Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14904 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CANCELLERIA Richiesta copia studio dal Sig. Sole per diritti € 155 1 220TT. 2002 REPUBBLICA ITALIANA il IL CANCELLIERE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 49 04/02 LA CORTE UPRE MA SEZ NETRZ composta dai Signori Magistrati: . R.G. 6935/00 dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Consigliere Rep. 3863 dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere rel. Cron. 34819 dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 21.5.2002 dott. Fabio MAZZA Consigliere dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente Love SENTENZA sul ricorso proposto da GI PI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giu- seppe Mazzini n. 119, presso l'AIMAGI studio avv. Fioretti, difeso Am dall'avv. Giunio Massa, giusta delega in atti. ricorrente
contro
Ministero della difesa e Ministero delle finanze. intimati avverso la sentenza n. 163/99 del Tribunale di Pisa, emessa il 14 gennaio 1999 e depositata il 20 febbraio 1999 (R.G. 3800/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 maggio 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
1227/2002 Oggetto: Risarcimento del danno udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Libertino Alber- to Russo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione GI PI ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 163/99 del Tribunale di Pisa nella parte in cui ha ritenuto costituito in appello il Ministero della difesa - mentre si era costituito il Ministero delle finanze, estraneo al giudizio e quindi privo di inte- resse a contraddire - e lo ha condannato ha pagare in favore del detto Ministero della difesa metà delle spese del giudizio di appello. Il ricorso è fondato. Il GI convenne in giudizio, davanti al giudice di pace di Pisa, Pampanini Marco, il Ministero della difesa e l'Assitalia, per es- sere risarcito dei danni subiti a seguito di incidente stradale. Si costituirono in giudizio l'Assitalia e il Ministero della dife- Au sa. Il giudice di pace, ritenuto il pari concorso di colpa dei condu- centi, determinò in lire 3.600.000 la somma dovuta al GI e compensò tra le parti le spese del giudizio. Il Tribunale di Pisa, innanzi al quale il GI aveva impugna- to la sentenza del giudice di pace, ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1621, nelle cause nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d'appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, dichiarò la pro- 2 pria incompetenza, indicando quella del Tribunale di Firenze, dichia- rò compensate tra le parti metà delle spese del giudizio d'appello e condannò l'appellante «a rimborsare agli appellati costituiti la restan- te metà, liquidando tale quota (in mancanza della prescritta notula) in complessive lire 900.000 per l'Assitalia Assicurazioni S.p.A. e in complessive lire 500.000 per il Ministero della difesa». Tanto premesso, occorre accertare se nel giudizio d'appello, svoltosi davanti al Tribunale di Pisa, vi fu costituzione o meno del Ministero della difesa. La risposta è negativa, in base all'esame degli atti esistenti nel fascicolo d'ufficio ed in quello di parte ricorrente (le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede). Nella intestazione della sentenza impugnata è indicato come costituito il Ministero delle finanze, cui vengono anche attribuite le Оли conclusioni trascritte nell'epigrafe; nel fascicolo d'ufficio del Tribuna- le è inserita una comparsa di costituzione del Ministero delle finanze, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
contro
GI Pierlu- igi, il cui oggetto è però completamente estraneo alla vicenda pro- cessuale di cui al presente giudizio;
in tutti i verbali di causa è indi- cato come parte il Ministero della difesa, ma in nessuno di essi si dà atto della sua costituzione, né mai in udienza è stato presente l'avvo- cato dello Stato;
solo nel verbale dell'udienza del 1° ottobre 1998 si dà atto nella intestazione che è parte del giudizio il «Ministero della difesa, elettivamente domiciliato in Pisa via Dalmazia n. 6 presso e nello studio dell'avv. Gambini Barbara dalla quale è rappresentato e 3 difeso per mandato in atti»; nel verbale si dà poi atto che l'avv. Gambini ha concluso come in atti. In base all'esame degli suddetti atti è legittimo concludere che non vi fu una regolare costituzione in giudizio del Ministero della difesa, che era stato convenuto davanti al Tribunale di Pisa con noti- ficazione dell'atto d'appello avvenuta presso l'Avvocatura dello Sta- to, né può pensarsi ad un mero errore materiale nella intestazione della comparsa di risposta intestata al Ministero delle finanze anzi- ché al Ministero della difesa, perché pur essendo la comparsa di ri- sposta diretta
contro
GI PI, tuttavia il suo contenuto è completamente estraneo all'oggetto del presente giudizio. Ne consegue che in assenza di regolare costituzione in giudi- zio del Ministero della difesa non poteva essere emessa pronunzia in Ли suo favore in ordine alle spese del giudizio. Sul punto della condanna alle spese la sentenza impugnata de- ve essere cassata senza rinvio. Nelle conclusioni del ricorso è stato anche chiesto dichiararsi la carenza di interesse e quindi la carenza di legitimatio ad causam del ministero delle finanze con ogni consequenziale pronuncia in or- dine alle spese. Si osserva tuttavia che il Tribunale di Pisa - sebbene nella in- testazione della sentenza sia riportata la costituzione del ministero delle finanze e non quella del ministero della difesa - ha emesso la sua pronuncia solo nei confronti di quest'ultimo e nessun provvedi- mento in ordine alle spese ha emesso in favore del ministero delle fi- nanze, cosicché privo di interesse appare il ricorso sul punto. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in relazione al giudizio di Cassazione. - F
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, accoglie il ricorso;
cas- sa senza rinvio la sentenza impugnata;
dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 21 maggio 2002. Il Presidente Vi Tierrani Il Consigliere est. См орнит FRE 01 Dortosa Mana Aiello 109T129.11 456T 90.66 TOT. 149.71 8064 6.60 бо arla 7 22:10 02 7 , 5 Oggi, 5 1 IL CANCELLEME C Dottage Maria Aiello S I L E 900 D 2 110 A OTT: $2003. M 02 RO 7: $2003, ENTRATE DELLE Registrato in date. in date2-0--0 ENZIA € Servizi versate PO G I FIKIR A If DirigentalAres d D razia d Servizio A IM G ICH al n. aria C M C Responsabile ott.ssa RA p. . r. M (D (D 5