CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18038 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AL OS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 21/07/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pasquale Loiacono del Foro di Palmi, che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza sentenza in data 21/07/2022 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero in data 25/05/2022, applicava a OS AL la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a tre episodi di detenzione, detenzione e trasporto Penale Sent. Sez. 3 Num. 18038 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 21/03/2023 e coltivazione di stupefacente del tipo marijuana (capi 42, 44 e 45 della rubrica), rigettando l'appello per il reato associativo di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/1990 (capo 7) e per un altro episodio di cessione di sostanza stupefacente non specificata (capo 46) per carenza di gravità indiziaria. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Lamenta in particolare, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento all'errata valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera c) cod. proc. pen., non avendo il tribunale del riesame fatto buon governo della regola relativa alla necessaria attualità dell'esigenza cautelare in considerazione della distanza temporale tra la data del contestato reato e la richiesta di applicazione della misura cautelare (carenza di attualità su cui il giudice per le indagini preliminari aveva fondato il diniego); contesta inoltre il ricorrente la ritenuta sussistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione del reato, non avendo i giudici del riesame valutato in termini di elevata probabilità il rischio di recidiva;
2.2. con il secondo motivo di ricorso contesta la violazione di legge in riferimento all'errata valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il tribunale del riesame desunto la loro sussistenza unicamente da conversazioni telefoniche dal contenuto non univoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'analisi dei motivi di ricorso si procederà in primo luogo con l'esame del secondo motivo di ricorso, poiché la gravità indiziaria precede, logicamente, la valutazione in ordine alle esigenze cautelari 2. Il secondo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il tribunale del riesame di Reggio Calabria procede ad una analitica ricostruzione (pagg.
4-14 dell'ordinanza) delle risultanze probatorie in riferimento ai singoli capi di imputazione contestati all'AL, preliminarmente ritenendo di integrare l'ordinanza - sul punto carente - del giudice per le indagini preliminari, quindi indicando in modo preciso e circostanziato le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza del requisito in parola in riferimento a tre episodi (con riferimento ad un quadro indiziario che va ben oltre le sole intercettazioni telefoniche: servizi di pedinamento, sequestri di stupefacente e denaro, dichiarazioni di correi, rinvenimento delle piante di marijuana di cui l'AL parlava nelle conversazioni, ecc.) e, al contrario, 2 l'insussistenza dei gravi indizi in riferimento al reato associativo e all'ulteriore episodio di cessione. Il ricorso non si confronta pertanto puntualmente con la dovizia di argomenti su cui il tribunale del riesame ha fondato la sua pronuncia, limitandosi ad una generica censura e risultando, pertanto, inammissibile per difetto di specificità. 4 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il tribunale del riesame ha effettuato un'accurata ponderazione delle esigenze cautelari ritenute in concreto sussistenti e della loro attualità, e le censure appaiono manifestamente infondate. In particolare, il riferimento contenuto nel ricorso alla «distanza temporale» tra la data del contestato reato e la richiesta di applicazione della misura cautelare appare inconferente e non si confronta con il testo del provvedimento impugnato. La Corte rammenta in via generale come da costante giurisprudenza «il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203)». Ciò, in particolare, ove si tratti di «tempo silente», da definirsi come «quello non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità che ove, invece, risultino presenti non faranno che confermare o non incrinare il quadro presuntivo affermato dalla norma» (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Termini°, RV. 277231). «Tempo silente» che deve consistere in un arco temporale in cui l'indagato potrebbe avere reciso il proprio legame con la condotta criminosa quale è, tipicamente, il lasso di tempo intercorrente tra la chiusura delle indagini e l'emissione del titolo cautelare, ovvero lo stato di detenzione per altra causa. Sul punto Sez. 2^, n. 29113 03/05/2019, Kahi, non massimata, sottolinea che «lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro preciso onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (cfr., Cass. Pen., 6, 20.10.2015 n. 45.944, Kamal Ahmid). In altre parole, il requisito affinchè lo status detentivo del soggetto possa rilevare ai fini della valutazione della presunzione è solo quello connotato da un «notevole grado di stabilità»: non solo deve trattarsi di un titolo «definitivo», ma deve anche escludersi, in concreto, che il detenuto possa a breve usufruire di regimi alternativi alla detenzione in carcere. 3 411 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha espressamente escluso di poter ricorrere all'istituto del «tempo silente», rilevando come, «successivamente ai fatti per cui si procede, l'AL sia stato tratto in arresto per il delitto di rapina commesso il 29 maggio 2019». Né, alla luce delle precedenti osservazioni, può trovare considerazione, ai fini dell'attenuazione dell'esigenza cautelare, lo status detentivo attuale (condanna in primo grado), in ragione dell'assenza di «stabilità» del medesimo. Tale considerazione ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere che l'AL, anche in ragione dei numerosi precedenti, sia «soggetto che per l'intero percorso esistenziale e anche in tempi più recenti ha manifestato dedizione al crimine, elevato a insurrogabile fonte reddituale, donde l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello accertato, fronteggiabile unicamente con la custodia in carcere». Da ciò discende l'infondatezza della censura proposta. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cessazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023.
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Pasquale Loiacono del Foro di Palmi, che ha concluso riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza sentenza in data 21/07/2022 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal pubblico ministero in data 25/05/2022, applicava a OS AL la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a tre episodi di detenzione, detenzione e trasporto Penale Sent. Sez. 3 Num. 18038 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 21/03/2023 e coltivazione di stupefacente del tipo marijuana (capi 42, 44 e 45 della rubrica), rigettando l'appello per il reato associativo di cui all'articolo 74 d.P.R. 309/1990 (capo 7) e per un altro episodio di cessione di sostanza stupefacente non specificata (capo 46) per carenza di gravità indiziaria. 2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Lamenta in particolare, con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge in riferimento all'errata valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lettera c) cod. proc. pen., non avendo il tribunale del riesame fatto buon governo della regola relativa alla necessaria attualità dell'esigenza cautelare in considerazione della distanza temporale tra la data del contestato reato e la richiesta di applicazione della misura cautelare (carenza di attualità su cui il giudice per le indagini preliminari aveva fondato il diniego); contesta inoltre il ricorrente la ritenuta sussistenza, in concreto, del pericolo di reiterazione del reato, non avendo i giudici del riesame valutato in termini di elevata probabilità il rischio di recidiva;
2.2. con il secondo motivo di ricorso contesta la violazione di legge in riferimento all'errata valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo il tribunale del riesame desunto la loro sussistenza unicamente da conversazioni telefoniche dal contenuto non univoco. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'analisi dei motivi di ricorso si procederà in primo luogo con l'esame del secondo motivo di ricorso, poiché la gravità indiziaria precede, logicamente, la valutazione in ordine alle esigenze cautelari 2. Il secondo motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il tribunale del riesame di Reggio Calabria procede ad una analitica ricostruzione (pagg.
4-14 dell'ordinanza) delle risultanze probatorie in riferimento ai singoli capi di imputazione contestati all'AL, preliminarmente ritenendo di integrare l'ordinanza - sul punto carente - del giudice per le indagini preliminari, quindi indicando in modo preciso e circostanziato le ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza del requisito in parola in riferimento a tre episodi (con riferimento ad un quadro indiziario che va ben oltre le sole intercettazioni telefoniche: servizi di pedinamento, sequestri di stupefacente e denaro, dichiarazioni di correi, rinvenimento delle piante di marijuana di cui l'AL parlava nelle conversazioni, ecc.) e, al contrario, 2 l'insussistenza dei gravi indizi in riferimento al reato associativo e all'ulteriore episodio di cessione. Il ricorso non si confronta pertanto puntualmente con la dovizia di argomenti su cui il tribunale del riesame ha fondato la sua pronuncia, limitandosi ad una generica censura e risultando, pertanto, inammissibile per difetto di specificità. 4 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il tribunale del riesame ha effettuato un'accurata ponderazione delle esigenze cautelari ritenute in concreto sussistenti e della loro attualità, e le censure appaiono manifestamente infondate. In particolare, il riferimento contenuto nel ricorso alla «distanza temporale» tra la data del contestato reato e la richiesta di applicazione della misura cautelare appare inconferente e non si confronta con il testo del provvedimento impugnato. La Corte rammenta in via generale come da costante giurisprudenza «il giudice ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine alla rilevanza del tempo trascorso sull'esistenza e sull'attualità delle esigenze cautelari (Fattispecie in tema di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1991 n, 153, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203)». Ciò, in particolare, ove si tratti di «tempo silente», da definirsi come «quello non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità che ove, invece, risultino presenti non faranno che confermare o non incrinare il quadro presuntivo affermato dalla norma» (Sez. 1, n. 42714 del 19/07/2019, Termini°, RV. 277231). «Tempo silente» che deve consistere in un arco temporale in cui l'indagato potrebbe avere reciso il proprio legame con la condotta criminosa quale è, tipicamente, il lasso di tempo intercorrente tra la chiusura delle indagini e l'emissione del titolo cautelare, ovvero lo stato di detenzione per altra causa. Sul punto Sez. 2^, n. 29113 03/05/2019, Kahi, non massimata, sottolinea che «lo stato di preesistente detenzione in espiazione di pena può essere considerato idoneo ad elidere la valutazione di pericolosità ex art. 274 cod. proc. pen. solo se sia da escludere, anche in astratto, la possibilità che vengano applicate misure alternative, essendo peraltro preciso onere dell'indagato allegare i dati relativi al titolo di carcerazione ed al residuo di pena da scontare, per consentire di valutare l'insussistenza, quanto meno nell'immediato, delle condizioni per accedere alle predette misure (cfr., Cass. Pen., 6, 20.10.2015 n. 45.944, Kamal Ahmid). In altre parole, il requisito affinchè lo status detentivo del soggetto possa rilevare ai fini della valutazione della presunzione è solo quello connotato da un «notevole grado di stabilità»: non solo deve trattarsi di un titolo «definitivo», ma deve anche escludersi, in concreto, che il detenuto possa a breve usufruire di regimi alternativi alla detenzione in carcere. 3 411 Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha espressamente escluso di poter ricorrere all'istituto del «tempo silente», rilevando come, «successivamente ai fatti per cui si procede, l'AL sia stato tratto in arresto per il delitto di rapina commesso il 29 maggio 2019». Né, alla luce delle precedenti osservazioni, può trovare considerazione, ai fini dell'attenuazione dell'esigenza cautelare, lo status detentivo attuale (condanna in primo grado), in ragione dell'assenza di «stabilità» del medesimo. Tale considerazione ha correttamente indotto il Tribunale a ritenere che l'AL, anche in ragione dei numerosi precedenti, sia «soggetto che per l'intero percorso esistenziale e anche in tempi più recenti ha manifestato dedizione al crimine, elevato a insurrogabile fonte reddituale, donde l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello accertato, fronteggiabile unicamente con la custodia in carcere». Da ciò discende l'infondatezza della censura proposta. 4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cessazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 21/03/2023.