Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 2
La nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione. (Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato impugnata per cassazione era stata notificata in Roma a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma unitamente ad un ricorso, "per l'esecuzione di giudicato", alla Sezione di Parma del tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, in violazione dei limiti alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario posti dagli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959).
In relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lett. a), del R.D. n. 1775 del 1933 - secondo cui sono devoluti alla giurisdizione generale di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dalla loro afferenza diretta ed immediata al regime delle acque pubbliche, anche in relazione alla loro incidenza sulla realizzazione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche che le riguardino - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti finalizzati al finanziamento dei lavori inerenti alla realizzazione di opere idrauliche, i quali nella sequenza di esecuzione di tali opere si inseriscano come atti procedimentali conseguenti all'approvazione del progetto e strumentali rispetto alla relativa attuazione in quanto intesi a rendere concretamente possibile la venuta in essere dell'opera finanziata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DELLA BONIFICA BENTIVOLGLIO ENZA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI CALORI, GIORGIO CUGURRA, NASCETTI GIAN PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.I.P.E., COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
nonché
contro
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CARLO BIANCA, rappresentata e difesa dall'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta delega a margine del controricorso,
- controricorrente -
nonché a seguito di ordinanza dibattimentale in data 22/01/1998 di integrazione del contraddittorio nei confronti di:
CODACONS EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO SAPORITO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA - FRIENDS OF THE EARTH, MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL'AMBIENTE, MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IMPRESA AR E C. S.P.A. IN PROPRIO E QUALE CAPOGRUPPO DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CON ASTALDI S.P.A. E CONSORZIO COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI REGGIO EMILIA, LEGA AMBIENTE PER L'EMILIA ROMAGNA, L.I.P.U. (LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI), ITALIA NOSTRA, RUFFINI PAOLO, REGIONE EMILIA ROMAGNA;
- intimati -
avverso la decisione n. 77/95 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 25/01/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10)8 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Giovanni CALORI, Gian PA NASCETTI, per il ricorrente, Guglielmo SAPORITO, per il controricorrente Codacons;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento e affermazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con sentenza resa il 27 luglio 1991 nel contraddittorio fra la ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA, la ASSOCIAZIONE PER IL WORLD WILDLIFE FUND, ricorrenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il Ministero dell'agricoltura, la Presidenza del Consiglio dei ministri, resistenti, la "IMPRESA AR & C." s.p.a., il Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza, "ITALIA NOSTRA", PA, GE RU, PA, OR, AN OV e NN IA CR, interventori, in accoglimento di istanza prodotta dalle due associazioni ricorrenti, sanzionò, fra l'altro, l'annullamento della delibera della prima delle suindicate pp.aa. resistenti in data 12 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.144 del 21 giugno 1988, recante previsione del finanziamento, con assegnazione di £.12.796.000.000, di un "primo straccio" dei lavori concernenti la realizzazione di una "diga di Vetto" sul fiume Enza.
Sui gravami del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Ministero dell'agricoltura, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza e della "IMPRESA AR & C." s.p.a., il Consiglio di Stato, con decisione del 25 gennaio 1995, data questa nel contraddittorio del Ministero dell'ambiente, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, della Regione Emilia-Romagna, della ASSOCIAZIONE PER IL WORLD WILDLIFE FUND della Lega ambiente Emilia Romagna, del Codacons, della ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA e di ITALIA NOSTRA, disattese le impugnazioni, confermò la contestata pronuncia del primo giudice con riguardo, anche, all'annullamento dell'atto amministrativo surrichiamato.
Il Consiglio di Stato, dopo aver posto la evidenza che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n.123 del 20 dicembre 1998, aveva ritenuto la propria giurisdizione sulla "materia controversa", per quanto può interessare nel presente stadio processuale, motivò la pronuncia osservando che "il giudizio all'esame riguarda provvedimenti......del C.I.P.E. sui quali si controverte in relazione a profili che attengono alla finanziabilità dell'intervento e non alla legittimità del relativo progetto, per cui si deve ritenere che la materia controversa rientri nell'ambito della giurisdizione amministrativa ordinaria".
Il Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della decisione più sopra indicata, che denuncia inficiata da "violazione dell'art. 143 lett. a r.d. 11.12.1933 n.1775 e dei principi che regolano la giurisdizione del
T.S.A.P." nella statuizione recante affermazione della competenza giurisdizionale del giudice che l'ha resa.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e la ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND resistono al ricorso ad essi notificato il 29 febbraio 1996, con controricorsi, rispettivamente, del 29 marzo e del 2 aprile 1996, il secondo dei quali indirizzato anche alla "IMPRESA AR & C." s.p.a. ed al Ministero dell'agricoltura non intimati.
La ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA, cui pure il ricorso è stato notificato il 29 febbraio 1996, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede.
Questa Corte, con provvedimento adottato à termini dell'art. 331 cod.proc.civ. il 22 gennaio 1998, ha ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti del Ministero delle risorse agricole, del Presidente del Consiglio dei ministri, della "IMPRESA AR & C." s.p.a., del Ministero dell'ambiente, del Ministero del bilancio, della Regione Emilia-Romagna, della Lega ambiente per l'Emilia-Romagna, del Codacons e di ITALIA NOSTRA, tutti stati parti del processo dinanzi al Consiglio di Stato.
L'ente ricorrente ha dato corso al così disposto incombente notificando alle controparti suindicate, nonché a PA FI, talora indicato nelle carte processuali con il patronimico "Rufilli", fra il 18 e il 26 marzo 1998 atto di integrazione del contraddittorio, poi ritualmente e tempestivamente depositato in cancelleria.
Delle parti così intimate soltanto il Codacons, in data 6 maggio 1988, ha prodotto controricorso, mentre tutte le altre si sono astenute da qualsiasi attività difensiva in questa fase. Vi sono atti memorie del Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza, ricorrente, del Codacons e della ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILD-LIFE FUND, controricorrenti, i quali ultimi, all'esito della discussione, hanno presentato anche osservazioni scritte sulle conclusioni del p.m..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - Il Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza, con il qui delibato ricorso, come detto prodotto il 29 febbraio 1996, impugna la decisione del Consiglio di Stato in data 25 gennaio 1995, di cui in narrativa.
I controricorrenti ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORDL WILDLIFE FUND e Codacons hanno dedotto che il considerato gravame sarebbe inammissibile perché proposto nell'"avvenuto consolidarsi del giudicato sulla predetta decisione del Consiglio di Stato", assunta, "validamente notificata al ricorrente il 18 novembre 1995", e cioè nella asseritamente realizzata consumazione del termine breve per impugnare stabilito dall'art. 325 cod.proc.civ.. La così prospettata quaestio iudicati, che, per il suo carattere assolutamente pregiudiziale, deve essere esaminata con precedenza su ogni altro profilo della causa, non è fondata.
La decorrenza e la conseguente consumazione del termine per impugnare cennato si correlano, in ogni caso, alla notificazione del provvedimento investito del gravame validamente eseguita, à sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 285 del codice di rito, al procuratore della parte costituito nel giudizio nel quadro del quale il provvedimento stesso è stato reso (cfr., ex aliis, Cass. Sez. lav., sent. n.5421 del 17.VI.1997, id., Sez. I civ., sent. n.4609 del 7.V.1998).
Nella fattispecie, giusta quanto prospettato dal Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza, è documentato che i suindicati controricorrenti, nonché l'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA, l'Associazione Italia nostra, la Lega italiana per la protezione degli uccelli e la Lega ambiente Emilia-Romagna il 18 settembre 1995 notificarono, fra l'altro, all'odierno ricorrente un ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, Sezione di Parma, intitolato "istanza per l'esecuzione del giudicato", con il quale "invitarono" una serie di autorità amministrative, "con comminatoria di esecuzione del giudicato ex art. 27 n.4 T.U. 1054/1924 e art. 37 L.1034/1971", a dare esecuzione, in particolare, alla decisione del Consiglio di Stato in discussione;
che il ricorso di cui trattasi, recante allegata copia della ridetta decisione, venne notificato ai patroni del Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza costituiti dinanzi al giudice che aveva pronunciato la decisione medesima, nel domicilio dagli stesso eletto ai fini del processo dinanzi a tale giudice, per il tramite del servizio postale, a cura dell'Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma.
Orbene, la notificazione della decisione considerata in tal guisa realizzata è da ravvisare senz'altro invalida.
Ed invero, premesso che è incontestabile che l'incompetenza dell'Ufficiale giudiziario, o più in genere dell'organo notificante, è causa della nullità della notificazione (cfr., in tal senso, Cass. Sez. II civ., sent. n.5780 del 25.X.1988, id., sent. n.10647 del 17.IX.1992, id. Sez. Lav, sent. n.3039 del 29.III.1993, id. Sez. I civ., sent. n. 1544 dell'11.11.1995), giova rilevare che, a mente degli artt. 106 e 107, comma 2, d.p.r. 15.XII.1959 n.1229, l'ufficiale giudiziario, da un lato, è abilitato ad eseguire tutte le notificazioni da compiere nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, e, dall'altro, per ciò che concerne gli atti giudiziali, può eseguire, senza limitazioni territoriali, a mezzo servizio postale, le notificazioni degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto: alla stregua del dettato delle norme considerate, pertanto, è da escludere la potestà dell'Ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma di notificare in Roma, ai fini di cui allo art. 285 cod.proc.civ., sia pure a mezzo del servizio postale, la più volte menzionata decisione del Consiglio di Stato, non attenendo in nessun modo la notifica di tale provvedimento ad affari di competenza di organi giurisdizionali della sede cui egli era addetto;
consequenzialmente, detta discussa notifica deve essere ritenuta invalida e, in correlazione, insuscettibile di produrre la decorrenza del termine per impugnare di cui all'art. 325 cod.proc.civ. (cfr., al riguardo, Cass. Sez. III civ., sent. n.8226
dell'11.IX.1996, nonché id. Sez. Lav., sent. n. 9492 del 13.IX.1993). 2) - La controricorrente ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND ha prospettato, e forse sarebbe meglio dire adombrato, la riscontrabilità di un altro profilo di inammissibilità del ricorso, giusta quanto evidenziato in narrativa e più sopra prodotto avverso decisione invalidamente notificata, perciò in una situazione omologabile a quella della mancata notificazione del provvedimento impugnato, nel termine annuale di decadenza dal gravame stabilito dall'art. 327 cod.proc.civ., calcolato tenendo conto dei quarantasei giorni di sospensione dei termini processuali previsti dall'art. 1, comma 1, L.
7.X.1969 n.742, testualmente deducendo che "il ricorso è stato notificato in violazione dell'art. 330 co. 3 cpc, presso il domicilio eletto in decisione e non personalmente a norma degli artt. 137 ss. cpc.".
L'assunto, inteso a sollevare questione essa pure pregiudiziale rispetto alla delibazione del merito del ricorso, da esaminarsi, quindi, con precedenza su questo, non ha pregio.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio enunciato da Cass. SS.UU. civ., sent. n.12593 del 20.XII.1993 (cui adde, fra le più recenti, id. Sez. II civ., sent. n.2969 del 7.IV.1997, id. Sez. III civ., sent. n.5967 del 4.VI.1997, id.Sez. I. civ., sent. n.8071 del 27.VIII.1997, id. Sez. II civ., sent. n.12311 del 4.XII.1997, id., sent. n.1043 del 3.II.1998) per il quale le impugnazioni, del genere di quella in argomento, non precedute da (valida) notificazione del provvedimento impugnato e successive all'anno, naturalisticamente calcolato, dalla pubblicazione di tale provvedimento, tuttavia ancora ammesse per effetto della sospensione del termine di cui all'art. 327 cod.proc.civ. stabilita dall'art. 1, comma 1, L. n.742 del 1969, prec.citato, vanno notificate, non già, come previsto dall'art. 330, comma 3, del codice di rito, alla parte personalmente ma, ai soggetti e nei luoghi indicati nel primo comma della disposizione giusprocessualistica da ultimo citata.
Alla stregua dell'enunciazione considerata, totalmente condividibile, nella fattispecie, la notifica del ricorso, incontestabilmente eseguita entro l'anno dalla pubblicazione della decisione impugnata allungato dai quarantasei giorni di sospensione dei termini nel periodo feriale, presso il procuratore costituito per la ricorrente sunnominata nel giudizio a quo è da ritenere del tutto rituale.
Va esclusa, di conseguenza, la riscontrabilità dell'accampata inammissibilità del ricorso da correlarsi al, preteso, e però insussistente, denunciato difetto della vocatio in ius. 3) - Il Consiglio di Stato, con la decisione impugnata, confermando la pronuncia resa sul tema in prime cure dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, ha sanzionato l'annullamento della delibera in data 12 maggio 1988, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nel quadro dell'iter amministrativo inteso alla realizzazione dell'opera idraulica descritta in narrativa, dispose il finanziamento di tale opera, il cui progetto esecutivo era stato in precedenza approvato dai competenti organismi, ritenendo, al riguardo, rientrare la cognizione dei ricorsi nei termini illustrati interposti avverso la delibera cennata nella giurisdizione propria, e dei tribunali amministrativi regionali in primo grado, e non in quella attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dallo art. 143, lett. a), r.d. 11.XII.1933 n.1775: ha motivato la declaratoria sulla giurisdizione in tali sensi adottata testualmente rilevando che "il giudizio all'esame riguarda provvedimento....del C.I.P.E. sul quale si controverte in relazione a profili che attengono alla finanziabilità dell'intervento (concernente realizzazione di opera idraulica su acqua pubblica) e non alla legittimità del relativo progetto, per cui si deve ritenere che la materia controversa rientri nell'ambito della giurisdizione amministrativa ordinaria".
Il Consorzio di bonifica Bentivoglio-Enza, con l'unico motivo articolato a supporto del delibato ricorso, critica la statuizione data dal Consiglio di Stato sulla giurisdizione denunciandola inficiata da "violazione dell'art. 143 lett. a r.d. 11.12.1933 n.1775 e dei principi che regolano la giurisdizione del T.S.A.P.":
più specificamente, prospetta che "rientrano nella sfera di competenza del T.S.A.P. tutti i provvedimenti che incidano in maniera diretta ed immediata sul regime e sull'utilizzazione delle acque, anche se hanno finalità diverse"; che, nella fattispecie, "la (contestata) delibera C.I.P.E. ha reso attuabile il progetto (di opera idraulica) in precedenza approvato, calandolo dal mondo della pura potenzialità a quello della realtà effettuale", in quanto "in virtù di tale atto la diga è divenuta concretamente realizzabile";
che, perciò, "è innegabile che il finanziamento sia elemento essenziale e portante per l'esecuzione dell'opera", perché "si colloca come fase conclusiva e finale per la realizzazione della diga", atteggiandosi "rispetto alla localizzazione dell'opera ed all'approvazione del progetto...come atto consequenziale e conclusivo, privo tuttavia di un ruolo autonomo.....che perfeziona e chiude detto iter procedimentale";
che l'esattezza dei così articolati assunti risulta riconosciuta da "sentenza del T.S.A.P. n.123 dell'8.XI/20.XII.1993", che, pronunciando sulla "deliberazione di finanziamento del C.I.P.E." oggetto anche di questo giudizio, ha affermato che la stessa "nella sequenza di realizzazione dell'opera non assume un ruolo di autonomia".
La censura merita di essere accolta.
A) - In primo luogo, però, è da rilevare che, in contrasto con quanto addotto nel ricorso dal Consorzio di bonifica Bentivoglio- Enza e da tale ente più esplicitamente sostenuto nella memoria depositata à sensi dell'art. 378 cod.proc.civ. prima dell'udienza di discussione, deve escludersi la riscontrabilità di un giudicato sulla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in ordine all'esaminata fattispecie suscettibile di operare nel presente processo.
In proposito, giova osservare quanto segue.
È documentato negli atti che il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunciando sui ricorsi prodotti dalla ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA e dalla ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND, dal Codacons e da tale US Lo TR per contestare la legittimità, fra l'altro, dell'altrove menzionata deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 maggio 1988, come detto recante previsione del finanziamento, con assegnazione di £.12.796.000.000, di un "primo stralcio" dei lavori concernenti la realizzazione della diga di cui è causa, e cioè del provvedimento anche qui in discussione, con sentenza del 20 dicembre 1993, resa nel contraddittorio del comitato interministeriale sopra menzionato, del Ministero dell'agricoltura, del Consorzio di Bonifica Bentivoglio-Enza e della "IMPRESA AR & C. " s.p.a., per un verso, nell'affermata "natura idraulica della (discussa) diga", ha ritenuto la propria "competenza (rectius, giurisdizione) a conoscere della legittimità sia dell'atto di approvazione del (relativo) progetto, che della deliberazione del C.i.p.e.
(contemplante il finanziamento di tale manufatto)", osservando, con specifico riferimento a tale atto, che esso "non assume un ruolo di autonomia", sicché nei suoi confronti è semmai prospettabile - ferma appunto la giurisdizione di questo Tribunale - una inammissibilità del ricorso per carenza di interesse"; per un altro, ha disatteso l'impugnativa della deliberazione cennata, dichiarata "atto consequenziale a quello di approvazione del progetto e, perciò, non autonomamente impugnabile", in ragione di una ravvisata "carenza di interesse delle (parti) ricorrenti ad impugnare la deliberazione del C.i.p.e. che non può essere considerata lesiva dell'interesse ambientale (delle medesime) fatto valere in giudizio". Sui ricorsi della ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND, del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le Sezioni unite di questa Corte, con arresto n.3170 del 5 aprile 1996, dato nel contraddittorio della "IMPRESA AR & C." s.p.a., del Consorzio di bonifica Bentivoglio- Enza, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Codacons, della ASSOCIAZIONE AMICI DELLA TERRA e di US Lo TR, dopo aver posto in risalto che la "espressa statuizione sulla questione di giurisdizione (contenuta nella gravata decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche) è divenuta definitiva ed irretrattabile posto che non è stata mai impugnata ne' col ricorso principale ne' con quello incidentale, sicché sulla stessa si è formato il giudicato interno", comportante "preclusione al riesame della questione di giurisdizione da parte di queste Sezioni Unite", in accoglimento dell'impugnazione, ha cassato la pronuncia gravata, ravvisandola non ortodossa nella declaratoria recante affermazione dell'assoluta incontestabilità della legittimità della reclamata delibera del C.i.p.e. in ragione della relativa natura di atto consequenziale rispetto ad altro principale, ed ha rinviato la causa, per un rinnovato esame, dinanzi al giudice a quo.
Nel contesto illustrato, innanzi tutto, risalta all'evidenza che nel caso in argomento non esiste una pronuncia sulla giurisdizione di queste Sezioni unite: ed infatti, il cennato arresto n.3170 del 1996 risulta, non già aver statuito sulla giurisdizione ma, essersi limitato a dare atto dell'intervenuta irretrattabilità, per mancanza di impugnazione sul punto, di una declaratoria di giurisdizione contenuta nella pregressa decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in data 20 dicembre 1993, prec.cit., e, quindi, dell'intervenuta formazione su tale declaratoria, a sensi dell'art.329 cod.proc.civ., di un giudicato suscettibile di precludere ogni ulteriore discussione sul tema nel quadro del processo in cui la declaratoria medesima era stata resa.
La deduzione della considerata quaestio iudicati, pertanto, si appalesa inappropriatamente correlata al richiamo di detto ripetuto arresto, nella manifesta mancanza in questo di qualsiasi statuizione passibile di far stato al riguardo.
Nè può assumere rilievo, ai fini in discorso, la pronuncia resa in tema di giurisdizione dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Ed invero, a differenza delle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione - alle quali è riservato il potere di regolare la giurisdizione con decisioni dotate di efficacia esterna (c.d. panprocessuale) - le sentenze di tutti gli altri giudici, così ordinari, come amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione non sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato in senso sostanziale, e, quando non impugnate, esplicano la loro efficacia preclusiva solo nell'ambito del processo in cui siano state pronunciate;
le statuizioni di tali seconde sentenze in tema di giurisdizione possono essere ravvisate idonee a spiegare effetti preclusivi anche al di fuori del processo in cui sono state date solo quando si coniughino con dipendenti statuizioni di merito, che risultino esse divenute definitive ed irretrattabili (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n.4386 del 6.V.1994, id., sent. n.7088 del 23.VI.1995, id., sent. n.10679 del 29.XI.1996). Alla stregua del principio così enunciato, nella fattispecie, in cui la ridetta sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche è stata cassata nelle sue statuizioni di merito attinenti alla problematica dibattuta nella presente sede, deve ritenersi che la declaratoria in tema di giurisdizione contenuta nella sentenza medesima sia insuscettibile di far stato in processi diversi da quello in cui tale sentenza è stata resa, e, perciò, nel giudizio in argomento.
B) - L'art. 143, comma 1 lett. a), r.d. 11.XII.1933 n.1775, recante approvazione del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, nel disporre che "appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche", devolve alla giurisdizione generale di legittimità di detto tribunale tutti i provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dalla loro afferenza diretta ed immediata al regime delle acque pubbliche, e che su tale regime influiscano concorrendo in concreto a disciplinare la utilizzazione di dette acque in ragione della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche che le riguardino (cfr., in merito, specificamente, la recente Cass. SS.UU. civ., sent. n.10934 del 7.XI.1997): ed è da ritenere che fra i provvedimenti dalla norma citata devoluti alla cognizione del suindicato Tribunale superiore delle acque pubbliche debbano rientrare anche i provvedimenti finalizzati al finanziamento dei lavori inerenti alla realizzazione di opere idrauliche che nella sequenza di esecuzione di tali opere si inseriscano come atti procedimentali conseguenti all'approvazione del progetto e strumentali rispetto alla relativa attuazione, quindi, suscettibili, in particolare, avuto riguardo alla loro funzione, di avere una indubbia incidenza sul regime delle acque perché intesi a rendere concretamente possibile la venuta in essere dell'opera finanziata. Corollario di quanto precede è che la vertenza in esame, siccome concernente verifica della legittimità di una deliberazione amministrativa recante finanziamento di opera idraulica da eseguirsi su acqua incontestatamente pubblica e, quindi, di un atto che inserisce nella sequenza di realizzazione di tale opera come provvedimento finalizzato alla attuazione del relativo progetto e strumentale rispetto alla effettiva traduzione in realtà di questo, va ravvisata riservata alla cognizione, non già dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato ma, del Tribunale superiore delle acque pubbliche a mente del ridetto art. 143, comma 1 lett. a), r.d. n.1775 del 1933.
C) - Il ricorso, consequenzialmente, va accolto, e, previa cassazione senza rinvio della decisione del Consiglio di Stato qui impugnata, va dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla causa in argomento.
4) - Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese dell'intero processo vengono compensate fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cassa senza rinvio la decisione impugnata e compensa fra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, l'8 ottobre 1998.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 12 FEBBRAIO 1999.