Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
In tema di richiesta di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo, le associazioni dei produttori - cui, nel quadro di una razionalizzazione dei servizi resi alle imprese associate, può essere attribuito il compito di svolgere attività rientranti nel ciclo economico di queste ultime e a queste necessarie - sono tenute, nell'emissione, per conto delle stesse, delle fatture di pagamento (attività in ordine alle quali sono rese competenti a norma degli artt. 4 e 29 del D.M. 4 settembre 1985 e nell'ambito della quale debbono esercitare il controllo sul pagamento del prezzo delle materie prime nella misura minima costituente soglia di accesso agli aiuti comunitari), agli stessi obblighi di verità cui è tenuto il produttore che tali aiuti percepisce, e cui sarebbe tenuta, in mancanza dell'associazione, la regione (o l'ente da essa designato); controllo il quale deve essere inteso come pieno e, non può pertanto esaurirsi in una verifica di natura meramente "cartacea".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7908 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CONAGROS SOC. COOP. a r.l.;
e sul 2^ ricorso n^. 03599/00 proposto da:
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI CONAGROS SOC. COOPERATIVA a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEULADA 52, presso l'avvocato ANTONIO VALENSISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO SORACE, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 77/99 del OR di PALMI, depositata il 18/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/01/2002 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Valensise, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale;
l'assorbimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione GR impugnava l'ordinanza n. 327/96 del 1996 emesso dal Ministro per le Politiche Agricole nei suoi confronti per la somma di Lire 926.369.598, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 898 del 1986, a fronte del concorso nell'illecito di indebita percezione di aiuti comunitari da parte della AL srl. Precisava di essere associazione di produttori avente, per la norma legale e per statuto, compiti di mera fatturazione per conto degli associati, e di essere comunque estranea ad ogni procedimento di produzione e di commercializzazione del prodotto. Affermava di essere tenuta al solo controllo del rispetto del prezzo minimo, utile alla domanda di aiuti, sulla base della documentazione fornita dal produttore associato e dunque di non avere mai avuto in alcun modo contezza delle quantità di materia prima adoperata e di prodotto conferito all'Alma.
Resisteva la amministrazione. Il pretore accoglieva l'opposizione annullando il provvedimento impugnato. Il primo giudice, con sentenza n. 77 del 1999 riteneva che GR, stante la sua natura di associazione di produttori e non dunque di produttore, non doveva effettuare alcun controllo che quello del rispetto del prezzo minimo considerato ai fini dell'aiuto comunitario. Riteneva peraltro che nella specie non fosse ravvisabile il minimo di elemento psicologico richiesto dalla legge per la applicazione della sanzione al cooperatore, attesa anche la natura di illecito penale dei fatti commessi dal produttore AL. Ricorre per cassazione con una articolata doglianza la Amministrazione dello Stato. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale sul punto delle spese del primo grado la GR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente, che fa rilevare la mancata esposizione dei cenni del fatto nell'atto introduttivo stesso. Infatti, il ricorso dell'Amministrazione include la sentenza impugnata come propria, in tal modo il ricorrente, esercitando una autonoma facoltà, rinuncia ad evidenziare i fatti di causa diversamente dalla esposizione che ha preferito il giudice del merito, ma consentendo comunque alla Corte di conoscerli nel rispetto del principio della autonomia del ricorso per cassazione. 3) La ricorrente Amministrazione lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 898 del 1986, nonché 1, 2, 3, 5, 6, della legge n. 689 del 981, nonché 4, 7, 8, 16, 29, del D.M. Ministero Agricoltura 4 settembre 1985, nonché 21 del dpr 633 del '72, ed infine 2697, 2727, 2729, 2909 c.c. e quindi dei principi generali in materia di sanzioni amministrative e di fatturazione. Lamenta anche la motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria su punti decisivi della controversia. La ricorrente premette che dai verbali della Guardia di Finanza risulta che la srl AL effettuo' acquisti di materia prima e vendite di prodotto inferiori a quelle risultanti dalle fatture emesse poi da GR. Rileva a più riprese il carattere truffaldino di tale sovrafatturazione e connette alla attività di GR un rilievo decisivo per il perseguimento del fine illecito. Quindi rileva che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 è sufficiente la coscienza e volontà della azione per aversi la responsabilità in questione.
Rileva ancora che il OR ha apoditticamente negato in capo a GR la qualità di produttore giacche tra l'altro ha trascurato di notare che la emissione di una fattura IVA colloca il soggetto emittente nell'ultima fase della commercializzazione. Da ciò deriverebbe, oltre che dalle leggi citate in epigrafe, l'obbligo di GR di controllare l'effettività delle materie prime e dei prodotti commercializzati e di non emettere le fatture sulla base di soli riscontri cartacei incapaci di fare emergere le attività illecite.
3a) Osserva la Corte che la doglianza, con qualche sovrapposizione, comprende rilevi relativi all'accertamento dei fatti, inammissibili in questa sede se adeguatamente motivati, e rilievi di violazione di legge.
Va pertanto precisato che il problema sottoposto al giudice di merito prescinde dalla responsabilità, penale o civile di AL, già accertata, e riguarda il solo interrogativo se la ordinanza in questione è stata emessa in presenza della prova richiesta dalla legge per ritenersi la responsabilità di GR a titolo di concorso nell'altrui illecito, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge n. 689 del 1981. A tale fine il collegio osserva che la giurisprudenza della cassazione da tempo ha dato luogo ad un orientamento dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo il quale la previsione del concorso di persone nell'altrui illecito amministrativo recepisce i principi fissati dal codice penale rendendo applicabile la pena pecuniaria a coloro che hanno reso possibile la realizzazione dell'illecito offrendo un contributo causale consapevole del collegamento finalistico dei vari atti, (cfr. Cass. n. 1276 del 2001, 664 del 2000 e multis). Ed una tale consapevolezza non può dedursi semplicemente dalla considerazione della oggettiva efficacia causale della azione del preteso concorrente, in mancanza di prova della violazione delle regole che ad esso incombono.
Nel caso di specie pertanto assume valore tranciante l'accertamento che il pretore ha compiuto della posizione della GR rispetto al procedimento di richiesta di aiuto comunitario. L'art. 29 del d.m. del Ministero Agricoltura e Foreste del 4 settembre 1985 precisa che la domanda di aiuto deve dall'istante, ovvero dal produttore, essere corredata tra l'altro dall'attestato rilasciato dalla associazione dei produttori a garanzia dell'avvenuto pagamento del prezzo al produttore medesimo, nei termini e con le modalità previste dal decreto stesso. Il produttore peraltro deve allegare le fatture delle materie prime debitamente quietanzate dal contraente dalle quali risulti che lo stesso non ha pagato un prezzo inferiore a quello minimo costituente soglia di accesso agli aiuti. Detta norma deve essere letta nel quadro delineato dal precedente art. 4 dello stesso D.M., che tratta dei controlli e degli organismi chiamati ad esercitarli sui procedimenti di concessione eli aiuto comunitario in questione. Esso indica anche, quali organismi chiamati ad esercitare i controlli previsti dai regolamenti CE vigenti, "le regioni o gli enti pubblici da esse designati". Tali soggetti dunque sono, come sembra rilevare il pretore, i primi destinatari del potere di controllo di cui si tratta relativamente alla serie di attività elencate nel prosieguo dell'art. 4 stesso, ma siffatto potere deve essere inteso come effettivo, e non deve risultare pertanto vanificato dalla attribuzione alle associazioni dei produttori di un sostanziale diritto ad emettere a proprio nome fatture risalenti ad una incontrollabile attività altrui. La norma infatti, di non perspicua formulazione, laddove in tale elencazione menziona i controlli dei prezzi minimi di cui è causa, rileva che esso spetta ai predetti soggetti (regioni ed enti da esse designati) solo laddove non esistono associazioni riconosciute dei produttori. Tali associazioni cui spetta nel predetto contesto di esercitare detti controlli, come chiarisce il rinvio contenuto al punto C della norma, sono a loro volta indicate nell'elenco allegato al decreto, e tra esse risulta esservi per l'appunto la odierna resistente GR, registrata al numero di codice 49. Orbene la sentenza impugnata di fronte alla singolarità di una fatturazione effettuata a proprio nome dalla GR, soggetto che essa ritiene estraneo alla commercializzazione del prodotto fatturato, si è chiesto quali fossero le sedi del controllo sulla veridicità dei dati sottostanti alla fatturazione, e quindi delle fatture medesime, ed ha ritenuto che tale potere di controllo sussista in capo ad altri enti. Con ciò, si deve dedurre, il giudice di merito ha inteso riferirsi alle regioni o agli enti da queste designate ai sensi del cennato art. 4 del D.M. in esame, ma dimenticando che la fungibilità che si è individuata tra i predetti soggetti e le associazioni di produttori, ove sussistenti, esclude che i secondi possano esercitare sulle dichiarazioni e degli associati verifiche solo cartacee.
L'associazione, cui può essere conferito nel quadro di una razionalizzazione dei servizi alle imprese, il compito di svolgere attività ad esse necessarie, rientranti nel loro naturale ciclo economico, è tenuta nella emissione della fattura agli stessi obblighi di verità cui è tenuto il produttore e cui sarebbe tenuta la regione (o un ente da essa designato) che il controllo sui prezzi minimi esercitassero direttamente. GR, ricevendo il pagamento da parte di AL ed emettendo fattura senza alcun controllo di fatto, ha asseverato una certa quantità di prodotto come effettivamente conferito, ponendo in essere con ciò la condotta materiale corrispondente al concorso nell'illecito altrui. Sbaglia dunque la sentenza impugnata che ritiene inesistente qualunque responsabilità della GR anzitutto in base alla ritenuta assenza di qualunque obbligo di controllo nei confronti dei suoi associati. Tale obbligo è espresso dal combinato disposto che si è esposto, e giustifica pienamente che siffatto soggetto possa poi emettere una fattura in base a dati da esso stesso riconosciuti, e non debba invece, come ritiene il pretore, emettere siffatto documento in situazione di oggettività ed obbligatoria inconsapevolezza del suo eventuale carattere non veritiero. 4) Il motivo esaminato è fondato, e tale fondamento assorbe la trattazione delle residue doglianze della amministrazione ricorrente, include quelle che riguardano la ritenuta assenza dell'elemento psicologico che la legge richiede per il concorso in illecito altrui. Esso infatti è stato dal pretore escluso anche in conseguenza della errata ricostruzione della fattispecie giuridica. 5) Il fondamento del ricorso principale rende assorbita la trattazione del ricorso incidentale che è basato sul presupposto della inesistenza del predetto obbligo di controllo sulla documentazione fornita dagli associati da parte di GR al fine della emissione della fattura.
La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice del merito che esaminerà la opposizione alla ingiunzione tenendo conto anzitutto di tale obbligo ed alla luce del medesimo valuterà la affermazione di inesistenza dell'elemento psicologico richiesto dalla legge per la sanzionabilità di siffatto comportamento. La difficoltà della questione giustifica la compensazione delle spese di questa fase.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Palmi.
Compensa le spese di questa fase.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002