Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2004, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM CI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la difende unitamente all'avvocato ROLANDO TRUSSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AU AL, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato PIO CORTI, che lo difende unitamente all'avvocato JEAN JACQUES PRATI LUCCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 629/00 del Tribunale di VARESE, depositata il 14/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito l'Avvocato PRATI Lucca JEAN JACQUES, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21 febbraio 1997 LF RI proponeva appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Varese in data 22-10-1996 aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso di un tratto di strada proposta nei suoi confronti da AC MO che ne aveva lamentato la chiusura con l'installazione di un cancello appostovi dall'appellante. Con sentenza del 14 luglio 2000 il Tribunale di Varese accoglieva l'appello, rigettando il ricorso proposto dalla MO, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. I giudici di appello ritenevano quanto segue. L'attrice aveva lamentato,a sostegno del dedotto spoglio, l'apposizione di un cancello che, privandola del possessore aveva impedito l'accesso all'ultimo tratto della strada, a suo tempo creata tra le proprietà frontiste(fra cui quella dell'istante) per impedire l'interclusione dei fondi che originariamente costituivano l'(unica) proprietà MU, che era stata poi divisa e venduta in diversi lotti (quelli dell'ultimo tratto appartenevano attualmente al resistente RI ).
Il Tribunale rilevava che la ricorrente non aveva fornito la prova del possesso corpore vel animo, mentre,d'altra parte, sulla base dei titoli di acquisto non era risultato che la stessa avesse acquistato la comproprietà del tratto di strada de qua, anche in considerazione che la proprietà MO non era interclusa.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la MO, affidandone l'accoglimento a due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale, in particolare degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 1100, 2700, 2702 e 1362 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.,deduce che il Tribunale aveva erroneamente escluso l'esistenza di una comunione dell'intero percorso della strada creata fra tutti i proprietari frontisti ed al servizio dei relativi fondi sulla base di una non corretta interpretazione dei titoli di acquisto della proprietà delle parti, da cui era emerso che la stradina era stata creata attraverso il conferimento dei fondi di MO AC, MO IO e RI LF, con particolare riferimento a quelli del 3-5-1959 fra MU e TA, dante causa del RI, e del 27-7-1970 fra il TA e il RI.
La sentenza di appello, che con travisamento della regolamentazione negoziale, aveva ritenuto che la strada era stata creata per consentire il passaggio al fondo oggi RI, non aveva fatto corretta applicazione dei principi in materia di acquisto della comunione delle strade vicinali agrarie risultante dal conferimento di porzioni di terreno da parte dei proprietari latistanti, tenuto conto che la comproprietà della strada si costituisce a favore dei proprietari dei fondi al cui servizio la strada è destinata. Correttamente il Pretore aveva quindi ritenuto, seppure ad colorandam possesionem, che dal titolo di proprietà derivasse l'esistenza del possesso vantato dalla ricorrente, atteso che - ai fini della conservazione del possesso - non è necessaria la continuità dell'uso ne' l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ma è sufficiente che la cosa, in relazione alla sua naturale destinazione, sia rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, sicché il possesso può essere mantenuto solo animo in considerazione della possibilità per il soggetto di ripristinare il corpus quando lo voglia.
Con il secondo motivo la MO, censurando la decisione impugnata per violazione degli artt. 2697 c.c., 132 n. 4 e 115 c.p.c. in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. nonché per omessa, insufficiente ed erronea valutazione di tutte le risultanze probatorie del giudizio di primo grado, lamenta il mancato esame delle risultanze processuali (prove testimoniali e documentazione fotografica prodotta), da cui era risultata l'utilizzazione della strada compiuta dalla ricorrente, che non si era limitata all'uso indicato nell'impugnata sentenza (passeggio) ma se ne era servita per il parcheggio e le manovre di automezzi di parenti e conoscenti che erano abituali frequentatori della sua abitazione. I motivi, che - essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente, si sono rivelati infondati.
In tema di tutela del possesso l'incertezza, desumibile dalla prova raccolta in ordine all'effettiva esistenza di una situazione possessoria, non può essere superata dal titolo prodotto in giudizio, il cui esame è consentito solo ad colorandam possessionem e cioè per qualificare una già accertata situazione di fatto - in modo da individuare il diritto al cui esercizio il possesso corrisponde - ma non per dimostrare quest'ultimo che va rigorosamente provato (CASS. 3295/1996). Il Tribunale ha innanzitutto escluso la sussistenza di una situazione di possesso tutelabile,avendo accertato - sulla base delle deposizioni testimoniali escusse - che l'utilizzazione al riguardo compiuta dalla MO era limitata a quella di passeggiare sul tratto di strada chiuso dal cancello apposto dal RI, tenuto conto che la proprietà della ricorrente non era interclusa e non aveva accesso dalla pubblica via attraverso il tratto di strada de qua.
La valutazione compiuta al riguardo dal giudice di merito è congruamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, giacché l'uso compiuto da parte della MO della strada - che, come sottolineato ancora dai giudici di appello, era aperta al pubblico - non costituiva obiettivamente espressione di una signoria di fatto sul bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di un diritto reale, ben potendo avvenire per mera tolleranza del vicino itale conclusione non muta ma anzi trova conferma proprio in considerazione delle risultanze delle deposizioni dei testimoni, di cui la ricorrente ha lamentato l'omesso esame, posto che il parcheggio e le manovre dei parenti e dei conoscenti che frequentavano l'abitazione della MO non potevano di per sè costituire obiettiva manifestazione o esplicazione di una situazione possessoria del bene.
Orbene, alla stregua di tali risultanze, la doglianza formulata dalla ricorrente in ordine all'erronea interpretazione dei titoli, da cui si sarebbe dovuta ricavare la prova della comproprietà della strada, è del tutto inconferente, tenuto conto dell'oggetto dell'indagine in sede di tutela possessoria: altrimenti la dimostrazione del possesso troverebbe la fonte non nella situazione di fatto ma attraverso la prova del diritto corrispondente.
Il ricorso va rigettato.
Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente risultata soccombente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase liquidate in euro 1230,00 di cui euro 230 per esborsi ed euro 1000 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, dai sottoscritti magistrati riuniti nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004