Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7170
CASS
Sentenza 10 maggio 2003

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In materia di contribuzione per c.i.g e mobilità, l'art. 1, legge n. 223 del 1991, nella parte in cui stabilisce che la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 e che in detto numero sono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, reca una norma applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 12, legge cit., ai dipendenti delle imprese artigiane aventi siffatti requisiti occupazionali, che deve essere interpretata secondo il significato reso palese dalla sua lettera, la quale, permettendo di individuarne in modo chiaro ed univoco il relativo significato e la connessa portata precettiva, preclude il ricorso al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", e consente di ritenere che, ai fini del calcolo del limite dimensionale, vadano computati anche i lavoratori a tempo parziale, in quanto questi ultimi rientrano tra i destinatari della disciplina dell'integrazione salariale, non risultando applicabile, per analogia, il criterio di computo numerico stabilito a diversi fini dagli artt. 18 e 35, legge n. 300 del 1970.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7170
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7170
    Data del deposito : 10 maggio 2003

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