Sentenza 3 giugno 1998
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice , nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel "merum arbitrium", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati. (Fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva determinato l'equo indennizzo per 11 giorni di detenzione in lire 400.000, senza dar in alcun modo conto di tale determinazione).
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/1998, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 3/6/98
1. Dott. Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere N.1744
3. Dott. Paolo A. SEPE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Luisa BIANCHI Consigliere N.03420/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LACI Arben n. a Vukth (Albania) il 4/1/72 avverso l'ordinanza emessa in data 14/11/97 dalla Corte di Appello di Firenze nel proc. n. 24/97 R.I.D. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Colarusso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
LA CORTE OSSERVA:
Delibando l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione di giorni undici subita da LACI Arben, la Corte di Appello di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe, nel motivare l'accoglimento delle richieste, ha testualmente osservato:
"che come risulta dalla richiesta di archiviazione del Procuratore della Repubblica di Pisa, il CI si era dichiarato innocente, aveva aggiunto che aveva stabile lavoro in Toscana ed aveva il passaporto,"
"che la detenzione è ingiusta e ad essa non ha contribuito il comportamento pre - e processuale del CI, il quale quindi, deve essere indennizzato nelle misura di sole lire quattrocentomila perché l'indagato non ha provato alcun danno patrimoniale". Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il difensore del CI che ne lamenta il difetto di motivazione e ne chiede l'annullamento.
Anche il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza osservando "che la Corte , per undici giorni di ingiusta privazione della libertà, ha ritenuto di determinare l'equo indennizzo nella misura di L. 400.000 senza assolutamente dare il minimo conto della propria determinazione, donde è del tutto evidente è la totale mancanza di motivazione sul punto;
". I rilievi del Procuratore Generale non possono non essere condivisi dal Collegio, atteso che qualsiasi provvedimento giudiziale che attribuisce ad un soggetto qualsivoglia somma capitale, comunque liquidata o determinata, non può contenere assegnazioni "a forfait" o "a colpo d'occhio" ma deve sempre recare la indicazione dei criteri adottati anche per la liquidazione eventualmente effettuata con lo strumento dell'equità integrativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 C.C.. Nel far ricorso all'equità il giudice è comunque tenuto a sintetizzare i reali fattori di analisi presi in esame e ad esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, che deve sempre poter essere condivisa dai destinatari e dai consociati come una realtà giuridicamente valida e realisticamente probabile proprio grazie alla motivazione che la sorregge.
Il giudizio di equità in buona sostanza non può essere confuso con l'"arbitrium merum" sia perché tiene conto della realtà sia, soprattutto, perché il giudice che lo pronuncia è tenuto a fornire giustificazione adeguata e logicamente congrua della decisione finale, così assoggettandosi alla possibilità del controllo di legittimità e, ove del caso, anche di merito.
Nel caso di specie la motivazione è del tutto assente poiché è evidente la mancata enunciazione di qualsiasi controllabile criterio di valutazione usato per la determinazione della prestazione reintegrativa che è stata ritenuta equa.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata in punto di "taxatio" per difetto di motivazione e gli atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sul punto stesso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 3 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 1998