Sentenza 1 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4954 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
E N O I Z 6 8 A 9 R 1 5 T / . S 4 I / N 6 G - 2 E . B A R .R I . L .P R A L D A D A L T . E E B U T D A B I N T I S E A 1 N R REPUBBLICA ITALIANA S I E 3 E T S 1 R I E . A T N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 04 954 /03 M LA COR Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PAPA Presidente R.G.N. 892/99 Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron.моит Dott. Enrico MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Consigliere Ud. 03/10/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell'avvocato MARSILI FELICIANGELI MARCELLO, che lo difende unitamente all'avvocato CAPPONI PIERO, giusta delega in calce;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 146/97 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2002 10/11/97; 3481 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 03/10/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La controversia concerne il reddito IRPEF 1982 del contribuente MA MA. L'Ufficio delle Imposte Dirette di San Ginesio aveva accertato a carico del contribuente un reddito di 42.666.000, di cui L.36.360.000 per reddito di impresa minore, e L.
6.306.000 per reddito di partecipazione. L'accertamento veniva impugnato dal contribuente, ma il suo ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, confermata, con sentenza in data 6 ottobre / 10 novembre 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche. Il MA ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato a mezzo del servizio postale il 30 novembre 1998 esponendo un solo motivo di impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è non fondato e non può trovare accoglimento. Nell'unico motivo il ricorrente lamenta vizi della motivazione su di un punto decisivo della controversia. La decisione si sarebbe fondata sul fatto che l'accertamento relativo al Tomaificio P.M. di MA e AN, di cui egli stesso era socio al 50%, sarebbe divenuto definitivo per mancata impugnazione. Nel frattempo il ricorrente stesso era stato dichiarato fallito, e perciò non poteva svolgere alcuna attività. L'avviso di accertamento era stato consegnato anche al curatore fallimentare che non aveva provveduto all'impugnazione. D'altra parte, il tomaificio era andato male, con perdite enormi, tanto è vero che il ricorrente stesso era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Macerata. Tutto questo costituiva la prova evidente che la società non aveva prodotto alcun reddito: le risultanze dell'Ufficio delle Imposte non sarebbero state né certe, né vere, né possibili.
2. In realtà, i motivi addotti dal ricorrente si riferiscono esclusivamente a circostanze di fatto (che, peraltro, non risultano dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata), e si basano, inoltre, su considerazioni anch'esse di fatto. Proprio perché si tratta di censure di fatto, e non di diritto, non sono ammissibili, e non possono essere esaminate, in questa sede di legittimità.
4. Concludendo dunque, il ricorso è infondato e non può che essere respinto. Poiché in questa fase la parte intimata non si è costituita la Corte non deve adottare provvedimenti in ordine alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr.Enrico Papa) (dr/Stefano Monaci) литкан th e lake. E 6 IL CANCELLIERE C1 N 8 5 O 9 I FR AT 1 . Z / N 4 A A / - I R 6 2 T R B S . . I A R L . T DEPOSITATO CANCELLERIA G L P . E A Roma 1 APR 2003 U D R . B B L I E A A IL CANCELLIERE C1 R D T D A T f I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N . T E I N A S A E M 3