Sentenza 10 maggio 2003
Massime • 1
In materia di contribuzione per c.i.g e mobilità, l'art. 1, legge n. 223 del 1991, nella parte in cui stabilisce che la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 e che in detto numero sono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, reca una norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 12, legge cit., ai dipendenti delle imprese artigiane aventi siffatti requisiti occupazionali, che deve essere interpretata secondo il significato reso palese dalla sua lettera, la quale, permettendo di individuarne in modo chiaro ed univoco il relativo significato e la connessa portata precettiva, preclude il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", e consente di ritenere che, ai fini del calcolo del limite dimensionale, vadano computati anche i lavoratori a tempo parziale, in quanto questi ultimi rientrano tra i destinatari della disciplina dell'integrazione salariale, non risultando applicabile, per analogia, il criterio di computo numerico stabilito a diversi fini dagli artt. 18 e 35, legge n. 300 del 1970.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7170 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE ER, rappresentato e difeso dall'avv. Brunella Confalonieri giusta procura in calce al ricorso e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma piazza Cavour;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra ed elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione Lavoro n. 314/00 del 22 luglio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g.l. 308/00). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Sgroi (per delega dell'avv. Fonzo);
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al Pretore - Giudice del Lavoro di Novara Gualtiero ER proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato ingiunto di pagare all'I.N.P.S. la somma di L. 14.052.760 a titolo di contributi e somme aggiuntive. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava integralmente l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto.
L'adito Giudice del Lavoro - dopo aver ammesso ed espletato prova testimoniale - rigettava il ricorso in opposizione e - su appello di OB ER (in qualità di erede di Gualtiero ER) e ricostituitosi il contraddittorio - la Corte di Appello di Torino respingeva l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "l'appello proposto riguarda solo un aspetto della complessa vicenda: quello di avere versato i contributi con aliquota inferiore al dovuto, per non avere tenuto conto della contribuzione per c.i.g. e mobilità che avrebbe dovuto essere versata in caso di superamento del limite dimensionale di quindici dipendenti previsto dall'art. 1 della legge n. 223/1991 e richiamato dall'art. 12 della stessa legge per le imprese di natura artigiana"; b) "in linea di fatto, è pacifico che l'impresa ER aveva otto dipendenti a tempo pieno e nove dipendenti a part-time: il requisito dimensionale dei quindici dipendenti risulta pertanto superato se si tiene conto anche dei dipendenti con contratto part-time, parificando la loro posizione a quella dei dipendenti a tempo pieno;
non risulta invece raggiunto se si tiene conto dei lavoratori a tempo parziale in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto"; c) "non appare consentito applicare i principi stabiliti dal legislatore all'art. 18 della legge n. 300/1970 ai fini della determinazione dell'ambito della tutela reale nei licenziamenti all'ipotesi del tutto differente della contribuzione dovuta per c.i.g. e mobilità";
d) "dal momento che il requisito dimensionale richiesto per l'intervento della c.i.g. non rientra tra le ipotesi espressamente previste, si deve quindi ritenere che a tali fini i lavoratori part- time debbano essere equiparati a quelli a tempo pieno". Per la cassazione di tale sentenza OB ER - ut supra - propone ricorso affidato ad un motivo.
L'intimato I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "violazione del combinato disposto degli artt. 1 e 12 della legge n. 223/1991 e insufficiente motivazione" - rileva che "l'art. 1 cit.,
richiamato per relationem dall'art. 12, deve essere interpretato in armonia con i criteri ermeneutici affermatisi in materia di licenziamento individuale con riferimento agli artt. 18 e 35 della legge n. 300/1970", si riporta all'orientamento giurisprudenziale "che ha ritenuto di interpretare proprio espressione analoga di cui all'art. 24 ('occupino più di quindici dipendentì) nel senso che il requisito dimensionale non debba determinarsi al momento della cessazione, ma con riferimento all'occupazione media dell'ultimo semestre, in analogia con quanto stabilito proprio dall'art. 1 cit. ai fini dell'intervento c.i.g.s." ed addebita alla Corte di Appello di Torino di non aver considerato che "se è vero che 'il pagamento della contribuzione non e' in diretto rapporto con il conseguimento della prestazione previdenzialè, però non è esatto che debba basarsi 'su parametri di valutazione completamente differenti', in quanto il limite (o se si preferisce il minimum dimensionale che consente l'applicazione della legge sull'intervento della c.i.g.s.) rappresenta l'elemento identificativo della struttura da proteggere insieme con i lavoratori che vi lavorano".
2 -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato in quanto la Corte di Appello di Torino ha correttamente interpretato, nella sentenza impugnata, la normativa applicabile in materia. Al riguardo l'art. 1 della legge n. 223/1991 sancisce che "la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2... ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro", il successivo art. 12 estende, poi, l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria "ai dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti occupazionali di cui all'art. 1". L'interpretazione della summenzionata normativa deve avvenire alla stregua dei principi fissati dall'art. 12 delle "preleggi", secondo cui "alla legge non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore" sicché, quando l'interpretazione di una norma di legge è sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore;
soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa (Cass. n. 5128/2001). Nella specie, il significato chiaro e univoco e la connessa portata precettiva dell'art. 1 della legge n. 223/1991 non possono che comportare la conclusione a mente della quale il limite dimensionale aziendale dei "quindici dipendenti" al fine dell'applicazione della disciplina in materia di c.i.g.s. debba comprendere anche i "lavoratori a tempo parziale" in quanto rientranti nell'ambito della nozione di "lavoratori tout court" così come indicati dalla cornata norma (che, nel caso "dubbio" degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ha disposto specificamente e ciò a conferma che non è possibile operare ulteriori distinguo tra gli altri "lavoratori").
Siffatta interpretazione non appare sicuramente incompatibile con il sistema normativo infatti, a convalida che i lavoratori con contratto "a tempo parziale" siano da considerarsi tra i destinatari dell'integrazione salariale al pari dei lavoratori "a tempo pieno", è stato ammesso, non solo che il contratto di lavoro part-time dia diritto all'integrazione salariale, ma che in presenza di una pluralità di contratti part-time vi sia il diritto all'integrazione anche nel caso di sospensione dell'attività lavorativa per uno solo di essi, nonché il diritto all'integrazione sia per i lavoratori in part-time "orizzontale" che "verticale" (Cass. n. 11150/1992), per cui la censura del ricorrente facente leva sull'applicazione analogica degli artt. 18 e 35 della legge n. 300/1970 tende impropriamente a correggere una norma che non ha alcuna necessità di incompatibili interventi correttivi.
A questo punto - per completezza di disamina - si innesta il prospettato profilo dell'"analogia", sicché (per approfondire tale profilo) si rimarca che, secondo la definizione dottrinale più accreditata, l'interpretazione, o applicazione, analogica, o per analogia è costituita da quel procedimento mediante il quale chi interpreta ed applica il diritto può sopperire alle eventuali deficienze di previsione legislativa (c.d. lacuna dell'ordinamento giuridico) facendo ricorso alla disciplina normativa prevista per un caso "simile" ovvero, alla stregua dell'equivoca terminologia aggiunta alternativamente dal capoverso dell'art. 12 cod. civ., per "materie analoghe": ciò in forza dei principi fondamentali del nostro ordinamento secondo cui il giudice deve decidere ogni caso che venga sottoposto al suo esame ("obbligo di non denegare giustizia") e deve assumere la relativa decisione applicando una norma dell'ordinamento positivo ("obbligo di fedeltà del giudice alla legge"). In particolare, per poter ricorrere al procedimento per analogia, è necessario che: a) manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere;
b) sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (ed analogia iuris) il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla fattispecie originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell'accertamento di un rapporto di somiglianzà tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della fattispecie regolata ed alcuni elementi di quella non regolata: costituendo il fondamento dell'analogia la ricerca del c.d. "quid comune" mediante il quale l'ordinamento procede alla propria "autointegrazione".
Che per la questione in esame non possa parlarsi di casus omissus e, conseguentemente, non sussista alcun presupposto per fare ricorso al procedimento per analogia appare oltremodo evidente in quanto, nella specie, il legislatore ha chiaramente fissato i limiti di applicabilità della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale.
Si tratta, di conseguenza, di applicazione di una norma da interpretarsi nel suo effettivo contesto "letterale" e "sostanziale":
per cui, nella specie, non manca una norma di legge atta a regolare direttamente la materia e non deve ricercarsi un "quid comune" per integrare una lacuna dell'ordinamento, in quanto nella legge da interpretare e da applicare vi è "tutta" la disciplina normativa idonea ad una corretta attività, prima, dell'interprete e, poi, del giudice.
Merita, quindi, conferma la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha statuito che "le disposizioni di cui agli artt. 18 della legge n. 300/1970 e 5 della legge n. 863/1984 non possono costituire un valido punto di riferimento per la risoluzione della controversia":
conclusione che non contrasta con la sentenza di questa Corte n. 12592/1999 perché la stessa si riferisce a tutt'altra fattispecie normativa idest, all'interpretazione dell'art. 24 (e non dell'art. 1) della legge n. 223/1991 per quanto concerne l'indicazione di un metodo di determinazione ad diem e non attinente al periodo di tempo al termine del quale si colloca la riduzione o la trasformazione di attività o di lavoro e, comunque, anch'essa esclude un'applicazione analogica della legge n. 300/1970 (bensì l'utilizzazione di "criteri analoghi" riguardanti, benvero, la cennata fattispecie).
3 -. Si appalesano, poi, inammissibili le censure proposte dal ricorrente in chiave di denunziata "insufficiente motivazione" e - per la conferma della statuita inammissibilità - vale sintetim rimarcare che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/2000) - irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto la Corte di Appello di Torino - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99).
4 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da OB ER deve essere integralmente respinto e il ricorrente, stante la sua soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 10, oltre a euro 2.000,00 per onorario.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2003