Sentenza 6 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di favoreggiamento, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di P.G. in merito all'acquisto dello stupefacente.
Commentario • 1
- 1. Si rifiuta di dire alla polizia chi è lo spacciatore che gli ha venduto la droga: è favoreggiamentoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 febbraio 2022
Risponde di favoreggiamento la persona che, sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, si rifiuti di indicare le persone da cui ha ricevuto la droga? Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2021 , n. 1176 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall' art. 384, comma primo, cod. pen. se, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 3092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3092 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 06/12/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 1668
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 17924/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LI LA, nata a [...] il [...];
2. MP NN, nato a [...] al Tagliamento il 03/08/1974;
avverso la sentenza del 06/02/2012 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento denunziato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore, avv. Weil Giorgio, che si è riportato ai ricorsi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Trieste con sentenza del 6 febbraio 2012, ha confermato l'affermazione di responsabilità di LA LI e NN MP in relazione ai reati di favoreggiamento, consumatisi, per la prima nell'aver dichiarato di non voler rendere dichiarazioni ai CC in merito all'acquisto di una dose di stupefacente e per il secondo nella mancata presentazione dinanzi alla medesima autorità, a seguito di una convocazione finalizzata a rendere indicazioni sul medesimo oggetto.
2. La difesa di entrambi gli imputati ha proposto ricorso contestando con unico motivo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. ritenuta applicabile dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe, in cui il grave nocumento all'onore possa derivare per l'agente dall'ammissione dell'uso di sostanza stupefacente, per la conseguente sottoponibilità a sanzioni amministrative. Il ricorso contesta la ritenuta mancanza di condizioni nel concreto per l'esimente invocata, valutata dai giudici di merito nel presupposto che l'uso di sostanza stupefacente a cura degli odierni ricorrenti emergeva da altri atti di quel procedimento;
si ritiene infatti che tale situazione sia irrilevante in quanto non conoscibile ai terzi, che, per il segreto istruttorio, non avrebbero potuto accedere a tali fonti di conoscenza.
In ogni caso si rileva che la confessione, che inevitabilmente scaturisce dalle dichiarazioni sollecitate, avrebbe avuto l'effetto di sottoporre con certezza gli interessati alle conseguenze di legge, circostanza che li ha indotti ad autodifendersi con il comportamento contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. La situazione di fatto che emerge con chiarezza dall'esame degli atti evidenzia che le indagini hanno preso avvio dalla condizione di salute dei ricorrenti, poiché entrambi furono ricoverati per patologia riconducibile ad una eccessiva assunzione di stupefacenti. Tale condizione conclamata, e non contestata dagli stessi ricorrenti, li sottoponeva inevitabilmente alle conseguenze di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 a cui non avrebbero potuto sottrarsi con la condotta reticente tenuta quando sono stati sottoposti alle richieste di informazioni formulate dagli inquirenti.
3. La situazione descritta, che per unanime giurisprudenza è ritenuta non idonea a integrare la condizione di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. non è negata dalla difesa, che per sostenere la propria istanza, si limita conferire rilievo giuridico alle conseguenze ulteriori collegabili alle informazioni sollecitate, derivanti dalla pubblicità della personale situazione di tossicodipendenza.
Si deve in proposito specificare che il grave nocumento che legittima l'applicabilità dell'esimente invocata, riguarda esclusivamente le conseguenze amministrative che legittimamente l'interessato può temere (Sez. U, Sentenza n, 21832 del 22/02/2007, dep. 05/06/2007, imp. Morea, Rv. 236371), e non coinvolgono invece la mera ulteriore pubblicità della condizione, che risulta pacificamente ininfluente al fine di invocare la causa di non punibilità di cui si sollecita l'applicazione in ricorso.
4. L'infondatezza dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013