Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 51
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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La nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente preclude il decorso del termine breve di impugnazione. (Nella specie la sentenza del Consiglio di Stato impugnata per cassazione era stata notificata in Roma a mezzo del servizio postale da ufficiale giudiziario addetto al Tribunale di Parma unitamente ad un ricorso, "per l'esecuzione di giudicato", alla Sezione di Parma del tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, in violazione dei limiti alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario posti dagli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959).

In relazione al principio desumibile dall'art. 143, primo comma, lett. a), del R.D. n. 1775 del 1933 - secondo cui sono devoluti alla giurisdizione generale di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi contro tutti i provvedimenti amministrativi che siano caratterizzati dalla loro afferenza diretta ed immediata al regime delle acque pubbliche, anche in relazione alla loro incidenza sulla realizzazione, modificazione o eliminazione di opere idrauliche che le riguardino - devono ritenersi devoluti alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche anche i provvedimenti finalizzati al finanziamento dei lavori inerenti alla realizzazione di opere idrauliche, i quali nella sequenza di esecuzione di tali opere si inseriscano come atti procedimentali conseguenti all'approvazione del progetto e strumentali rispetto alla relativa attuazione in quanto intesi a rendere concretamente possibile la venuta in essere dell'opera finanziata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 51
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51
    Data del deposito : 12 febbraio 1999

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