Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2002, n. 14882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14882 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
4 O 7 G 3 UBBLICA ITALIANA . L N ) O , B E 1 E C 9 NOME DEL POPOLO ITALIANO E 9 A 1 P N - O 1 I I 1 Z - D 1 4 88 2/02 LA E SUPREMA DI CASSAZIONE A P E R Oggetto T C I S L I PPOSIZIONE A D 9 G 3 E U I R E ECRETO G A 6 INGIUNTινο D 4 E dagli Ill i Sig .ri Magistrati: E N T T . T N R E S I S A Dott. Rafaele CORONA Presidente ( E R.G.N. 26501/01 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 3429z Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Rep. Dott. AN SETTIMJ Rel. Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IO, LO SE, PITINO IGNAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato SOLDANO SANSONE, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
COND PALAZZO GAMBARDELLA VIA F MANZO 44, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. TEODORO SCRISCHOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE G CESARE 137, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PRUNAS, difeso dagli avvocati AMERICO MONTERA, ANDREA 2002 CRISCUOLO, giusta delega in atti;
1017 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 1423/00 del Giudice di pace di SALERNO, depositata il 25/07/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/06/02 dal Consigliere Dott. AN SETTIMJ;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che codesta Corte Suprema voglia, in camera di consiglio, rigettare con sentenza ai sensi del 2°comma come sostituito dall'art.1 L. 24.3.01 n. 89. -2- AA ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -1- Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. FATTO E DIRITTO Con citazione 3.6.99, AN LL, EP LL, ZI IT, proponevano opposizione al de- creto ingiuntivo per £ 371.500, oltre accessori e spese, emesso nei loro confronti dal giudice di pace di Salerno su istanza del Condominio Palazzo Gambardella, in persona dell'amministratore p.t., per il pagamento di oneri con- dominiali relativi al funzionamento dell'impianto centra- lizzato di riscaldamento nei mesi di febbraio e marzo del 1999; deducevano che, essendosi distaccati dal detto im- pianto sin dal 1992 ed avendo continuato sin allora a corrispondere l'intero, intendevano ora corrispondere so- lo il 30 % del dovuto dal momento che non utilizzavano l'impianto comune. Costituendosi, il Condominio contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto evidenziando l'illegittimità del distacco non autorizzato dagli altri condomini. Con sentenza 25.7.00, l'adito giudice - rilevato che gli opponenti s'erano distaccati dall'impianto cen- tralizzato senza l'autorizzazione del Condominio e che questo, con delibera 20.1.99, aveva respinto la loro ri- chiesta di ridurre al 30 % la partecipazione alle relati- ve spese;
che gli opponenti non avevano impugnato nella competente sede detta delibera;
che gli opponenti non LL ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -2- avevano provato essere derivata al Condominio, in ragione dell'operato distacco, una proporzionale riduzione delle spese d'esercizio e non avere provocato il distacco stes- so alcuno squilibrio in pregiudizio del regolare funzio- namento dell'impianto centralizzato respingeva l'oppo- - sizione condannando gli opponenti alle spese. Avverso tale decisione gli LL e la IT proponevano ricorso per cassazione. Resisteva il Condominio con controricorso. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procurato- re Generale faceva pervenire requisitoria scritta nella quale, richiamati i principi regolatori del giudizio in- nanzi al giudice di pace per le cause di valore inferiore alle £ 2.000.000 e rilevate l'inammissibilità e la mani- festa infondatezza delle ragioni svolte nel ricorso, con- cludeva chiedendo pronunzia reiettiva. Tali considerazioni e la consequenziale richiesta sono condivisibili. Con l'articolato motivo dedotto i ricorrenti de- nunziando violazione degli artt. 1118/II e 1123 CC nonché vizi di motivazione si dolgono che il giudice del meri- to non abbia preso in considerazione le loro giuste ra- gioni sia dell'operato distacco sia della pretesa di cor- rispondere un contributo ridotto e non abbia considerato come recente giurisprudenza legittimi sia il distacco LL ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -3-, senza autorizzazione sia l'esonero dal pagamento delle spese di gestione riconoscendo dovute solo quelle di con- servazione. Orbene, quanto alle pretese violazioni od erronee applicazioni delle norme di legge, devesi rilevare come la sentenza del giudice di pace, ove resa in una
contro
- versia il cui valore non ecceda i due milioni di lire, sia da considerare pronunziata sempre secondo equità per testuale disposizione normativa art. 113/II CPC, nel - testo sostituito, con decorrenza 1.5.95, dall'art. 21 della L 21.11.91 n. 374, che ha portato il giudizio così regolato nell'alveo della cosiddetta equità formativa ○ - anche se ilsostitutiva, non correttiva od integrativa giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme o principi di diritto pur senza riferi- mento alcuno all'equità, dovendosi, in tale ultima ipote- si, presumere implicita la corrispondenza sic et simpliciter della norma giuridica applicata alla regola d'equità; ciò che già ritenevasi per le pronunzie del conciliatore ed, a maggior ragione, devesi ritenere per quelle del giudice di pace, cui non è posta neppure la limitazione della ri- spondenza della decisione ai "principi generali della ma- teria", vincolanti in passato il detto giudice concilia- LL ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -4-/ tore ma non, per manifesta espunzione della reativa pre- visione dalla normativa vigente, esso giudice di pace. Onde la sentenza pronunziata da quest'ultimo a nor- ricorso per cassa-ma dell'art. 113/II è impugnabile con zione soltanto in relazione ad errores in procedendo e non anche ad errores in iudicando, atteso che il giudizio d'equità per sua stessa natura sfugge ad ogni nuova valutazione da parte del giudice superiore, salvo il rispetto delle nor- me costituzionali e delle norme di diritto comunitario di rango superiore alle ordinarie. Le censure mosse dai ricorrenti ex art. 360 n. 3 CPC non attengono ad alcuna delle menzionate eccezioni al criterio dell'inimpugnabilità delle decisioni adottate ex lege secondo equità dal giudice di pace, giacché la conte- stata assunzione dei principi interpretativi richiamati dal giudice stesso in un'accezione difforme rispetto all' interpretazione di essi prospettata dai ricorrenti, esat- ta o meno che quest'ultima possa essere considerata, com- porta non la violazione o falsa applicazione della norma ma la lettura di essa in chiave equitativa, non denunzia- bile di per se stessa con il ricorso per cassazione se- condo il richiamato principio generale, onde le censure de quibus non possono essere considerate ammissibili. Devesi, poi, considerare come la sentenza resa dal LL ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -5- giudice di pace ex art. 113/II CPC possa formare oggetto di censura in sede di legittimità per vizio di motivazio- ne soltanto ove affetta da nullità, ex art. 360 n. 4 CPC, per esserne la motivazione del tutto mancante o apparente ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero, ex art. 360 n. 5 CPC, per esserne la motivazione radicalmente ed insanabilmente contraddit- toria. Nell'impugnata sentenza non è obiettivamente ri- scontrabile alcuno dei menzionati vizi motivazionali, dacché il giudice di pace ha posto alla base dell'adot- tata decisione un'argomentata disamina del caso concreto in relazione ai principi di diritto ritenuti ad esso ap- plicabili;
indipendentemente dalla già rilevata incensu- rabilità della correttezza giuridica di tali argomenta- zioni, devesi comunque escludere ch'esse non rappresenti- no un'adeguata e logica motivazione, giacché non solo evidentemente forniscono delle ragioni alla decisione, ma va loro riconosciuto il pure già evidenziato tipico ca- rattere dell'equità formativa o sostitutiva. Nessuno degli esaminati argomenti di censura meri- tando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LL ed altri c/ Condominio Gambardella RG 26501/01 -6- LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in E 10 13,00 dei quali E 1000/00 per onorari. Così deciso in Camera di Consiglio il 27.06.2002. Il Presidente senona Il est. Nettiny CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA OTT.2002 Roma IL CANCELLIERE C1. Caz O L L 4 O 7 B 3 + r o o D A D E E T T N N T E . ) S R S E A I (