Sentenza 17 settembre 2008
Massime • 1
Nella valutazione del possesso da parte dell'istante dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve tenersi conto di tutti i redditi leciti e illeciti percepiti dallo stesso, compresi quelli ricavati dalla vendita di beni pervenutigli a seguito di successione ereditaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2008, n. 38486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38486 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2008 |
Testo completo
M 38486 108 6 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/09/2008
SENTENZA
N. 1613, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CAMPANATO GRAZIANA PRESIDENTE
1. Dott. VISCONTI SERGIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2. Dott.ROMIS VINCENZO " N. 041611/2006
" 3. Dott.BRICCHETTI RENATO
4. Dott. BLAIOTTA ROCCO MARCO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da
DI LL 1) NA AR N. IL 29/10/1964 cl N. IL 00/00/0000 2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso ORDINANZA del 21/02/2005
di CALTANISSETTA TRIBUNALE
sentita la relazione fatta dal Consigliere ch he chresto ROMIS VINCENZO lette/sentite le conclusioni del P.G. DE. declarative d i m ilike 1 R
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione monocratica, decidendo in sede di ricorso ex art. 99 del DPR n. 115/2002, respingeva il gravame proposto da Di AL
AR avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato l'istanza del medesimo di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e, per l'effetto, confermava l'impugnato provvedimento. Il giudice dell'impugnazione, richiamandosi alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 144
del 1992, riteneva pienamente condivisibile la tesi sostenuta dal primo giudice il qualle aveva rilevato l'insussistenza, in relazione all'anno di riferimento 2003, delle condizioni reddituali richieste per l'ammissione al beneficio in argomento posto che dagli atti risultava che nel 2003 il richiedente e la moglie avevano stipulato due preliminari di vendita ed avevano ricevuto, quale acconto sul prezzo, la somma di euro 15.614,32.
Ricorre per cassazione il Di AL, con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge, sul rilievo che i preliminari di vendita si riferivano a beni immobili acquisiti per successione ereditaria, ed avrebbe quindi errato il giudice del merito a considerare dette cessioni quali plusvalenze rilevanti ai fini del reddito.
Il Procuratore Generale della Repubblica in sede, con la sua requisitoria scritta, ha sollecitato declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando, a sostegno di tale richiesta, i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale evocata dal giudice nel provvedimento impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza della dedotta censura.
Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili (ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell'istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, “ex pluribus”, la Quarta Sezione Penale. con la sentenza n. 25044 del 11/04/2007 Cc. (dep. 28/06/2007), Rv. 237008, ric.
Salvemini ed altri: in tale pronuncia - relativa a fattispecie concernente proventi derivanti dalla partecipazione, accertata con sentenza definitiva, dell'istante ad un'associazione criminale dedita al commercio di stupefacenti è stata altresì affermata la rilevanza di qualunque fatto “che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito".
2 мошь A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1992: rilevano anche redditi che non sono stati "
assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite che, secondo una recente giurisprudenza (Cass.
-
pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale;
tutti tali redditi sono poi accertabili con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 c.c.
(quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione della percezione di redditi)".
Non v'è dubbio alcuno, quindi, circa la riconducibilità del ricavato dalla vendita di beni ricevuti per successione ereditaria, nella nozione di "reddito" ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 settembre 2008 Il Presidente
(Graziana Campanato)
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Vincenzo Romis ш шю Пошл
CORTE SUPREMA DI CUISIZIONE!
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