Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
AULA "A" 899 7/0 1 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe Presidente IANNIRUBERTO Consigliere R.G.N.00102/99 Dott. Vincenzo MILEO ConsigliereDott. Pietro CUOCO Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel.Consigliere Cron. 20528 Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SE NT E NZA sul ricorso proposto UD.09.05.2001 da MI N I S TERO DEL L I N TE RNO in persona del Ministro p.t., ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa 2275 dom.to in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, 1
- ricorrente -
contro 1) PE BE - 2) GG RO 3) LE IS - - 4) HI IO - intimati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 00291/98 del 23/30.09.1998, R.G. n. 00149/98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09 maggio 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza in data 02 luglio 1997 il Pretore di Livorno rigettava le opposizioni a decreti ingiuntivi emessi ad istanza di più assistiti, fra i quali IS LE e IO ST, proposte dal Ministero dell'Interno e confermava la condanna del Ministero al pagamento in loro favore di interessi e rivalutazione monetaria su sorte capitali relative a ratei di benefici assistenziali erogati in ritardo, e revocava i decreti rigettando le relative domande, emessi ad ingiuntivi, istanza di BE PE e RO AG per gli stessi titoli. Il Pretore, in particolare, in applicazione della 2 eccepita prescrizione, aveva ritenuto non decorso il termine decennale per i primi ricorrenti per ingiunzione e aveva ritenuto decorso il medesimo termine per gli ultimi due senza atti interruttivi. Il Tribunale di Firenze, in parziale modifica della appellata, respingeva anche le opposizionisentenza promossa dal Ministero dell'Interno avversO i decreti ingiuntivi emessi a favore di BE PE e RO AG, e confermava nel resto la sentenza appellata. Osservava il Tribunale: prima dell'avvenuta liquidazione dei ratei arretrati maturati si verteva nella ipotesi di impossibilità materiale da parte degli assistiti di attuare " forme di contegno attivo ovvero rispettare particolari oneri di messa in mora", sicché andava applicata la prescrizione decennale;
poiché tale termine non era decorso neanche per il PE e il AG alla data della domanda in relazione al termine a quo di pagamento del capitale (rispettivamente 28 gennaio 1989 e 28 luglio 1991) andava rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo anche per tali assistiti. Ricorre per cassazione il Ministero dell'Interno con unico motivo di censura. PE BE, AG RO, LE IS e ST GE non si sono costituiti. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'Interno degli artt. 2948 c.c. e 129 comma 1, del r.d.l. n. 1827 omessa e/o insufficiente e/odel 1935, nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: sulla premessa che gli assistiti avevano visto riconoscere le rispettive prestazioni con decorrenza 01 febbraio 1987 il PE, 1 agosto 1988 il AG, 1 aprile 1989 la LE e 30 giugno 1989 la ST, e che ad essi erano stati liquidati i ratei arretrati rispettivamente il 28 gennaio 1989, il 28 luglio 1991, il 28 novembre 1992 e il 28 luglio 1992, e che i decreti ingiuntivi erano stati notificati rispettivamente il 10 gennaio 1997, il 20 dicembre 1996, il 09 gennaio 1997 e il 20 dicembre 1996, in applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., i crediti azionati erano estinti per effetto di intervenuta prescrizione. Il ricorso è infondato. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 08 febbraio 2001, n. 01804, Cass. 05 aprile 1996, n. 03180, Cass. 06 novembre 1995, n. 11535) la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, C.C., applicabile ai ratei di pensione e ai relativi accessori solo in riferimento ai "ratei liquidi intendendosi per tali ai fini in esame le somme messe a disposizione dell'avente diritto e non riscosse e non riguarda - invece, in particolare, le quote non versate - tra cui quelle inerenti alla rivalutazione del credito in caso di pagamenti solo parzialmente satisfattivi della pretesa creditoria, alle quali quindi si applica la prescrizione decennale". Ancora una volta vanno richiamate, e ribadite, le argomentazioni, decisamente condivisibili, di tale giurisprudenza, secondo cui "l'art. 2948 n. 4 si configura alla stessa stregua dell'art. 129, richiedendo anch'esso, quale indefettibile presupposto perché la prevista prescrizione quinquennale possa operare a danno del creditore, la liquidità e dell'esigibilità è questo il significato che credito, che dev'essere - l'espressione assume in questo caso pagabile, messo a del creditore, il disposizione cioè - alla scadenza quale deve poterlo riscuotere, non bastando, ai fini 2948, la mera sia dell'art. 129 che dell'art. idoneità del credito stesso ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare, di modo che entrambe le norme non trovano applicazione nelle in particolareipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione, anche se in base ad una 5 J norma ostativa, solo in prosieguo dichiarata costituzionalmente illegittima, O che più semplicemente l'ente debitore non abbia ancora, per una qualsiasi altra ragione, posto in pagamento, ratei ai quali si applica invece la ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cass. 9-6-1990 n. 5631, 10-12- 1987 9135, 11-4-1987 n. 3629 e 23-1-1987 n. 670); nello n. stesso senso Cass. 6-2-1987 n. 1237, in motivazione). Tali ratei di pensione - non liquidi e non esigibili nell'astratto ed unitariorimangono ancora ricompresi diritto alla pensione, della quale rappresentano una frazione non ancora individuata, sicché la norma, riguardante la prescrizione da applicare, è quella concernente la prestazione generale nella sua globalità e interesse (Cass. 670-87 cit., in le ragioni di equità chemotivazione). Peraltro, giustificano la previsione di una prescrizione più breve (di quella ordinaria decennale) sussistono soltanto nel caso del creditore che non si cura di dimostrando in tal modo di non averneriscuotere bisogno ciò che il debitore è pronto a pagare e mette a sua disposizione: soltanto allora è giusto, infatti, che prevalga il diritto del debitore di essere e da ultimoliberato" (Cass. 03180/96, in motivazione)", anche Cass. 08 febbraio 2001, n. 01804). 6 Nel caso di specie, in realtà, il Tribunale ha deciso in modo errato facendo decorrere il termine decennale dalla data di liquidazione dei ratei arretrati, maturati dalla data di decorrenza della prestazione, tenuto conto che il principio quanto mai consolidato di questa Corte è che il termine decennale decorre dal 121° giorno dalla data di inizio della prestazione riconosciuta, e, per i successivi, dalle date in cui essi via viaratei pervengono a maturazione (Cass. 24 maggio 1994, n. 05044, Cass. 17 novembre 1994, n. 09720, Cass. 08 febbraio 2001, n. 01804). E tuttavia, sul punto non esiste censura, sicché, rimanendo immutato il termine a quo di decorrenza della prescrizione decennale come indicato dal Tribunale, deve confermarsi l'ulteriore assunto che alla data di proposizione delle domande, non poteva ritenersi estinto il diritto agli accessori su tutti i ratei maturati in epoca antecedente alla liquidazione. Il ricorso, pertanto, va rigettato, e va dichiarato non doversi procedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione per mancanza di attività difensiva degli intimati non costituiti.
P. Q. M.
la C o r t e rigetta il ricorso e dichiara non doversi procedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 7 Così deciso in Roma il 09 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovanni Massarella Giuseppe Ianniruberto IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerta A S S A Oggi = 3 LUG. 2001 0 1 . 3 T 3 மகர A R 5 P T 'A S . IL CANCELLIERE I L O N L N P E G IM 3 D O -7 M I A S A -8 D N D 1 E E E 1 S , T I O N E R A E T S G IS O E G T G E IT E L R IR A D L L E D 8