri era olio di risulta, depositato nelle cisterne dopo il travaso. Anche dell'intercettazione, infine, era stata offerta un'interpretazione tesa ad inquadrarne il contenuto in un'ordinaria operazione commerciale. 3 9. Ebbene, la Corte di appello ha evidenziato che queste dichiarazioni dovevano ritenersi false, risultando evidente che gli elementi sopra descritti erano ben funzionali ad un'attività illecita - su ampia scala - avente ad oggetto la commercializzazione di olio di oliva adulterato. Muovendo da questa premessa, l'ordinanza ha quindi ribadito il costante - e condiviso - indirizzo in forza del quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur potendo costituire esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (per tutte, Sez. 4, n. 3755 del 20/1/2022, Pacifico, Rv. 282581). Nei medesimi termini, dunque, deve essere ribadito - con l'ordinanza impugnata - che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (tra le altre, Sez. 4, n. 36478 del 2/12/2020, Gallo, Rv. 280082). 10. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dunque, l'ordinanza impugnata è priva di illogicità manifesta: la Corte di appello, in particolare, ha rilevato che il quadro indiziario a carico del SS, sostenuto dai plurimi elementi sopra indicati, aveva ricevuto un ulteriore rafforzamento proprio dalle giustificazioni offerte dallo stesso indagato, ritenute menzognere, così consolidando i gravi indizi di colpevolezza a carico ed inducendo il G.i.p. a non revocare la misura. Nessuna violazione della sentenza rescindente era stata compiuta, quindi, ma anzi la sua corretta applicazione, con un esame - del tutto congruo, quindi non censurabile - delle parole pronunciate dal SS nel corso dell'interrogatorio e della loro valenza nell'ottica della restrizione della libertà personale. 11. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Segue la condanna del SS alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge. 4 Il Presidente Il Cjsgliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla Avvocatura dello Stato, liquidate un euro 1.500 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2023