Sentenza 17 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
00472/02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto elementi cortitutin SEZIONE SECONDA CIVILE вержень па umcnfionem;
baluta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: fione riservath ne fi le ment. Presidente PONTORIERI Dott. Franco 'R.G.N. 10580/99 карам Chomin Dott. Ugo Cron. 1110 Consigliere RIGGIO - Rep.148 Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Ud.06/06/01 - -· Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente ПеMe Julio Romania, est. SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente GARBO FILIPPO, GARBO CLAUDIO, Richiesta copia studio domiciliati in ROMA VIA F PAULUCCI DE' CALBOLI 1, IL SOLE 24 ORE dai Sig. 155 per diritti presso lo studio dell'avvocato TOSATTI GIUSEPPE, che 1.7 GEN. 2002 IL CANCELLIER li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
US BR, OR AR US;
- intimati avverso la sentenza n. 1587/98 della Corte d'Appello DH676814 di ROMA, depositata il 03/05/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 954 udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito l'Avvocato Franco CAFFARELLI, (delege depositata deeja in udienza dell'Avv. TOSATTI), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto US che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificato il 20 dicembre 1989 IO e LI RB, proprietari di un terreno in Albano Laziale, loc. Grotte, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di EL GA SO e AR IO, e, deducendo che essi porzione del terreno occupavano Senza titolo una rilascio ed i danni. medesimo, ne chiedevano il All'udienza del 5/12/1990 precisavano che detta 305, come porzione era estesa circa mq. era rilevabile da una planimetria depositata con l'atto di citazione. I convenuti rimanevano contumaci. Veniva espletata una consulenza tecnica affidata al dott. Architetto Mauro Muscato, il quale accertava e riferiva che la porzione di terreno occupata dai convenuti era di mq. 303.39, facenti parte della particella 404, identificata nei grafici allegati alla relazione del C.T.U. (planimetria catastale della proprietà RB planimetria della secondo l'atto di acquisto e situazione di possesso attuale) con le lettere f, i, g. h. Con sentenza 7 giugno - 15 luglio 1993 il Tribunale, accogliendo la domanda, condannava 3 convenuti a rilasciare agli attori la porzione di terreno estesa mq. 303.39, li condannava altresì al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese processuali. Con atto notificato l'11 marzo 1994 i convenuti proponevano appello, sostenendo di aver usucapito una porzione di mq. 170 della maggiore estensione oggetto della causa, chiedendo in proposito una prova per testimoni, che veniva ammessa ed espletata. Con la sentenza del 20.3 3.5.1998 la corte d'appello di Roma accoglieva e respingeva per intero la domanda degli attori, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione RB LI e IO con tre motivi di gravame. Non hanno preso parte al giudizio di legittimità SO GA e IO AR. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano dell'art. 112 c.p.c., in relazione violazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata omesso di considerare che il tribunale di EL aveva condannato i convenuti SO IO al rilascio di un appezzamento di terreno di mq. 303,39 e che questi ultimi, proponendo appello, si 4 erano limitati а rivendicare una porzione di terreno di mq. 170 senza investire la sentenza relativamente al rilascio della maggiore superficie. Deducono i ricorrenti che la corte di merito ha respinto per intero la loro domanda, privandoli del diritto di ottenere il rilascio di tale maggiore superficie e pronunciando ultra petita. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2697 e 1158 cod. civ., 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché la corte di merito avrebbe dovuto respingere l'appello per la mancanza di prova dell'ubicazione dei mq. 170 rivendicati dagli appellanti. I due motivi, per la loro connessione, possono congiuntamente;
essi sono essere trattati infondati. Infatti la corte d'appello ha ritenuto, a pag. 5 della sua sentenza, che il terreno usucapito dai coniugi SO GA e IO AR è di mq. 303, così come è risultato dalle deposizioni dei testimoni e della consulente tecnica di ufficio;
che detti coniugi, infatti, hanno usucapito proprio quella parte di terreno in contestazione, indipendentemente dalla minore misura da loro 5 indicata nell'atto di appello. Pur avendo erroneamente parlato di mq. 170, gli appellanti si sono riferiti alla zona che hanno delimitato dal 1963 (e anche prima) ed inglobato nel loro terreno e che è risultata di mq. 309. Col terzo motivo i ricorrenti deducono dell'art. 132 c.p.c., del violazione del 4° comma 1° e 2° comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo;
insufficienza di motivazione;
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; perché la sentenza impugnata non fa alcun cenno circa la natura del possesso vantato dagli appellanti, ritenendo tale possesso utile all'usucapione, sebbene la difesa degli appellati, attuali ricorrenti, avesse contestato che il possesso degli appellanti fosse utile ai fini della usucapione. Affermano, infine, i ricorrenti che la corte di merito, pur avendo fatto riferimento, ai fini dell'usucapione del terreno in contestazione, alle deposizioni dei testi RB, PA e PI, non ha tenuto conto delle contraddizioni tra le loro affermazioni. Il motivo è infondato. In ordine alla sussistenza ed alla valutazione 6 degli elementi costitutivi del possesso ad usucapionem (animus possidendi) è giurisprudenza di questa Corte che il loro esame rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. sentt. nn. 1598/1975, 4454/1978, 4903/1980). Quindi non è denunciabile in sede di legittimità perché congruamente motivato giudice di merito in ordine l'apprezzamento del alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se nella concreta fattispecie ricorrano о meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all'usucapione. Del pari infondata è la censura di insuffi- ciente motivazione, così come formulata dai ricorrenti, perché essa si risolve in una critica della valutazione fatta dal giudice di merito delle testimoniali assunte difforme dall'apprez- prove zamento dei fatti e delle prove da essi proposto. Infatti spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr., ex multis, 7 Cass. n. 5802/1998). Rigettato il ricorso, nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 6.6.2001. Il Consigliere est. Me Julia Rominпе IL CANCELLERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GEN. 2002 109T129,11 IL CANGALIE 5 01 Rome of finallionA B066[456T TOT. 149,77 доот го 161 77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il versate € 161.77 serie 4 al n. 1954 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 0 08