Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
LIANA ITA O BBLICA T 0 A 1 T S U 1 O . L T R L IE R E N D A A R 8 O T 9 IN NOM0 2 9 64 /0 3 S IC - 3 E R - N A 6 IO C S L L A U E P E D S S E 0 E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4 P IA S . R L E T A M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.07762/00 Dott. Giovanni Presidente OLLA Cron.6809 Cons. Relatore CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. Consigliere RORDORF Dott. Renato Ud. 10/10/02 Consigliere Dott. Fabrizio FORTE ha pronunciato la seguente: OGGETTO:espulsion e immigrato SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, MA ST, già in via Carlo Poma 4, presso l'avv. Rossella Cicchetti e quindi, agli effetti del presente giudizio, presso la Cancelleria della prima Sezione civile della dall'avv. Rossella Cassazione, rappresentato e difeso Cicchetti giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PREFETTO della PROVINCIA di PADOVA intimato avverso la ordinanza del Giudice Unico Onorario del 6/1815 2002 Tribunale di Padova resa nel procedimento n.218/00 02.02.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: Svolgimento del processo L'opposizione proposta da KO AN, cittadino serbo, avverso il decreto d'espulsione emesso dal Prefetto di Padova il 15.01.00 veniva rigettata con provvedimento del giudice unico onorario del tribunale di Padova assunto e depositato il 2.02.00. Il provvedimento respingeva l'eccezione di incompetenza della magistratura onoraria a decidere i ricorsi ex art. 13 dlgs 286/98 ravvisando del tutto priva di fondamento l'assimilazione ai procedimenti cautelari del processo di espulsione;
il tribunale rilevava, inoltre, che il KO, nel verbale di identificazione, aveva dichiarato di essere entrato in Italia clandestinamente, senza essere in possesso di passaporto e visto di ingresso, di conoscere la lingua italiana;
ne deduceva che la produzione di semplici fotocopie del passaporto e del visto di ingresso non erano sufficienti a documentare il possesso di tali documenti da parte dell'immigrato, tenuto conto, inoltre, che il KO aveva omesso di presentarsi dinanzi al giudice e di esibire gli originali, come espressamente richiestogli. Infine, la notifica del decreto d'espulsione in lingua italiana risultava -poiché il KO aveva dichiarato di conoscere tale lingua- validamente effettuata. 2 برة Contro tale provvedimento, deducendo tre motivi di annullamento, ha proposto ricorso il KO. Poiché, peraltro, la notifica del ricorso - anche se questo era rivolto, secondo l'intestazione, contro il Prefetto di Padova era stata effettuata al Ministro dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato e non quindi al Prefetto, che era stato in giudizio con un proprio funzionario, con ordinanza collegiale 27.06.01 veniva disposto il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti del Prefetto di Padova, nel termine di gg. 60 dalla comunicazione dell'ordinanza e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. Risultando il procuratore domiciliatario del KO (avv. Rossella Cicchetti) trasferito -secondo la relata dell'ufficiale giudiziario- dal proprio studio in via Carlo Poma 4, Roma, la notifica dell'ordinanza veniva eseguita -in conformità con quanto deciso dalle S.U. con provvedimento 92/99- presso la Cancelleria di questa Corte in data 5 novembre 2001. Veniva quindi fissata nuova udienza di discussione il cui avviso, peraltro, anziché in Cancelleria, veniva notificato il 19.03.02, con apparente esito positivo, al domicilio eletto e cioè presso lo studio dell'avv. Rossella Cicchetti (via Poma n.4 Roma). Il contrasto tra la relata negativa dell'ordinanza e la relata dell'avviso d'udienza determinava la Corte, con ordinanza 22.04.02, a disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo per rinnovo dell'avviso d'udienza. Motivi della decisione Dall'avviso di udienza risulta confermato che l'avv. Rossella Cicchetti non ha più il proprio studio in via Carlo Poma 4, Roma. 3 برة In conseguenza, mentre risulta giustamente disposto il rinnovo dell'avviso d'udienza, risulta altresì validamente comunicata a suo tempo, presso la Cancelleria di questa Corte, l'ordinanza che concedeva termine per notificare il ricorso al Prefetto. L'omissione di tale incombente determina la inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 10 ottobre 2002 Presidente| Presid✓ from. Il Cons. est. CORTE SUPREMA CASSAZIONE (IL. ANDELLIERE Andrea Bianchi Prime Deposi Acallerla 27 FEB 2003 CANCELLIERE SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 4 برة