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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 12243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12243 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
CC SENTENZA sul ricorso proposto da: BB UI nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 12/12/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TO D'RI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Rubino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/12/2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza di aggravamento emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/11/2025, che aveva sostituito nei confronti di LU BB la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, 275 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva che le condotte contestate al ricorrente risultano tutte obbiettivamente di scarsa offensività, atteso che la videochiamata effettuata non aveva contenuto illecito, né diretta a soggetti collegati a contesti criminali, la sosta effettuata presso il venditore ambulante di Penale Sent. Sez. 4 Num. 12243 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2026 2 prodotti ittici è stata di brevissima durata e riconducibile ad ordinarie esigenze quotidiane, i contatti hanno avuto natura occasionale e sono intercorsi con soggetti a lui legati da rapporti familiari o di conoscenza, senza evidenza di collegamenti con attività criminose;
che, allora, nessuna delle condotte accertate ha determinato un concreto allontanamento stabile dal controllo, una elusione organizzata della vigilanza e, di conseguenza, una compromissione effettiva delle originarie esigenze cautelari;
che, dunque, il Tribunale ha valutato le violazioni in modo automatico ed astratto, piuttosto che alla luce della concreta offensività della condotta, con conseguente violazione degli artt. 276 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, atteso che non ha dato conto delle ragioni che hanno giustificato il ricorso alla misura più afflittiva. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 292 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, evidenziando come il provvedimento impugnato non indichi quali specifiche relazioni criminogene sarebbero state riattivate, quali elementi colleghino i contatti accertati ad un pericolo attuale di reiterazione, in che modo le brevi soste effettuate abbiano concretamente inciso sulle esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, 276, 299, 292 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che, in ogni caso, il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, affermando in modo assertivo che misure cautelari meno afflittive non sarebbero idonee a garantire un adeguato controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 1.1. I primi due motivi – che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché reiterano doglianze proposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto rilevanti le violazioni delle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare in esecuzione poste in essere dall’BB, tali da legittimarne l’aggravamento. Invero, il provvedimento impugnato ha valorizzato i) la reiterazione delle violazioni, evidenziando che sono state poste in essere in due diverse occasioni a distanza di pochi giorni le une dalle altre, le prime il 20/10/2025, le seconde il 3 31/10/2025; ii) la pluralità delle violazioni realizzate in ogni singola occasione, avendo in entrambi i casi deviato il percorso per far rientro all’abitazione (l’autorizzazione a recarsi dal sanitario prescriveva l’immediato rientro presso l’abitazione dopo la visita medica) e contravvenuto, altresì, al divieto di avere contatti con persone diverse da quelle con lui conviventi, effettuando il 20 ottobre una videochiamata non consentita e intrattenendosi poi con due soggetti non identificati, mentre acquistava prodotti ittici da un ambulante, mentre la compagna rimaneva all’interno dell’autovettura e avendo effettuato il 31 ottobre una sosta nei pressi del Bar Italico, intrattenendo una conversazione con un soggetto all’interno di un’autovettura che si trovava ferma in quel posto, in disparte il fatto che si era fatto accompagnare da AN IN, soggetto con lui non convivente;
iii) la loro gravità, atteso che non trovano alcuna giustificazione: così, con riferimento alla sosta presso il venditore ambulante del 20 ottobre, è stato rilevato che le esigenze di vita quotidiana, rappresentate dalla difesa, ben avrebbero potuto essere soddisfatte dalla compagna, pur presente, che era rimasta invece all’interno dell’autovettura, mentre, con riferimento alla sosta del 31 ottobre, è stato osservato che la sua durata, pari a circa cinque minuti, mal si concilia con il fugace saluto e con il ringraziamento che, secondo quanto affermato dal IN, l’BB avrebbe rivolto a EP NE, intestatario dell’autovettura utilizzata per recarsi allo studio medico, sol che si consideri che il dichiarante era rimasto in auto ad attendere l’imputato, mentre questi interloquiva con l’altro soggetto. Dette violazioni sono state ritenute dal Tribunale indice della più totale insensibilità alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e non sono state valutate di lieve entità sulla base dell’argomentazione – non illogica, né contraddittoria – secondo la quale, strumentalizzato l’autorizzazione ricevuta per effettuare soste non consentite ed interloquire con persone diverse da quelle che con lui convivono, BB ha tenuto condotte idonee a riattivare le relazioni nelle quali si annida la pericolosità sociale propria del reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n.309 del 1990 per cui si procede. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi ripropongono pedissequamente – come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede di appello cautelare, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, con ciò condannandosi all’inammissibilità. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Invero, l’inadeguatezza della misura meno afflittiva, sia pure con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, a salvaguardare le esigenze 4 di tutela della collettività si desume dalla struttura complessiva della motivazione, che ha evidenziato la personalità fortemente trasgressiva dell’BB, del tutto indifferente alle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare, che ha in concreto dimostrato non esser in grado di rispettare, specie nella parte relativa al divieto di avere contatti con persone diverse da quelle che con lui coabitano, ritenuto fondamentale per contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). In altri termini, in tema di motivazione, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026. Il Consigliere estensore La Presidente TO D’RI UC LE
udita la relazione svolta dal Consigliere TO D'RI; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC NI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore, avv. Michele Rubino, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/12/2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza di aggravamento emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/11/2025, che aveva sostituito nei confronti di LU BB la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, 275 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Rileva che le condotte contestate al ricorrente risultano tutte obbiettivamente di scarsa offensività, atteso che la videochiamata effettuata non aveva contenuto illecito, né diretta a soggetti collegati a contesti criminali, la sosta effettuata presso il venditore ambulante di Penale Sent. Sez. 4 Num. 12243 Anno 2026 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 24/03/2026 2 prodotti ittici è stata di brevissima durata e riconducibile ad ordinarie esigenze quotidiane, i contatti hanno avuto natura occasionale e sono intercorsi con soggetti a lui legati da rapporti familiari o di conoscenza, senza evidenza di collegamenti con attività criminose;
che, allora, nessuna delle condotte accertate ha determinato un concreto allontanamento stabile dal controllo, una elusione organizzata della vigilanza e, di conseguenza, una compromissione effettiva delle originarie esigenze cautelari;
che, dunque, il Tribunale ha valutato le violazioni in modo automatico ed astratto, piuttosto che alla luce della concreta offensività della condotta, con conseguente violazione degli artt. 276 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, atteso che non ha dato conto delle ragioni che hanno giustificato il ricorso alla misura più afflittiva. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, 292 e 273 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, evidenziando come il provvedimento impugnato non indichi quali specifiche relazioni criminogene sarebbero state riattivate, quali elementi colleghino i contatti accertati ad un pericolo attuale di reiterazione, in che modo le brevi soste effettuate abbiano concretamente inciso sulle esigenze cautelari. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 275, 276, 299, 292 e 125 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Osserva che, in ogni caso, il Tribunale ha omesso qualsivoglia valutazione in ordine alla richiesta difensiva di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo, affermando in modo assertivo che misure cautelari meno afflittive non sarebbero idonee a garantire un adeguato controllo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato. 1.1. I primi due motivi – che, per essere strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente – non sono consentiti, perché reiterano doglianze proposte con i motivi di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto rilevanti le violazioni delle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare in esecuzione poste in essere dall’BB, tali da legittimarne l’aggravamento. Invero, il provvedimento impugnato ha valorizzato i) la reiterazione delle violazioni, evidenziando che sono state poste in essere in due diverse occasioni a distanza di pochi giorni le une dalle altre, le prime il 20/10/2025, le seconde il 3 31/10/2025; ii) la pluralità delle violazioni realizzate in ogni singola occasione, avendo in entrambi i casi deviato il percorso per far rientro all’abitazione (l’autorizzazione a recarsi dal sanitario prescriveva l’immediato rientro presso l’abitazione dopo la visita medica) e contravvenuto, altresì, al divieto di avere contatti con persone diverse da quelle con lui conviventi, effettuando il 20 ottobre una videochiamata non consentita e intrattenendosi poi con due soggetti non identificati, mentre acquistava prodotti ittici da un ambulante, mentre la compagna rimaneva all’interno dell’autovettura e avendo effettuato il 31 ottobre una sosta nei pressi del Bar Italico, intrattenendo una conversazione con un soggetto all’interno di un’autovettura che si trovava ferma in quel posto, in disparte il fatto che si era fatto accompagnare da AN IN, soggetto con lui non convivente;
iii) la loro gravità, atteso che non trovano alcuna giustificazione: così, con riferimento alla sosta presso il venditore ambulante del 20 ottobre, è stato rilevato che le esigenze di vita quotidiana, rappresentate dalla difesa, ben avrebbero potuto essere soddisfatte dalla compagna, pur presente, che era rimasta invece all’interno dell’autovettura, mentre, con riferimento alla sosta del 31 ottobre, è stato osservato che la sua durata, pari a circa cinque minuti, mal si concilia con il fugace saluto e con il ringraziamento che, secondo quanto affermato dal IN, l’BB avrebbe rivolto a EP NE, intestatario dell’autovettura utilizzata per recarsi allo studio medico, sol che si consideri che il dichiarante era rimasto in auto ad attendere l’imputato, mentre questi interloquiva con l’altro soggetto. Dette violazioni sono state ritenute dal Tribunale indice della più totale insensibilità alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e non sono state valutate di lieve entità sulla base dell’argomentazione – non illogica, né contraddittoria – secondo la quale, strumentalizzato l’autorizzazione ricevuta per effettuare soste non consentite ed interloquire con persone diverse da quelle che con lui convivono, BB ha tenuto condotte idonee a riattivare le relazioni nelle quali si annida la pericolosità sociale propria del reato associativo di cui all’art. 74 D.P.R. n.309 del 1990 per cui si procede. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, i motivi ripropongono pedissequamente – come si è evidenziato – le stesse doglianze mosse in sede di appello cautelare, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, con ciò condannandosi all’inammissibilità. 1.2. Il terzo motivo è infondato. Invero, l’inadeguatezza della misura meno afflittiva, sia pure con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico, a salvaguardare le esigenze 4 di tutela della collettività si desume dalla struttura complessiva della motivazione, che ha evidenziato la personalità fortemente trasgressiva dell’BB, del tutto indifferente alle prescrizioni connesse alla misura cautelare domiciliare, che ha in concreto dimostrato non esser in grado di rispettare, specie nella parte relativa al divieto di avere contatti con persone diverse da quelle che con lui coabitano, ritenuto fondamentale per contenere il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01). In altri termini, in tema di motivazione, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 24 marzo 2026. Il Consigliere estensore La Presidente TO D’RI UC LE