Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
730 1 /0 1 REP IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ----- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratti- interpuk SEZIONE SECONDA CIVILE zione - Transazione- Appalto-Tradem prouent Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente R.G. N. 5200/99 - ........ . Dott. Ugo RIGGIO Cron. 16283 Consigliere - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Rep. 2683 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud. 21/02/01 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI UFFICIO sul ricorso proposto da: Richiesta cop a studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE LOMBARDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 6000 #29 1 5.2001 VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio IL CANCELLIGA: dell'avvocato SANTARONI M., difeso dall'avvocato DI MEGLIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TT CA, DI SC ANGELO;
- intimati -
- avverso la sentenza n. 36/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 12/01/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 329 udienza del 21/02/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL -1- CORE;
udito l'Avvocato Giuseppe DI MEGLIO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OSrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo : A conclusione di un giudizio riassunto nel marzo 1991 da NN DI, IO DI, OS CO e FO CO nei confronti di LO Di SC e NA TE, nel quale le parti, rispettivamente, con domande principali e riconvenzionali, avevano fatto valere contrapposte ragioni aventi il titolo in una convenzione stipulata il 16 novembre 1982 per transigere le controversie fra loro esistenti, l'adito Tribunale di Napoli trasferì agli attori in riassunzione un tratto di terreno di mq. 65, identificato in catasto con la particella 1087 del foglio 25; dichiarò il diritto degli stessi di accedere a tale striscia di suolo tra lo spigolo del fabbricato degli eredi di RO DI (part. 197) e quello del fabbricato di NN DI (part. 187); autorizzò il Di SC e la TE a installare un cancello di recinzione in maniera tale da lasciare agli istanti libero l'accesso al predetto loro fondo;
rigettò le domande con cui NN DI chiese che fosse ordinato ai convenuti in riassunzione di consegnargli la chiave del cancello, al fine di accedere alla "vanella" retrostante al suo fabbricato, e al Di SC di cessare ogni turbativa del possesso da esso attore esercitato sulla "vanella" medesima. L'appello proposto avverso tale sentenza da NN DI veniva rigettato dalla corte distrettuale. Per la parte tuttora rilevante, detta corte ha anzitutto escluso che la "vanella" si appartenesse al DI. Nella convenzione transattiva del 16 novembre 1982 non vi era alcun cenno di una pretesa cessione del bene all'appellante. Nessuna prova sussisteva poi che il DI avesse posseduto, e col tempo usucapito, la "vanella": era infatti risultato che questa era stata occupata da DI RO prima e 2 dai di lui familiari dopo, nella qualità di affittuari del fondo di pertinenza dei coniugi Di SC-TE, non con la volontà di possederla ma perché da essi ritenuta parte integrante del fondo condotto in affitto. Irrilevante si appalesava, pertanto, la chiesta prova per testi diretta a dimostrare gli atti di molestia posti in essere in danno del possesso solo assertivamente esercitato dal AR sul bene in contestazione. Della sopra riassunta sentenza, DI NN ha chiesto la cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, il DI denunzia violazione degli artt. 1965 e 1350 c.c. nonché contraddittorietà e difetto di motivazione. Con la transazione stipulata fra DI NN ed i coniugi Di SC-TE per porre fine a giudizio pendente, le parti accettarono definitivamente lo stato dei luoghi preesistente. In tal modo detti coniugi avevano manifestato la volontà di rinunziare alla domanda di revindica della "vanella" e di cederne o riconoscerne la proprietà a DI NN, il quale già la possedeva. Ritenendo necessario che nella convenzione fosse stabilito il trasferimento della "vanella", la corte di appello ha omesso di esaminare l'oggetto del giudizio iniziato dal Di SC e il contenuto della convenzione transattiva. Il motivo contiene censure inammissibili. Pur denunciando la violazione di norme riguardanti la natura transattiva della convenzione stipulata inter partes il 16 novembre 1982, in realtà chiaramente affermata dalla sentenza impugnata, il ricorrente, in 3 buona sostanza, si duole dell'interpretazione che si è data alla scrittura. Orbene, la corte del merito ha ritenuto di dover escludere che dalla convenzione in discorso fosse desumibile il trasferimento della proprietà della "vanella" e a questa conclusione è correttamente pervenuta sulla base di un'interpretazione del contenuto dell'atto scritto che, in quanto condotta nel rispetto delle regole ermeneutiche e sorretta da motivazione sufficiente e congrua, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, detta corte ha messo in rilievo che nella convenzione non solo non si parla in alcun modo di cessione della "striscia esistente al confine tra la particella n. 186 e quella contrassegnata col n.187", e corrispondente a quella occupata per intero dal fabbricato acquistato dal DI, ma si precisa che restava di proprietà del Di SC "la porzione di viottolo larga m.1,50 esistente in adiacenza alla particella n.187"; e con tale descrizione - come è pacifico agli atti, anche alla luce degli accertamenti del C.T.U.- si era inteso individuare la più volte citata "vanella". Ha aggiunto il giudice del merito che se i contraenti avessero inteso trasferire qualsiasi estensione della zona di terreno posta al confine con il predetto fabbricato (part. 187), lo avrebbero detto espressamente, così come avevano fatto immediatamente prima per la porzione di terreno di mq. 65, da distaccare dalla particella n.186. Né indicazioni in contrario potevano trarsi dal particolare per cui la parte di suolo esistente al confine con la particella n. 187 si trovava a un livello inferiore rispetto all'intera superficie della particella n.186, in quanto nell'atto transattivo non si fa alcun cenno a detta diversità di livello, che ben avrebbe potuto servire per individuare il suolo in questione, ove le parti avessero inteso trasferirlo al DI o comunque riconoscergliene la proprietà. A petto di tali argomentate conclusioni, fondate sul tenore letterale dell'accordo transattivo, il ricorrente ascrive alla corte di non avere tenuto conto della clausola con cui i coniugi Di SC-TE si impegnarono a "lasciare nello stato di fatto allo stato esistente la situazione di confine per la quale è iniziata la lite"; da tale clausola si dovrebbe ricavare la manifestazione di volontà degli stessi di cedere o riconoscere la proprietà e/o il possesso del suolo a DI NN, che già lo possedeva. Come si nota dalla stessa esposizione fattane, la censura in esame, non solo si appunta su una quaestio voluntatis, il cui accertamento è di esclusiva pertinenza del giudice di merito, ma è frutto di inferenze del tutto soggettive e comunque non consentite dalla espressione citata. Quest'ultima, nella sua particolare formulazione, sembra solo indicare una volontà di tollerare le alterazioni alle linee di confine denunciate coi vari atti di citazione, ma non certo di trasferire le parti di proprietà immobiliare interessate. Analogamente, per quanto riguarda la censura di non avere messo in relazione la convenzione transattiva con il contenuto delle domande spiegate dal Di SC nel giudizio incoato con la citazione del 5 febbraio 1981, va detto che dai brani dell'atto introduttivo riportati in ricorso non è dato evincere la pretesa azione di rivendica della "vanella" cui l'attore avrebbe rinunciato con la transazione. D'altra parte, il ricorrente non precisa quali pattuizioni della convenzione implichino un'integrazione con atti delle vertenze giudiziarie in corso e in base a quali elementi di connessione. A parte ciò, le argomentazioni addotte dai giudici napoletani a sostegno della loro convinzione sviluppano un ragionamento privo di 5 contraddizioni, condotto secondo ineccepibili canoni di razionalità, senza salti logici e scevro da errori giuridici. Esse, quindi, risultano assolutamente insindacabili in questa sede. Come è noto, infatti, l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (cfr. Cass. nn. 1886/2000, 1045/2000, 3142/1998, 11334/1997, 3623/1996, 914/1996, 1092/1995). Peraltro, nel caso in esame, una violazione di canoni legali nel senso e nel modo sopra specificati non è stata neanche denunciata per quanto concerne l'affermazione conclusiva della corte del merito. Col secondo motivo, il ricorrente denunzia omessa o comunque contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I giudici di primo grado e quelli di seconde cure hanno escluso l'usucapione della proprietà della "vanella" a favore di DI NN, ritenendo erroneamente che questa era stata posseduta da DI RO e dai suoi aventi causa quali affittuari del fondo di Di SC LO;
9 risultava, pertanto, inammissibile la prova dedotta e richiesta al Tribunale e reiterata innanzi alla corte d'appello in quanto la qualità di colono impediva l'usucapione e non era stata neanche prospettata alcuna interversione del possesso. Al contrario, DI RO, cui subentrò DI NN quale conduttore del fondo di LO Di SC identificato con la part. 186, non avrebbe mai potuto possedere la "vanella" posta a un livello di oltre mt. 3,10 inferiore a detto fondo;
alla "vanella" si poteva accedere invece solo dal fabbricato di proprietà di CO IL detta NA, identificato con la part. 187, di cui era pertinenza, venduto nel 1980 dagli eredi della proprietaria a DI NN, il quale, pertanto, l'aveva posseduta direttamente e tramite i suoi danti causa. La prova dedotta e più volte richiesta appariva quindi rilevante poiché diretta a dimostrare che la "vanella", retrostante al fabbricato, era già posseduta unitamente alla casa di abitazione da CO NA, sicché non era necessaria alcuna interversione del possesso. Anche tale motivo contiene censure inammissibili. Nella sentenza impugnata si dà per provato che la "vanella" era detenuta da DI RO e poi dai suoi figli, i quali erano soliti servirsene per depositarvi attrezzi e prodotti agricoli e provvedere alla sua pulizia, ritenendola parte integrante del fondo del Di SC, da essi condotto in affitto. Con la conseguenza che tutto il periodo in cui detta detenzione si era protratta, vale a dire sino alla data della scrittura del 1982, non poteva essere utilizzato ai fini della dedotta usucapione per la mancanza dell'elemento soggettivo e di qualsiasi manifestazione di volontà diretta a mutare nel tempo la detenzione medesima in possesso. A tale affermazione 7 il ricorrente contrappone che la "vanella" era stata in realtà sempre posseduta dalla CO e dai suoi eredi in quanto annessa al loro fabbricato, cosicché egli, quale avente causa della CO, ne avrebbe proseguito il possesso. Epperò non risulta che egli ha provato o offerto di provare tale circostanza. Dalla sentenza impugnata è stata dichiarata inammissibile una prova per testi chiesta dal AR anche in appello al fine di provare gli atti di molestia posti in essere da Di SC LO;
prova in effetti irrilevante in quanto il tribunale prima e la corte d'appello dopo ritennero non provato il presupposto della azione, id est l'esercizio di un possesso da parte del DI della ripetuta "vanella". Dell'altra prova, di cui lamenta la mancata ammissione, il ricorrente si limita a dire di averla reiterata "innanzi alla Corte d'appello", senza neanche specificare in quale atto difensivo o del processo una tale richiesta sia stata in concreto avanzata. Inoltre, il ricorrente non si è dato cura di riportare integralmente in ricorso la prova testimoniale in ispreto al principio di autosufficienza di tale atto. Pertanto questa Corte non è in grado di valutarne la decisività ai fini del giudizio. E' infatti noto che il ricorrente che in sede di ricorso per cassazione lamenti la mancata ammissione di una prova testimoniale ha l'onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova richiesta e non ammessa, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse;
controllo che, per il richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso, detto giudice deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. nn. 5945/1999, 4684/1999, 8 1988/1998, 72/1998, 5394/1998, 3233/1995, 3356/1993). Col terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 817 c.c., omesso esame e difetto di motivazione su elemento essenziale della controversia. Nel respingere la domanda di consegna della chiave del cancello per accedere alla "vanella", la corte territoriale non ha tenuto in alcun conto che, quale corridoio di isolamento e aerazione dell'edificio di proprietà del DI, detto bene ne costituisce pertinenza a norma dell'art. 817 c.c. La prova testimoniale richiesta, pertanto, era rilevante e determinante, ed avrebbe dovuto essere ammessa, anche alla luce delle risultanze processuali emerse innanzi al Pretore di Ischia, al quale i testi avevano dichiarato che il fabbricato di DI NN è munito di una "vanella", sottoposta al fondo, larga circa cm. 50, in cui venivano appoggiati pomodori, cipolle ed altro, con unico accesso attraverso il varco conteso. Pertanto, sussisteva anche la servitù a transitare nel fondo Di SC, a prescindere dalla transazione del 16 novembre 1982, quale titolo comunque costituente il diritto al passaggio tra i due fondi, espressamente invocato innanzi a quel pretore nei giudizi nn. 138/83 e 699/83, riuniti tra loro. Neanche tale motivo si sottrae alla sorte riservata agli altri due. La qualificazione della "vanella" come pertinenza del fabbricato acquistato dal DI rappresenta una mera deduzione formulata in seno a uno dei motivi di appello ma rimasta priva del benché minimo supporto probatorio. Invero, né dalla sentenza né dal ricorso risulta che l'odierno ricorrente abbia provato l'esistenza del duplice requisito cui il rapporto pertinenziale è, per legge, condizionato: la destinazione di uno dei beni a servizio dell'altro praticata in modo durevole dall'avente diritto (elemento 9 soggettivo) e il rapporto di accessorietà corrente fra di essi (elemento oggettivo). Ancora una volta, poi, il ricorrente si duole della mancata ammissione di una prova per testi senza indicare in quale atto difensivo o del processo il mezzo istruttorio è stato dedotto e senza riportarne il contenuto in ricorso, così precludendo a questa Corte il necessario giudizio ai fini della valutazione circa la ricorrenza e la decisività del vizio denunciato. La prospettata sussistenza di una servitù rappresenta una questione in fatto che non risulta dedotta nei giudizi di merito e della stessa non si fa alcun cenno nell'impugnata sentenza, né in ricorso si precisa in quale atto processuale (nel giudizio di primo grado o nei motivi di appello) sarebbe stato prospettato il riferito tema difensivo e sarebbero state dedotte le sopra indicate circostanze di fatto. : La questione non può pertanto essere esaminata in questa sede di legittimità non rientrando tra quelle rilevabili di ufficio. E' ben noto infatti il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e problematiche che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, per cui non possono essere prospettate questioni nuove 0 nuovi temi di indagine involgenti accertamenti in fatto non compiuti perché non richiesti in sede di merito (sentt. nn. 2088/2000, 12669/1999, 6993/1999, 4852/1999, 3737/1999, 9861/1998, 4900/1998, 249/1997, 10111/1996, 9941/1996, 6356/1996, 270/1996, 10834/1994, 8230/1990). Peraltro, ove una determinata questione 10 non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la riproponga in sede di legittimità ha l'onere di indicare in quale atto del giudizio precedente l'abbia dedotta. Il ricorso va in definitiva rigettato. Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2001 60800 Il Presidente Il Consigliere estensore 310.000 Dott. Sergio Del Core Dott. Rafaele Corona seis fel love рейти IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Letorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 MAG. 2001 IL CANCELLIERE CO