Sentenza 17 luglio 2001
Massime • 1
In tema di violazioni amministrative, la omissione della immediata contestazione, attraverso redazione di verbale di accertamento, obbligatoria, ove possibile, assume rilevanza nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, e nel successivo, eventuale giudizio di opposizione, in quanto essa è idonea ad incidere sulla efficacia probatoria dell'atto di accertamento. Infatti, il processo verbale non redatto nella immediatezza non acquista valore di fede privilegiata, almeno per quanto attiene alle dichiarazioni riferite al trasgressore, le quali possono, peraltro, essere liberamente apprezzate dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9686 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA - ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE DI MESSINA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
MO CI
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Mistretta n.1088 del 3/30.12.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Antonio Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
Con sentenza 3/30.12.97 il Pretore di Mistretta annullava, in accoglimento dell'opposizione proposta da ON CI, la ordinanza ingiunzione con cui L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina gli aveva irrogato la sanzione di lire 9.128.000 per il danneggiamento di 100 piante matricine e di 1.200 polloni in bosco ceduo, in località Gelso di Mistretta.
Rilevava il Pretore che la contestazione era avvenuta oralmente il giorno dell'evento e che le dichiarazioni spontanee del ON, "riferite dagli agenti e non verbalizzate" non potevano essere utilizzate - e non lo erano state neppure dal G.I.P., che aveva archiviato la denuncia - per provare la responsabilità del ON. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocatura, assumendo la violazione dell'art. 23 della l.s 689/81 e dell'art. 2700 ce. Poiché gli appartenenti al corpo forestale dello Stato possono procedere all'accertamento delle violazioni amministrative in quanto organi di polizia giudiziaria e poiché il verbale di accertamento fa prova fino a querela di falso dei fatti e delle dichiarazioni che i p.u. attestino essere avvenuti in loro presenza, il Pretore non poteva disattendere il verbale, in quanto fonte di prova privilegiata.
Motivi della decisione
Il denunciato vizio di violazione di legge non sussiste. Va premesso che con l'espressione "dichiarazioni spontanee, riferite dagli agenti e non verbalizzate" la sentenza impugnata non ha inteso affermare che, delle dichiarazioni spontanee del ON, gli agenti fecero menzione quando vennero assunti come testi e non nel p.v.c., ma che si tratta di dichiarazioni non verbalizzate nell'immediatezza, ma in un secondo momento, quando venne compilato il verbale. Ora, fermo restando il valore di fede privilegiata che spetta al verbale redatto da pubblici ufficiali - non è in discussione che siano tali gli agenti della forestale quando accertano infrazioni di loro competenza - per quanto attiene ai fatti ed alle dichiarazioni che attestino avvenute in loro presenza, nei limiti in cui non costituiscano espressione di apprezzamenti soggettivi (Cass. 4844/00;
3522/99; 13010/97), va però considerato che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato che il verbale non redatto nell'immediatezza e quindi in un - sia pur embrionale - contraddittorio con il trasgressore, si presta sul piano probatorio ad un apprezzamento critico. "La violazione del dovere di contestazione immediata dell'illecito, quando essa sia possibile, oltre a rivestire un rilievo disciplinare per l'agente accertatore, non è priva di rilevanza nel procedimento di applicazione della sanzione amministrativa (e nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione), poiché essa è idonea ad incidere sull'efficacia probatoria dell'atto di accertamento, come questa Corte ha affermato con la sentenza 26 luglio 1993 n. 8356, ove si è rilevato che, quando si effettua la contestazione immediata, la valutazione dei fatti compiuta dall'agente accertatore può ricevere conferma o smentita immediata da parte dell'interessato, mentre le valutazioni effettuate da un agente che a quella contestazione non ha proceduto, pur potendovi e dovendovi procedere, devono essere apprezzate con maggiore cautela e richiedono più ampi e sicuri elementi di riscontro. Più di recente Cass.7 novembre 1998 n. 11245 ha ipotizzato che l'inosservanza dell'obbligo di immediata contestazione comporti l'impossibilità per il trasgressore, in concreto, di fare valere 'illico et immediate' precisi elementi di fatto a suo favore, ritenendo inapplicabile, in tale situazione (accertata dal giudice), il principio interpretativo del citato art. 14 sopra ricordato": in tali termini si è espressa la più recente decisione sull'argomento (Cass. 12846/99), confermando quindi un indirizzo giurisprudenziale che si risolve nel negare fede privilegiata al p.v.c. non redatto nell'immediatezza, quantomeno per quanto attiene alle dichiarazioni riferite al trasgressore.
Non sussiste, quindi, il denunciato vizio di violazione di legge. Sussiste invece l'ugualmente denunciato vizio di motivazione, perché l'accoglimento dell'opposizione, articolato solo sul carattere non immediato del p.v.c. e sul richiamo alla soluzione accolta dal GIP, non è motivato.
Se le dichiarazioni spontanee del trasgressore, nonostante l'attestazione di percezione diretta, non sono assistite da fede privilegiata, costituiscono però fonte di libero convincimento del giudice che, nel caso, ha omesso qualsiasi valutazione. Il richiamo alla archiviazione disposta dal GIP su conforme parere del P.M. non è risolutivo: secondo la disciplina probatoria dettata dal nuovo codice di procedura penale, le dichiarazioni spontanee rese agli agenti accertatori da chi, sostanzialmente anche se non formalmente, assume la posizione di indiziato, non possono essere utilizzate ai fini probatori, ne' possono essere acquisite attraverso la deposizione degli agenti (Cass. pen. sez. VI, 10621/98 e 2307/97;
sez. V, 3396/97; sez. III, 2230/96; in senso difforme sez. III, 7844/98). Ma tale regime probatorio, sicuramente dettato da ragioni di garanzia della libertà personale dell'imputato, non incide sul regime probatorio civile, che disciplina il valore e la valutazione della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, giudizio che, per statuizione non censurata della sentenza, ha riacquistato piena autonomia a seguito dell'archiviazione del connesso procedimento penale.
Il difetto di motivazione della sentenza impugnata è tanto più evidente in quanto, mentre risulta dalla narrativa che i verbalizzanti vennero assunti a testimoni e confermarono le dichiarazioni del ON nei termini verbalizzati, neppure tali deposizioni risultano esaminate dal Pretore, nonostante che gli agenti accertatori possano, in sede civile, essere assunti come testi, in quanto non sono portatori di alcun interesse che possa legittimare la loro partecipazione al giudizio (Cass. 5272/00). La sentenza deve perciò essere annullata e rinviata al tribunale di Messina, anche per le spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa e rinvia al tribunale di Messina, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2001