Sentenza 8 aprile 2003
Massime • 4
È manifestamente infondata, come già rilevato dalla Corte costituzionale con ordinanza del 28 novembre 2002, n. 497, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma quarto, cod. proc. civ., laddove non prevede che il giudice della esecuzione si debba astenere dal decidere le cause di opposizione agli atti esecutivi proposte avverso un provvedimento emesso dallo stesso magistrato in qualità di giudice dell'esecuzione.
Nell'ambito del pignoramento presso terzi, preliminarmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del credito il giudice dell'esecuzione ha il potere - dovere di verificare l'idoneità del titolo e la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell'ambito del processo esecutivo , in quanto è funzionale all'emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione; ne consegue che il creditore che contesti l'ordinanza di assegnazione, emessa per un importo inferiore a quello indicato nel precetto, la può impugnare nei modi e nei termini della opposizione agli atti esecutivi, al fine di ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il - parziale - annullamento dell'ordinanza stessa.
Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi, sono da considerare provvedimenti emessi in udienza anche i provvedimenti del giudice dell'esecuzione nei casi in cui, nel verbale di udienza, compare la modalità " il giudice dispone con separata ordinanza", in quanto essa - di per sè - non indica l'avvenuta chiusura della udienza, e conseguentemente la necessità di far acquisire alla parte conoscenza legale degli esiti di essa mediante un biglietto di cancelleria, ma sta a significare che l'ordinanza verrà pronunciata una volta esaurita la trattazione delle cause ma prima della fine dell'udienza, determinando a carico della parte interessata a conoscere il contenuto dell'ordinanza solo un onere di attesa fino al termine della udienza.
Il principio contenuto nell'art. 176 cod. proc. civ. ha carattere generale nel vigente ordinamento processuale, e vale perciò anche per il processo di esecuzione, con la conseguenza che, se il debitore sia stato posto in condizione di comparire all'udienza, il termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione emessi nella stessa udienza decorre dalla data di essi (anche se il debitore non abbia partecipato alla udienza in questione), e non dalla data dell'effettiva conoscenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/04/2003, n. 5510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5510 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IU, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato BRUNO MANTOVANI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MASSIMO DI CELMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANFFAS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI - ONLUS, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Rosina Zandano, elettivamente domiciliata in ROMA VLE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ZACCHEO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
ASL/1 NAPOLI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4965/99 del Tribunale di NAPOLI, emessa il 12/07/99 (R.G. 11355/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si rigetti del 1^ e 3^, non rivelante la questione di legittimità costituzionale, assorbito il 2^. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è sorta nel processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi promosso da IU OS contro l'ANFASS - Associazione nazionale famiglie fanciulli ed adulti subnormali. 2. - IU OS, con ricorso al giudice dell'esecuzione del tribunale di Napoli, depositato il 19.10.1998, ha preposto opposizione agli atti esecutivi e l'ha rivolta contro l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, pronunciata su sua istanza il 25.9.1998.
Motivo di tale opposizione il fatto che il proprio credito, dal giudice dell'esecuzione, nella ordinanza di assegnazione, è stato liquidato in misura inferiore a quella esposta nel precetto. 3. - Il tribunale, con sentenza 12.7.1999, ha dichiarato che l'opposizione era inammissibile, perché era stata proposta oltre il termine di cinque giorni da quello in cui l'ordinanza di assegnazione era stata pronunciata.
4. - IU OS ha chiesto la cassazione della sentenza. Ha notificato il ricorso il 30.6. e 6.7.2000.
Al ricorso ha resistito l'ANFASS con controricorso notificato l'1.8.2000.
Il terzo pignorato, l'ASL Napoli 1, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene tre motivi.
2. - Il primo da esaminare è nell'ordine logico il terzo. La cassazione della sentenza vi è chiesta per il vizio di nullità della sentenza dipendente da violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
La ricorrente, che aveva sollevato la relativa questione già nell'udienza fissata per la comparizione delle parti a seguito dell'opposizione, lamenta che per la decisione della causa di opposizione sia stato designato lo stesso magistrato che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva emesso l'ordinanza impugnata.
Sostiene che la causa non avrebbe potuto essere decisa dal magistrato designato e che, se la norma dettata dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ. fosse interpretata diversamente, ne deriverebbe un contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost. 2.1. - Il motivo non è fondato.
La Corte costituzionale, con l'ordinanza 28 novembre 2002 n. 497, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli 3, 24 primo comma, 21, 101 secondo comma, 104 secondo comma, e 111 secondo comma, Cost. La questione era stata sollevata partendo dal presupposto che l'art. 51 primo comma n. 4 cod. proc. civ. sarebbe stato in contrasto con le norme della Costituzione prima richiamate, perché nella giurisprudenza di questa Corte è stato interpretato nel senso di non imporre che il giudice si astenga dal decidere sulle cause di opposizione agli atti esecutivi, quando l'opposizione è proposta contro provvedimenti che lo stesso magistrato ha preso in qualità di giudice dell'esecuzione.
Si deve dunque ritenere che l'indicata interpretazione della disposizione dettata dall'art. 51 primo comma n. 4 cod. proc. civ. non dia luogo ad una norma contraria a Costituzione.
Va aggiunto che, a partire dal 2.6.1999, in base all'art. 281-quater cod. proc. civ. è la stessa legge a stabilire che le cause di opposizione agli atti esecutivi, siccome non rientrano tra quelle che sono decise dal tribunale in composizione collegiale, sono decise, con tutti i poteri del collegio, dal giudice designato a norma dell'art. 484, secondo comma, ovverosia dal magistrato designato a dirigere il processo di esecuzione.
3. - Si deve a questo punto passare all'esame del primo motivo. La cassazione della sentenza vi è chiesta per il motivo ci violazione di norma sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 617 secondo comma ed all'art. 1766 dello stesso codice).
La ricorrente prospetta due argomenti.
Il primo è che la disposizione dettata dall'art. 176 si applica ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione che hanno natura ordinatoria, non a quelli che hanno natura dispositiva, qual è l'ordinanza di assegnazione.
Quale argomento subordinato, la ricorrente osserva che, dopo la dichiarazione positiva resa dal terzo, nella stessa udienza, sulla istanza di assegnazione il giudice dell'esecuzione ha reso un provvedimento così formulato: - "dispone con separata ordinanza". Sostiene che questa modalità del provvedere non da luogo ad un provvedimento adottato in udienza e questo perché non è reso in presenza delle parti.
Dunque, in questo caso, il termine per proporre opposizione contro l'ordinanza non decorre dalla data dell'udienza, ma da quella in cui la parte ne acquista conoscenza legale.
3.1. - Il motivo non è fondato.
3.2. - Il giudice ha giudicato in modo corrispondente a diritto quando ha considerato che l'opposizione proposta dalla ricorrente era una opposizione agli atti esecutivi.
Quando il debitore solleva contestazioni sulla entità del credito, proponendo opposizione all'esecuzione o sollevando una controversia in sede di distribuzione del ricavato, si è in presenza di questione che deve essere risolta nei modi della cognizione e sull'accertamento della entità del credito alla data della decisione si forma un giudicato, che travalica l'ambito del processo esecutivo in corso.
Che il debitore abbia il potere di contestare il credito attraverso gli strumenti indicati non significa però che, se non lo faccia, il giudice dell'esecuzione debba limitarsi ad assumere il credito esposto dalla parte istante nel precetto o nella istanza di assegnazione, senza poter verificare se il modo in cui è stato liquidato dalla parte corrisponde al titolo esecutivo od al titolo posto a base dell'intervento.
Questo accertamento rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione, perché anche il giudice deve applicare la leggo ai fatti che costituiscono il diritto di chi propone la domanda. Quando il giudice esercita questo potere e non decide su uni contestazione sollevata dal debitore, il suo accertamento ha però una portata che si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione. Da ciò deriva che l'ordinanza di assegnazione può essere impugnata dal creditore con opposizione agli atti esecutivi per ottenere un diverso accertamento della misura del credito ed il conseguente parziale annullamento dell'ordinanza, tutto ciò peraltro sempre ai limitati effetti di determinare per il giudice dell'esecuzione l'onere di attenervisi nel tornare a provvedere sulla istanza di assegnazione.
Da questa qualificazione della opposizione proposta dalla ricorrente discende che essa andava proposta nel termine stabilito dall'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. 3.3. - Per stabilire se il termine sia stato rispettato, si debbono dunque esaminare i due argomenti svolti nel motivo, nessuno dei quali appare però condivisibile.
3.3.1 - Gli artt. 484 a 486 del codice di procedura prevedono che l'espropriazione è diretta da un giudice, cui spetta, in forza del richiamo agli artt. 174 e 175, fissare le successive udienze ed i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Il giudice, quando la legge lo richiede o egli stesso lo ritiene necessario, provoca la comparizione delle parti per essere sentite e le istanze e domande che le parti ritengono di proporgli, possono, se la legge non dispone altrimenti, essergli presentate anche oralmente, se lo sono in udienza.
A completamento di queste norme, l'art. 487 stabilisce che, se la legge non dispone altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza e che per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli art. 176 e seguenti oltre quella dell'art. 186. L'art. 176, al secondo comma, nel regolare la forma dei provvedimenti del giudice istruttore, dispone a sua volta che le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi;
lo stesso articolo e l'art. 186 stabiliscono che il giudice istruttorie provvede in udienza sulle domande e sulle eccezioni delle parti, tranne che non ritenga di riservarne la pronuncia, nel qual caso l'ordinanza è comunicata alle parti dal cancelliere.
Orbene, nessuna ragione d'incompatibilità si frappone ad una integrale applicazione dell'art. 176, secondo comma, alle ordinanze del giudice dell'esecuzione pronunciate in udienza. La distinzione tra provvedimenti ordinatori e provvedimenti resi su istanze o domande delle parti non può essere ricavata dalla circostanza che il giudice istruttore adotta di noma provvedimenti solo preparatori della decisione finale, al contrario del giudice dell'esecuzione che adotta invece anche provvedimenti che hanno effetti definitivi sulle posizioni delle parti nell'ambito del processo in cui sono stati adottati.
Da un lato, anche prima che fossero attribuiti al giudice istruttore poteri prima propri del collegio, il giudice istruttore adottava provvedimenti del tipo ora indicato, ad esempio in tema di estinzione del processo ed a questa ordinanza si applicava la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 176 del codice (artt. 307, ultimo comma, e 178, terzo comma, cod. proc. civ.). Dall'altro, la differenza dei contenuti e degli effetti del provvedimento non rileva, perché la disciplina differenziata sulla conoscenza dei provvedimenti del giudice è in relazione al fatto che il provvedimento sia stato pronunziate in udienza o fuori di questa.
Non resta dunque che ribadire sul punto la soluzione sempre seguita da questa Corte sul punto (Cass. 9 settembre 1997 n. 8765; 15 dicembre 2000 n. 15683; 13 novembre 2001 n. 14065). 3.3.2. - Ci si deve soffermare sul modo impiegato dal giudice dell'esecuzione per provvedere.
La modalità riferita dalla ricorrente - "dispone con separata ordinanza" - non sta a significare che l'udienza è chiusa per quanto riguarda la trattazione di quello specifico processo e che sulla istanza di assegnazione si provvedere perciò con ordinanza pronunciata fuori dell'udienza - nel qual caso, a norma degli artt. 134, secondo comma, e 176, secondo comma, e 186 cod. proc. civ., l'ordinanza andrebbe comunicata alle parti e la sua conoscenza legale andrebbe fatta risalire alla data in cui la parte riceve il biglietto di cancelleria.
La modalità descritta dalla ricorrente sta a significare che l'ordinanza sarà pronunciata, una volta esaurita la trattazione dei processi, prima della fine dell'udienza e su foglio separato dal processo verbale di udienza relativo al processo di pertinenza. Questa modalità dunque non rende incerta per le parti la data in cui l'ordinanza è pronunciata, ma solo determina a loro carico un onere di attesa, cui possono supplire accertandosi ad udienza conclusa del contenuto della ordinanza presa sulla loro istanza. Che, se poi l'ordinanza non risultasse depositata neppure entro la fine dell'udienza, la parte avrebbe diritto a farlo constare dal cancelliere, cesserebbe il suo onere e prenderebbe vita quello del cancelliere di darne comunicazione, perché l'ordinanza sarebbe stata pronunciata fuori dell'udienza.
4. - Il secondo motivo denuncia infine un vizio di violazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 22.36. della L. 23 dicembre 1994, n. 724). Il motivo è assorbito.
5. - Il ricorso è rigettato.
6. - Le spese di questo grado del giudizio possono essere dichiarate compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003