Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8715 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
C.C. 68600 ud. 3 getto: ya,87 15 /01 E 6 N 0 O I Z A / R 6 ello, autor azione 6 2 T 8 5 S . R I R . A . G . P . N T L E D L R U A L B . E I A REPUBBLICA ITALIANA D B R A I T S T A N I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON-19898 1 E R 3 P 1 E T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Michele Cantillo rel. consigliere Giulio Graziadei 66 Antonio Merone Francesco Tirelli Achille Meloncelli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 68620 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente the contro 7 737 Fallimento della S.p.a. SGT Società Generale Termotecnica, in persona del curatore avv. Giovanni Notaristefano, senza domicilio eletto in Roma, difesa dall'avv. Carlo d'Addabbo per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 198/4 del 13 ottobre-24 novembre 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Bari, in rettifica delle dichiarazioni presentate per il 1987 ed il 1988 dalla S.p.a. SGT-Società generale termotecnica, ha dedotto la mancata fatturazione di operazioni passive ed attive, riducendo i crediti detraibili, contestando evasione d'imposta ed applicando sanzioni pecuniarie. Il Curatore del fallimento della Società ha impugnato gli avvisi. La Commissione tributaria di primo grado di Bari ha accolto l'impugnazione. La Commissione tributaria regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio con atto depositato il 25 giugno 1996, per la carenza di autorizzazione da parte del 2 funzionario dirigente del servizio contenzioso della Direzione regionale delle entrate, ed anche sul rilievo che un nuovo avviso di rettifica per il 1988 era stato successivamente emesso dall'Ufficio ed impugnato in un separato giudizio ancora pendente dinanzi alla Commissione provinciale. L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 7 marzo 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, rispettivamente con due motivi, di non aver applicato l'art. 2 primo comma lett. e) del d.l. 15 marzo 1996 n. 123, il quale ha soppresso l'art. 52 secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 sulla necessità dell'indicata autorizzazione, ed inoltre di non aver considerato che il successivo avviso di rettifica relativo al 1988 aveva funzione meramente integrativa, senza riflessi su quello anteriore. Il Fallimento ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, sulla base e nei limiti delle considerazioni seguenti. L'art. 52 secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il quale esige la menzionata autorizzazione per l'appello proposto da uffici dell'Amministrazione finanziaria (a pena periferici d'inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di requisito inerente alla capacità processuale), è stato soppresso, a partire dal 17 marzo 3 1996, dall'art. 2 primo comma lett. e) del d.l. 15 marzo 1996 n. 123, con disposizione poi reiterata dall'art. 2 primo comma lett. e) del d.l. 16 maggio 1996 n. 259, dall'art. 12 primo comma lett. e) del d.l. 22 giugno 1996 n. 329 e dall'art. 12 primo comma lett. e) del d.l. 8 agosto 1996 n. 437. La legge 24 ottobre 1996 n. 556, convertendo l'ultimo dei citati decreti, ha “soppresso la soppressione" del predetto art. 52 secondo comma, così restituendogli vigore, ed inoltre ha fatto salvi gli effetti degli atti compiuti in conformità dei citati decreti del marzo, del maggio e del giugno 1996. L'abrogazione dell'art. 52 secondo comma, come già ritenuto da questa Corte con la sentenza 5 aprile 2000 n. 4213, opera quindi dal 17 marzo 1996 al 25 ottobre 1996, tenendosi conto che, all'espressa salvezza della validità ed operatività degli atti eseguiti nel vigore dei dd.ll. nn. 123, 259 e 329 del 1996, si aggiunge, per gli atti compiuti nel vigore del d.l. n. 437 del 1996, la regola generale dell'art. 15 quinto comma della legge 23 agosto 1988 n. 400, secondo cui le modifiche apportate in sede di conversione ad un decreto legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione (in assenza di diversa previsione). Ne consegue che l'appello in questione, in quanto proposto nel periodo sopra indicato, non abbisognava di autorizzazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata con la Mw 4 prima delle rationes decidendi poste a sostegno della declaratoria d'inammissibilità del gravame. Parimenti erroneo è l'ulteriore rilievo della Commissione regionale sull'inammissibilità dell'appello per la sopravvenienza di una nuova rettifica, inerente all'anno 1988, oggetto di separata impugnazione. Detta circostanza, a prescindere dai quesiti sulla legittimità dell'atto impositivo posteriore (estranei al presente dibattito e riservati al giudice davanti al quale tale atto è stato contestato), potrebbe in tesi influire sul fondamento della rettifica anteriore (ove risulti modificata, non semplicemente integrata), e, quindi, potrebbe incidere sulla pronuncia nel merito, non anche interferire sull'ammissibilità del gravame dell'Ufficio, né sull'interesse a proporlo, in sé discendente dalla soccombenza dell'appellante nella pregressa fase processuale. In conclusione, con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, si deve cassare la sentenza impugnata, e si deve disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, affinchè, muovendosi dalla premessa dell'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio, si provveda all'esame delle censure con esso formulate. Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. سلام 5 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e
P.Q.M.
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia. Roma, 3 aprile 2001 il presidente il consigliere rel. est. batio frawdd IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano 2 G GIU. 2001 DEPOSITAI Amalgo Casa.Ариль О шо Oggi A CANCELL E E N 6 O 8 I 9 5 1 Z / . A 4 N / R 6 - T 2 A S B I I . . R R G . L E P L . A R D A T . L U A B E B D A D I T I . E R A S 1 I T T N 3 E R N 1 S E E . I S T E A N A M 6