Sentenza 8 novembre 2002
Massime • 1
In caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari accolga "de plano" detta richiesta è viziato ove non comprenda una motivazione (o comprenda una motivazione solo apparente) della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, in quanto il diritto al contraddittorio della persona offesa viene illegittimamente violato per la mancata adozione del rito camerale, e tale vizio è deducibile mediante ricorso per cassazione.
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e …
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Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 11 gennaio 2021
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 13 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2002, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Ilario Salvatore MARTELLA Componente
dott. Francesco SERPICO "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RC Silvana, nel proc. pen. a carico di LI MA;
avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. di Napoli, in data 30.7.2001;
letti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Ilario Salvatore MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
O S S E R V A
1. RC Silvana, nella sua qualità di l.r. della S.p.A. "IMEMA", convenuta in una causa civile, con atto del 10.06.1998, denunciava alla Procura della Repubblica di Napoli il geom. LI MA, per il reato di falsa perizia (ex art. 373 c.p.), da lui commesso nella redazione della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale Civile nell'ambito di detto procedimento.
2. il P.M., all'esito delle indagini di competenza, ritenendo la notizia di reato infondata, presentava al giudice richiesta di archiviazione.
3. Con decreto del 30 luglio 2001, il G.I.P. del Tribunale di Napoli disponeva l'archiviazione del procedimento. Contestualmente dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, risolvendosi la stessa in una "mera doglianza sulle valutazioni operate dal P.M.".
4. Ricorre per cassazione RC Silvana, che eccepisce l'asserzione del G.I.P. relativa alla mancata specificazione dei nuovi temi d'indagine e dei pertinenti elementi di prova.
5. il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 410 comma 1° c.p.p. la persona offesa ha l'onere di proporre un'opposizione che contenga elementi di concretezza e specificità, cioè l'indicazione delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova.
Da tale intervento della persona offesa, consegue la sostituzione automatica della forma del procedimento di verificazione della notizia di reato in quella prevista dall'art. 127 c.p.p., per cui il giudice è tenuto alla verifica della legittimità della richiesta di archiviazione prendendo in considerazione, nella dialettica delle parti, gli ulteriori temi investigativi e le relative fonti di prova indicati con l'atto di opposizione.
L'inammissibilità dell'opposizione può , pertanto, conseguire solo in assenza delle condizioni tassativamente previste dall'art. 410 in termini di inidoneità dell'atto nel suo sviluppo procedimentale a rappresentare l'interesse della persona offesa nello sbocco obbligatorio del rito camerale e, quindi, nella obbligatoria instaurazione del contraddittorio.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 2 del 14.02.1996, Testa) hanno statuito che la mancanza (o l'apparenza) della motivazione nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, è deducibile con ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso de plano, ai sensi dell'art. 410 co. 2° c.p.p.. Tale vizio, infatti, rende illegittima la mancata adozione del rito camerale di cui all'art.127 c.p.p. e viola, conseguentemente, il diritto della persona offesa al contraddittorio.
L'impugnato decreto va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, l'8 novembre 2002.
Depositato in cancelleria l'8 gennaio 2003 .