Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 3092
CASS
Sentenza 6 dicembre 2012

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Massime1

In tema di favoreggiamento, non è applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen., quando la conclamata condizione di tossicodipendenza dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale lo esponga inevitabilmente all'applicazione delle misure previste dall'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, dovendosi ritenere irrilevanti le ulteriori conseguenze derivanti dalla pubblicità della situazione di tossicodipendenza per effetto delle informazioni richieste dagli organi di P.G. in merito all'acquisto dello stupefacente.

Commentario1

  • 1Si rifiuta di dire alla polizia chi è lo spacciatore che gli ha venduto la droga: è favoreggiamento
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 febbraio 2022

    Risponde di favoreggiamento la persona che, sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria, si rifiuti di indicare le persone da cui ha ricevuto la droga? Cassazione penale , sez. VI , 06/12/2021 , n. 1176 Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall' art. 384, comma primo, cod. pen. se, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2012, n. 3092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3092
Data del deposito : 6 dicembre 2012

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