Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5510
CASS
Sentenza 8 aprile 2003

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È manifestamente infondata, come già rilevato dalla Corte costituzionale con ordinanza del 28 novembre 2002, n. 497, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma quarto, cod. proc. civ., laddove non prevede che il giudice della esecuzione si debba astenere dal decidere le cause di opposizione agli atti esecutivi proposte avverso un provvedimento emesso dallo stesso magistrato in qualità di giudice dell'esecuzione.

Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo , in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa.

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, sono da considerare provvedimenti emessi in udienza anche i provvedimenti del giudice dell'esecuzione nei casi in cui, nel verbale di udienza, compare la modalità " il giudice dispone con separata ordinanza", in quanto essa - di per sè - non indica l'avvenuta chiusura della udienza, e conseguentemente la necessità di far acquisire alla parte conoscenza legale degli esiti di essa mediante un biglietto di cancelleria, ma sta a significare che l'ordinanza verrà pronunciata una volta esaurita la trattazione delle cause ma prima della fine dell'udienza, determinando a carico della parte interessata a conoscere il contenuto dell'ordinanza solo un onere di attesa fino al termine della udienza.

Il principio contenuto nell'art. 176 cod. proc. civ. ha carattere generale nel vigente ordinamento processuale, e vale perciò anche per il processo di esecuzione, con la conseguenza che, se il debitore sia stato posto in condizione di comparire all'udienza, il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi nella stessa udienza decorre dalla data di essi (anche se il debitore non abbia partecipato alla udienza in questione), e non dalla data dell'effettiva conoscenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5510
Data del deposito : 8 aprile 2003

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