Sentenza 16 febbraio 2010
Massime • 1
È legittima l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici all'imputato condannato per un delitto commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, anche quando la pena detentiva principale sia sostituita con quella pecuniaria, dovendosi comunque correlare la durata della sanzione accessoria a quella della pena principale secondo il criterio di ragguaglio dettato dall'art. 37 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2010, n. 27070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27070 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO SC - Consigliere - N. 351
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - N. 12589/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO;
nei confronti di;
AMORE SIMONE, n. 4.7.1975;
BRANCATO GIOVANNI, n. 01/10/1957;
2) COSTANZO GIUSEPPE, N. IL 29/10/1956;
3) LAMANNA FRANCESCO, N. IL 25/07/1955;
4) MARRA FRANCESCO, N. IL 16/09/1946;
avverso la sentenza n. 1584/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 05/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del NA, in relazione al reato di cui all'art. 353 c.p., con rideterminazione della pena e inammissibilità nel resto del ricorso;
per l'inammissibilità del ricorso del P.G.; per il rigetto del ricorso;
per l'inammissibilità del ricorso del P.G.; per il rigetto dei ricorsi del ZO e del AR.
Udito, per la parte civile, l'avv. Colaiaconno G. (in sost. Avv. Ripamonti D.), che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorso del AR e del ZO;
uditi i difensori avv. Bassi M. (per MO) e avv. Rossi Galante F. (per CA), che hanno concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.G.;
avv. Belvedere V., e Gaito A. (per AR), avv. Lo Giudice S. (per ZO), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, non è comparso il difensore del NA.
FATTO
1- Il Gup del Tribunale di Milano, con sentenza 10/11/2005, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava MO ON, AT OV, ZO PE, NA SC e AR SC colpevoli dei reati di seguito - per ciascuno - precisati e commessi nell'ambito delle procedure di affidamento di alcuni lavori da parte del Compartimento NA di Milano ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 144 (indagine di mercato tra cinque imprese) o art. 147 (affidamento diretto per somma urgenza), e li condannava, unificati i reati ascritti al NA dal vincolo della continuazione, a pene ritenute rispettivamente di giustizia, previa concessione delle attenuanti generiche e, per il NA, anche dell'attenuante del risarcimento del danno, bilanciandole, rispetto alle aggravanti per come rispettivamente contestate, in termini di prevalenza per il NA e in termini di equivalenza per gli altri:
- MO capo sub 41: corruzione propria (artt. 110, 319 e 321 c.p.), aggravata ai sensi dell'art. 31 bis c.p., perché, in concorso con il suo socio di fatto MA CC, aveva promesso a Arena Sebastiano, funzionario dell'NA di Milano, che a sua volta agiva in concorso con DA De AR, altro funzionario NA ed amico dell'MO, il pagamento di una somma di denaro non meglio quantificata, al fine di ottenere, con la procedura della "somma urgenza", l'aggiudicazione, effettivamente avvenuta, dei lavori di manutenzione stradale nel comune di Ganna per un importo complessivo di Euro 145.284,00 (dicembre 2002-gennaio 2003);
- CA capo sub 22: truffa aggravata ai sensi degli art. 640 cpv. c.p. n. 1 e art. 61 c.p., n. 7, perché, quale geometra in servizio presso il Compartimento NA di Milano, in concorso con il De AR e i responsabili dell'impresa "Sices s.p.a.", aveva fatto apparire come estremamente urgente l'intervento dell'NA per la rimozione di massi, con conseguente ripristino della viabilità, dalla strada statale n. 42, telefonando a tal fine all'ing. LI, funzionario NA addetto al controllo, ed inducendo il medesimo in errore, il quale, sulla base di quanto denunciato (caduta massi, in realtà non verificatasi) e a seguito di sopralluogo, aveva affidato i lavori in via d'urgenza alla "Sices spa", procurando alla medesima un ingiusto profitto con danno per l'NA (dicembre 2002-gennaio 2003);
- ZO capo sub 16: turbativa d'asta ex art. 353 c.p., commi 1 2, perché, quale responsabile dell'Area Nuove Costruzioni dell'NA, in concorso con IG NI (altro funzionario NA), EL GI, ES EL e LA RI, responsabili della "Almar Elettrotecnica srl", aveva concordato i nominativi delle imprese specializzate da invitare per partecipare alla ricerca di mercato in funzione dell'assegnazione alla "Almar" dei lavori di illuminazione dello svincolo del Terminal 1 di EN (ottobre-novembre 2002);
- NA capi sb 17, 42. 44: corruzione propria continuata (art.81 cpv. c.p., artt. 110 e 319 c.p.), aggravata ex art. 319 bis c.p.,
perché, quale capo reparto della Sezione Impianti Tecnologici dell'NA di Milano, in concorso con il De AR e altri, aveva favorito l'aggiudicazione di alcuni lavori alle imprese "Almar Elettrotecnica s.r.l."" e "Tesi s.r.l." con la procedura della "somma urgenza", accettando la promessa e ricevendo la somma di L. 250.000.000, di cui L. 100 milioni ritirati materialmente dal De AR (tra il 2000 e il febbraio 2003) ed analoga condotta aveva posto in essere, con riferimento ai lavori assegnati in tempi diversi alla "Soimet sas" di CA MB & C, ricevendo la somma di circa Euro 10.000,00, lavori assegnati ricorrendo alla procedura "ricerca di mercato-gara ufficiosa", turbata da accordi collusivi e fraudolenti, inquadratali nella previsione normativa di cui all'art.353 c.p., commi 1 e 2, in quanto consistiti nella partecipazione alla gara di imprese compiacenti indicate dal MB, sì da garantire l'aggiudicazione dei lavori alla detta impresa (febbraio- marzo 2002);
- AR capo sub 47: corruzione impropria (art. 318 c.p., comma 2), così qualificata l'originaria contestazione ex art. 319 c.p., perché, quale geometra contabilizzatore dell'NA, aveva preteso ed ottenuto da QU MB, socio accomandatario della "Soimet sas", dopo che questa ditta aveva eseguito i lavori dell'impianto di illuminazione dello svincolo del Padergnone sulla SS n. 591, la somma di Euro 2.000,00 per evitare lungaggini burocratiche nella liquidazione del relativo corrispettivo (marzo-ottobre 2002).
2 - La Corte d'Appello di Milano, decidendo sul gravame proposto dagli imputati, con sentenza 5/2/2008, riformando in parte quella di primo grado, assolveva l'MO dal reato ascrittogli per non avere commesso il fatto e il CA dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;
sostituiva la pena detentiva inflitta al ZO con la corrispondente pena pecuniaria e revocava il beneficio della sospensione condizionale;
confermava nel resto la sentenza di primo grado.
2a - Il Giudice distrettuale premetteva, in via generale, che le indagini espletate avevano evidenziato, all'interno del Compartimento NA di Milano, un sistema diffuso di corruzione che aveva visto coinvolte numerose persone, molte delle quali avevano ammesso le proprie responsabilità, ivi compreso un personaggio centrale quale DA De AR, direttore della c.d. "Area Esercizio" dell'NA, il quale, nel corso dei vari interrogatori, aveva chiarito che gli imprenditori aggiudicatari dei lavori versavano a lui e ai suoi collaboratori somme di denaro per garantirsi l'appalto con la procedura della "somma urgenza" o all'esito di una gara informale, il cui risultato era preventivamente concordato, e per assicurarsi la celere liquidazione dei corrispettivi. Passava, quindi, ad analizzare la posizione processuale di ciascun imputato.
2b- La principale fonte di prova a carico di MO ON era integrata dalle dichiarazioni del coimputato MA CC (posizione definita con patteggiamento), riscontrate, sul piano logico, dai seguenti dati: a) assegnazione dei lavori col sistema della "somma urgenza" ad una impresa napoletana, e ciò in contrasto con la prassi di attivare tale eccezionale procedura soltanto a favore di imprese locali;
b) tale assegnazione era stata ottenuta grazie all'intervento dell'MO, che era amico personale del De AR, di cui verosimilmente conosceva la propensione alla corruzione;
c) comunanza di interessi tra il CC e l'MO, soci nella s.r.l. "Arnika"; d) gli esiti delle intercettazioni ambientali, con particolare riferimento alla conversazione 19/12/2002 tra De AR e Arena, chiarivano che i due funzionali si erano accordati nel senso che la tangente sarebbe stata versata all'Arena; e) l'MO aveva partecipato personalmente alla presa in consegna dei lavori e agli incontri del CC con l'Arena e con il De AR;
f) nel corso di quest'ultimo incontro, la conversazione tra il CC e il De AR, presente l'MO, aveva avuto ad oggetto proprio il pagamento della tangente all'Arena.
Riteneva, tuttavia, la Corte territoriale che tutto ciò non dimostrava, con sufficiente grado di certezza, il concorso dell'imputato nell'attività corruttiva: l'MO, infatti, pur presente al colloquio tra il CC e il De AR, si era limitato a confermare la posizione di rigidità assunta dall'Arena e non aveva aggiunto altro;
l'MO non era stato presente all'incontro nel corso del quale l'Arena, in termini chiaramente allusivi, aveva sollecitato il CC a versare la tangente;
mancava la prova del concorso materiale o morale nel pactum sceleris, avendo l'MO tenuto un comportamento di mera connivenza, non rilevante penalmente.
2c - Quanto al CA, il comportamento al medesimo addebitato di avere, in concorso con gli altri complici, prospettato al funzionario dell'NA ing. LI, competente a disporre i relativi interventi d'urgenza, la situazione di pericolo su un tratto della SS n. 42 a causa di una inesistente caduta di massi non aveva determinato l'induzione in errore del detto funzionario, il quale, a seguito di sopralluogo, aveva avuto modo di constare direttamente che, nella zona segnalata, sussisteva una effettiva situazione di pericolo per la pubblica incolumità, che imponeva comunque, al di là di quanto segnalatogli dal prevenuto, di intervenire con urgenza, il che portava ad escludere anche un qualsiasi danno per la P.A.. 2d- La prova della responsabilità del ZO in relazione al reato di turbativa d'asta era offerta essenzialmente dagli esiti delle conversazioni intercettate, che si coordinavano con altre emergenze processuali.
Dalla conversazione tra il ZO e il EL del 29/10/2002 si evinceva chiaramente che il primo, dopo avere escluso, per ragioni di importo, l'affidamento diretto dei lavori al secondo, aveva ritenuto inevitabile la gara informale ricorrendo al metodo della ricerca di mercato, tanto che il giorno precedente aveva inoltrato la relativa proposta al capo Dipartimento e, nel corso della conversazione intercettata, aveva rassicurato il EL circa l'affidamento a lui dei lavori;
il EL aveva comunicato alla IA l'esito di tale conversazione;
l'accordo fraudolento implicava logicamente, come obiettivo, l'esito scontato della gara, vale a dire la partecipazione ad essa di imprese compiacenti, indicate dallo stesso EL, circostanza questa desumibile dal contenuto della conversazione in data 5/11/2002 tra la moglie e la IA del EL, nel corso della quale si era fatto riferimento ai nominativi delle imprese da comunicare al geom. NI, funzionario responsabile della procedura, che aveva evidentemente dato la propria disponibilità.
2e- La prova della colpevolezza del NA era offerta dalla precise e convergenti dichiarazioni dei coimputati De AR, EL e MB, dagli esiti delle intercettazioni ambientali e dalla registrazione audiovisiva delle dazioni illecite e della spartizione del denaro tra i corrotti De AR, LE e NA. Lo stesso imputato non aveva contestato i fatti. Andava disattesa la tesi difensiva, secondo cui i fatti corruttivi andavano inquadrati nello schema della corruzione impropria: poiché l'individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori era geneticamente viziata dalla indebita remunerazione e quindi non ispirata al dovere d'imparzialità della P.A., si versava nell'ipotesi della corruzione propria, benché sussistessero i presupposti per l'affidamento in via di urgenza dei lavori. I reati di corruzione e di turbativa d'asta, con riferimento alla stessa vicenda, concorrevano, in quanto tutelavano beni giuridici diversi e le condotte non erano sovrapponigli, non essendo essenziale alla turbativa d'asta, a differenza della corruzione, la promessa o il pagamento di una remunerazione.
2f- La prova della colpevolezza del AR era offerta dalle attendibili dichiarazioni del MB, riscontrate dal ritrovamento in casa dell'imputato della somma di Euro 9.500,00, in ordine alla cui provenienza non si erano offerte giustificazioni, nonché di un'agenda "con annotazioni contabili sospette".
3 - Hanno proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte territoriale, con riferimento alla posizione processuale dell'MO e del CA, nonché, tramite i rispettivi difensori, il ZO, il NA e il AR. 3a- Il Procuratore Generale ha dedotto: 1) vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge relativamente all'assoluzione di MO ON: l'iter argomentativo della sentenza impugnata era contraddittorio, perché, pur dando atto della posizione di corruttore del CC, dell'interesse dell'MO all'esecuzione dei lavori, della posizione di connivenza di quest'ultimo, non aveva considerato che i due imprenditori erano soci e quindi entrambi interessati a dividere gli utili dell'appalto;
aveva definito meramente passivo il ruolo dell'imputato, ignorando che costui si era attivato presso il De AR per l'assegnazione dei lavori con la procedura di "somma urgenza", era stato destinatario della richiesta corruttiva da parte dell'Arena e in ogni caso anche su di lui aveva finito per gravare, dato il rapporto societario con il CC, l'onere della dazione al pubblico ufficiale;
non andava sottaciuto, peraltro, che, pur a volere ritenere che la richiesta corruttiva fosse stata gestita dal solo CC, non veniva meno la responsabilità per omissione del prevenuto in quanto, a norma dell'art. 2392 c.c., l'amministratore della società è tenuto ad impedire il compimento di atti illeciti, tra i quali rientrano certamente quelli di natura corruttiva, con l'effetto che, sotto il profilo penale, opera il rapporto di causalità ex art. 40 c.p., comma 2; 2) vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'assoluzione del CA per insussistenza del fatto: a nulla rilevava la effettività della situazione di pericolo constatata dall'ing. LI, in quanto questa integrava una situazione di "urgenza", ma non si "somma urgenza", sì da giustificare l'affidamento diretto ed immediato dei lavori alla "Sices"; non si era dato rilievo all'affermazione del LI, funzionario integerrimo, secondo cui la sua decisione era stata influenzata anche dalla segnalazione falsa fattagli dall'imputato; non si era considerato, inoltre, che quest'ultimo aveva l'obbligo giuridico di informare il LI, in sede di sopralluogo, della falsità della comunicazione fatta;
non poteva escludersi il danno per la P.A., indotta ad attivare la procedura di somma urgenza, che aveva comportato maggiori esborsi.
3b - Il ZO ha lamentato: 1) mancanza, manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata: per accreditare la pronuncia di colpevolezza, si era dato rilievo alla conversazione telefonica intercorsa, il giorno 29/10/2002, tra il ZO e il EL, stralciando alcuni passaggi della stessa e interpretandoli nel senso che i due si erano accordati per dare luogo alla gara informale col metodo della ricerca di mercato e dall'esito predeterminato e scontato;
non si era preso in considerazione l'intero testo della telefonata, così come richiesto con l'atto di appello e ribadito nella memoria difensiva del 4/2/2008, per prendere atto che il significato della conversazione era ben diverso, vale a dire si era discusso della possibilità di affidare i lavori in via diretta, riportando l'importo degli stessi sotto la soglia legale (Euro 20.000,00), così come si evinceva anche dal tenore della successiva conversazione intercorsa tra il EL e la IA AN;
2) vizio di motivazione risultante dal testo della sentenza e da altri atti del processo, nonché violazione della legge penale, con riferimento agli artt.353, 42 e 43 c.p., in quanto la distorta interpretazione del contenuto della conversazione intercettata, apprezzata solo in alcuni stralci, trovava conferma anche nell'interrogatorio reso dal coimputato EL;
difettava qualunque prova circa la sua consapevolezza di porsi al di fuori delle regole;
3) violazione della legge penale, con riferimento agli art. 28, 29 e 31 c.p., art. 57 L. n. 689 del 1981, e vizio di motivazione in ordine alla mancata revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, revoca che doveva conseguire alla intervenuta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente;
4) vizio di motivazione sulle statuizioni civili, non essendosi data alcuna risposta alle censure mosse alla sentenza di primo grado in ordine ai danni pretesi dall'NA.
3c- Il NA ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione dei fatti come corruzione propria;
la sentenza impugnata non aveva considerato che per l'esecuzione dei lavori incriminati ricorreva il requisito dell'estrema urgenza, con l'effetto che l'individuazione dell'impresa a cui affidarli era rimessa all'esclusiva discrezionalità del responsabile del procedimento;
il pubblico ufficiale, ricevendosi la indebita retribuzione, aveva violato il dovere esterno di non accettarla e non anche il dovere interno incidente sulla imparzialità dell'atto adottato e conseguentemente andava ravvisata l'ipotesi della corruzione impropria;
2) erronea applicazione della legge penale per violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, non potendo il reato di corruzione sub capo 42 concorrere con quello di turbata libertà degli incanti di cui al capo sub 44, in considerazione del fatto che le corrispondenti condotte erano del tutto sovrapponibili e, quindi, il primo, in quanto più grave, assorbiva il secondo.
Con memoria depositata l'8/2/2010, la difesa del NA ha altresì dedotto che i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti di cui ai capi 42 e 44 si sarebbero estinti per prescrizione.
3d- Il AR ha dedotto: 1) mancanza di motivazione e inosservanza di legge, per non essere stata data adeguata risposta alla eccepita inattendibilità del chiamante in correità MB, che, rendendo dichiarazioni in vinculis, era stato notevolmente condizionato, come chiaramente si evinceva dalla relativa trascrizione, dall'interesse di riconquistare la libertà; 2) vizio di motivazione e inosservanza di legge per non essere state tratte le logiche conseguenze dalla mancanza di riscontri alla chiamata in correità, rivelatasi - anzi - falsa nella parte in cui aveva fatto riferimento esplicito alle asserite difficoltà opposte dal pubblico ufficiale per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, pagamento che invece, come accertato dalla sentenza, era stato disposto con tempestività. La difesa del AR ha depositato, in data 9/4/2009 e 13/1/2010, motivi nuovi con i quali, dopo avere ribadito l'inattendibilità del chiamante in correità e il difetto di idonei riscontri al narrato del medesimo, sostiene che la sentenza impugnata non individua l'atto del pubblico ufficiale e il rapporto tra tale atto e l'asserita retribuzione, sicché, in difetto di tale rapporto sinallagmatico, non può parlarsi di corruzione e l'asserita dazione, ammesso che vi sia stata, è da ricondursi ad una liberalità del MB e non è idonea ad integrare la corruzione, proprio perché priva della finalità retributiva.
3e- La difesa di ON MO ha depositato in data 30/1/2010 memoria, con la quale sostiene che il ricorso proposto dal P.G. è inammissibile, perché si muove nella prospettiva di accreditare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede, e perché ipotizza, in modo manifestamente infondato, una responsabilità per omissione ex art. 2392 c.c. - peraltro mai contestata - che si riferisce alla responsabilità degli amministratori di organi collegiali della società per azioni. DIRITTO
1- È fondato il ricorso proposto dal P.G. nei confronti di MO ON.
La sentenza impugnata affida l'analisi e la valutazione della posizione di questo imputato a una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, considerato che, pur partendo da premesse in fatto correttamente e logicamente interpretate, perviene a conclusioni meramente assertive, che sviliscono, senza alcuna plausibile giustificazione, la valenza delle risultanze probatorie acquisite, le quali - invece - appaiono coerenti con la prospettazione accusatoria.
Il Giudice distrettuale ravvisa la principale fonte d'accusa nelle dichiarazioni rese dal coimputato CC, che ha definito la propria posizione con sentenza di patteggiamento. Da atto, inoltre, che il narrato del predetto trova riscontro nei seguenti dati di fatto: a) assegnazione dell'appalto per la manutenzione stradale nel comune di Ganna con la procedura della somma urgenza all'impresa napoletana del CC, scelta - questa - anomala rispetto alla consolidata prassi di attivare tale procedura soltanto a favore di imprese locali, che avevano uno stretto e immediato legame col territorio;
b) pacificamente l'appalto fu assegnato al CC grazie all'intervento dell'MO presso l'amico De AR;
c) interesse personale e diretto dell'MO all'esecuzione dei lavori e all'utile che ne sarebbe derivato, considerato che era socio di fatto del CC;
d) esiti dell'intercettazione ambientale 19/12/2002, dalla quale si evince che i due funzionari NA (De AR ed Arena) discutono dell'intervenuto accordo corruttivo e della tangente che sarebbe stata versata all'Arena;
e) esiti dell'intercettazione ambientale 21/1/2003, dalla quale si evince che il CC e il De AR, alla presenza dell'MO, fanno il punto della situazione e, dando per scontato che bisognava tacitare l'Arena con denaro, discutono dell'entità della somma da versare e dei tempi da osservare;
f) l'MO partecipò personalmente alla presa in consegna dei lavori di cui si discute e si attivò successivamente per risolvere i problemi insorti durante l'esecuzione degli stessi. Nonostante tale premessa, il Giudice distrettuale ritiene però non sufficientemente dimostrato il concorso dell'MO nel reato di corruzione e ravvisa nella condotta tenuta dal predetto una posizione di mera connivenza, penalmente irrilevante, perché non espressiva di una partecipazione psichica alla fase ideativa ed esecutiva del reato.
È evidente la contraddittorietà di tale discorso giustificativo, la cui conclusione non è in sintonia con i dati di fatto accertati e posti a base del percorso argomentativo seguito, i quali tutti accreditano, in modo convergente, l'ipotesi del concorso dell'imputato nel reato di corruzione contestatogli. Perché si abbia mera connivenza, sulla quale fa leva la sentenza impugnata, occorre che la persona non compia alcun atto di partecipazione materiale o psichica e mantenga un comportamento meramente passivo, mentre sussiste compartecipazione punibile allorquando consapevolmente si pone in essere una condotta che arrechi un contributo alla realizzazione del reato. Nel caso in esame, per quello che emerge dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, sembra versarsi nella seconda ipotesi, ove si consideri;
1) l'intervento attivo dell'MO presso il De AR per l'affidamento dei lavori, con la procedura della somma urgenza e in deroga alla prassi consolidata, al suo socio in affari CC;
2) la sua partecipazione alla soluzione di questioni relative alla fase esecutiva dei lavori e all'entità della tangente da versare all'Arena; 3) il suo interesse personale, in quanto socio di fatto del CC, all'appalto e agli utili che da esso sarebbero derivati;
4) la sua cointeressenza nell'attività d'impresa e, quindi, la sua necessaria autorizzazione agli esborsi connessi all'attività corruttiva.
Da tali elementi, ove difettino altri dati di fatto di segno contrario, dei quali non v'è traccia nella sentenza in verifica, vanno tratte le logiche conseguenze, alla luce del principio innanzi esposto.
È il caso però di precisare che, a fronte della esposta realtà, superfluamente il P.G. ricorrente evoca anche un presunto obbligo di garanzia gravante sull'imputato ex art. 40 c.p., comma 2, letto in relazione all'art. 2392 c.c.. Improprio, peraltro, è il richiamo a quest'ultima norma che - in verità - disciplina la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ed eventualmente la connessa responsabilità per reati societari;
non può ad essa farsi riferimento per supportare il giudizio di responsabilità penale in relazione al contestato reato di corruzione.
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla posizione processuale di MO ON, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà tenere conto, nel rivalutare il caso alla luce di tutte le risultanze istruttorie, dei rilievi di cui innanzi.
2- Infondato è il ricorso del P.G. nei confronti di CA OV.
L'assoluzione di costui dal delitto di truffa aggravata contestatogli riposa su una corretta gestione della legge penale sostanziale e su una motivazione persuasiva ed immune da vizi logici. Osserva, invero, la Corte che la segnalazione fatta dall'imputato all'ing. LI circa la non veritiera caduta di massi sulla SS n. 42 non determinò l'induzione in errore del funzionario preposto al relativo controllo. Il LI, infatti, a seguito di sopralluogo effettuato personalmente, riscontrò comunque, nella zona segnalata, una situazione di effettivo pericolo per la pubblica incolumità e, sulla base di tale diretta constatazione e a prescindere dalla falsa segnalazione ricevuta, decise di dare corso ai relativi lavori con la procedura della somma urgenza. Devonsi, quindi, escludere, per quanto emerge dagli atti, qualsiasi induzione in errore del pubblico funzionario, qualsiasi danno per la P.A., qualsiasi ingiusto profitto dell'imputato o di altre persone coinvolte nell'appalto.
3- Il ricorso di ZO PE è infondato e deve essere rigettato.
La posizione di tale imputato, chiamato a rispondere di turbata libertà degli incanti, con riferimento all'appalto dei lavori di illuminazione dello svincolo del Terminal 1 di EN, è analizzata e valutata in modo adeguato e logico dalla sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle risultanze processuali, da conto delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.
La prova della colpevolezza dell'imputato è integrata dagli esiti delle conversazioni telefoniche intercettate, oltre che dalle ammissioni di EL GI, EL AN e LA RI, responsabili dell'impresa appaltatrice "Almar Elettrotecnica" e coinvolti nell'illecita operazione. L'assegnazione dei lavori ai EL fu preventivamente concordata e, a tal fine, si fece ricorso all'espediente di bandire una gara "pilotata", inscenando una ricerca di mercato, con individuazione di ditte compiacenti da invitare per la partecipazione alla gara medesima. L'indicazione di tali imprese fu fatta, secondo gli accordi, dagli stessi EL al funzionario NA IG NI, altro concorrente nel reato.
A tale ricostruzione il ricorrente oppone l'omessa presa in considerazione dell'intero contenuto della conversazione telefonica intercettata il 29/10/2002, che evidenzierebbe la correttezza sostanziale del criterio di scelta del contraente da parte della P.A., secondo la previsione della c.d. "Legge Merloni", e conseguentemente l'indifferenza dal punto di vista penalistico della condotta posta in essere.
La pretesa sussistenza, infatti, di una "soglia di punibilità" si rivela, comunque, palesemente infondata, non assumendo rilievo che la citata legge abbia ampliato l'ambito di discrezionalità amministrativa nell'affidamento degli incarichi di esecuzione dei lavori inferiori a un certo valore economico. L'accresciuta possibilità di affidamento diretto implica motivata assunzione di responsabilità da parte degli amministratori e non autorizza a realizzare gare al solo fine di occultare, con fraudolento e simulato procedimento di concorrenza, le concrete scelte operate dai pubblici ufficiali in favore di determinati imprenditori.
Considerato che il dolo del reato di cui all'art. 353 c.p. è generico e consiste nella coscienza e volontà di turbare la gara ricorrendo a mezzi fraudolenti, correttamente la sentenza di merito ne ravvisa la sussistenza nel comportamento, cosi come innanzi ricostruito, dell'imputato.
Non va sottaciuto che la responsabilità del coimputato NI, concorrente nello stesso reato e raggiunto dallo stesso compendio probatorio, è stata definitivamente accertata con sentenza irrevocabile (cfr. sent. 4/11/2008 della Corte d'Appello di Milano e sent. 9/7/2009 di questa Suprema Corte). La condanna del ZO per un delitto commesso con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione esercitata comporta ai sensi dell'art. 31 c.p., come correttamente rilevato in sede di merito, la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, a nulla rilevando la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria corrispondente.
La durata della pena accessoria va correlata a quella della pena principale, secondo il criterio di ragguaglio previsto dall'art. 37 c.p.. La condanna del ZO al risarcimento dei danni in favore dell'NA nella misura equitativa di Euro 3.000,00 è conseguente all'affermata responsabilità penale per il delitto di cui all'art.353 c.p. contro la P.A.. La sentenza impugnata, ricostruendo la condotta tenuta dall'imputato e ravvisando nella medesima gli estremi del contestato illecito, implicitamente da conto anche dei risvolti risarcibili ad esso connessi. D'altra parte, deve considerarsi che il motivo di censura devoluto alla Corte territoriale sul corrispondente capo della sentenza di primo grado era generico e non teneva conto della circostanza che il danno era stato liquidato, in via equitativa, in misura talmente modesta da non richiedere una particolare giustificazione, una volta delineati i presupposti dell'an debeatur.
4- Anche il ricorso del NA è privo di pregio e deve essere rigettato.
I fatti oggetto di addebito non sono contestati e, d'altra parte, la sentenza impugnata evidenzia i molteplici e convergenti elementi di prova a dimostrazione della fondatezza della prospettazione d'accusa. La censura di erronea applicazione della legge penale e connesso vizio di motivazione in ordine alla qualificazione dei fatti come corruzione propria ex art. 319 c.p., piuttosto che come corruzione impropria ex art. 318 c.p. è palesemente infondata, non potendosi seriamente sostenere che l'attività funzionale posta in essere sia stata ispirata da una valutazione equilibrata e disinteressata della situazione concreta e, quindi, dall'esigenza di tutelare l'interesse della P.A..
Viene in rilievo, nel caso in esame, la dibattuta problematica sulla configurabilità della corruzione propria nell'esercizio dell'attività amministrativa discrezionale. Senza la necessità di affrontare il tema nella sua ampia estensione, ritiene la Corte che il Giudice a qua ha correttamente ravvisato nei fatti ascritti al NA gli estremi della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.
Sarebbe stata configurabile la corruzione impropria se l'adozione di determinati atti, nell'ambito dell'attività amministrativa discrezionale dell'NA nell'aggiudicazione dei lavori pubblici di cui si discute, fosse stata orientata a tutelare esclusivamente l'interesse pubblico, con l'effetto che detti atti sarebbero stati in ogni caso quelli posti in essere, a prescindere dall'illecita ricezione di denaro.
Nella situazione di sistematica violazione delle regole che caratterizzava la gestione dell'NA di Milano, con il ricorso abituale alle procedure della "somma urgenza" e della "indagine di mercato" tra un numero ristretto di imprese, quali strumenti deliberatamente e fraudolentemente utilizzati per aggirare le ordinarie procedure amministrative, allo scopo di assicurare l'assegnazione dei lavori ad imprese predeterminate e di impedire che potesse operare la concorrenza di altre, è evidente che la scelta, attraverso tale sistema, di una determinata impresa per effetto della ricezione o della promessa di denaro o di altra utilità integra la violazione dei doveri d'ufficio e, conseguentemente, il delitto previsto dall'art. 319 c.p., dovendosi escludere una disinteressata valutazione da parte dell'imputato della situazione concreta (in senso conforme, cfr. Cass, sez. 6, 9/7/2009, NI ed altri). Il reato di corruzione concorre formalmente con quello di turbata libertà degli incanti. Diversa è l'oggettività giuridica dei due reati: con il primo, s'intende proteggere l'interesse dell'Amministrazione alla fedeltà e all'onestà dei suoi funzionari e, quindi, i principi di corretto funzionamento, buon andamento e imparzialità nell'attività di amministrazione della cosa pubblica, posto che le indebite retribuzioni percepite o delle quali è accettata la promessa diffondono tra i cittadini la sfiducia nei pubblici poteri;
con il secondo, s'intende proteggere la libertà di partecipazione alla gara, la regolarità formale e sostanziale dello svolgimento della medesima, senza influenzarne o alterarne il risultato e compromettere il principio della libera concorrenza. In sostanza, la norma incriminatrice di cui all'art. 319 c.p. non esaurisce l'intero disvalore del fatto e non assorbe in sè anche il profilo relativo alla turbata libertà della gara.
I reati di cui ai capi 42 e 44 non sono prescritti, in quanto, essendo stati ritenuti in continuazione con il reato di cui al capo 17, la cui consumazione si è protratta fino al febbraio 2003, il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei, non è - ad oggi - interamente decorso. È il caso di precisare che, nella specie, deve trovare applicazione la disciplina previgente in tema di prescrizione, considerato che, alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 era stata già pronunciata la sentenza di primo grado.
5- Infondato, infine, è anche il ricorso proposto da AR SC. La sentenza impugnata, con valutazione in fatto non manifestamente illogica, perviene alla conclusione di colpevolezza dell'imputato, per avere accettato, nella sua qualità di geometra dell'NA addetto alla contabilizzazione dei lavori eseguiti per conto dell'Ente, l'indebita retribuzione di Euro 2.000,00, in relazione ad atti del proprio ufficio (liquidazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore per lavori eseguiti), dall'imprenditore MB QU. Tale conclusione è ancorata a precise emergenze processuali, quali la chiamata in correità operata da quest'ultimo, ritenuta motivatamente attendibile e riscontrata dal rinvenimento in casa dell'imputato della somma contante di Euro 9.500,00 e di un'agenda con annotazioni relative alla disponibilità di somme di denaro, dati oggettivi - questi - sintomatici, in difetto di una qualsiasi plausibile giustificazione in senso contrario, di una particolare predisposizione del medesimo imputato a riceversi illecite remunerazioni. Il discorso giustificativo è in linea con la regola di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3. La ritenuta attendibilità del chiamante in correità non può essere posta in dubbio dalle congetturali insinuazioni circa il condizionamento che il dichiarante avrebbe subito dallo stato di restrizione personale in cui versava.
Nè emergono ragioni per porre in dubbio l'esistenza di un rapporto di sinallagmaticità tra la prestazione del MB e la controprestazione del pubblico ufficiale, considerato che non si individua altra spiegazione plausibile al riguardo, che possa giustificare la legittimità della dazione.
La scelta del rito abbreviato ha comportato l'utilizzazione, ai fini della decisione, degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art.416 c.p.p., comma 2, consentendo così di attribuire ad essi quel valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del dibattimento. Rileva la Corte che, con tale scelta, l'imputato, come contropartita alla riduzione di pena, ha accettato l'utilizzabilità del materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini preliminari e, quindi, anche delle dichiarazioni rese dal MB, principale fonte di accusa. È vero che l'art. 111 Cost., comma 4 enuncia il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ma prevede anche, al quinto comma, il consenso dell'imputato tra i casi di deroga al principio stesso;
non v'è dubbio che tale consenso deve ritenersi implicito nella richiesta e nella conseguente ammissione al rito alternativo.
Il sospetto d'incostituzionalità avanzato al riguardo, nel corso della discussione orale, dalla difesa dell'imputato è, pertanto, manifestamente infondato.
6 - Al rigetto dei ricorsi del ZO, del NA e del AR consegue, di diritto, la condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.
Il ZO e il AR devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile s.p.a. NA e liquidate complessivamente nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di MO ON la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Rigetta il ricorso del P.G. nei confronti di CA OV;
rigetta parimenti i ricorsi di ZO PE, NA SC e AR SC, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre il ZO e il AR alla rifusione delle spese, che liquida nella complessiva somma di Euro 3.500,00 oltre accessoria in favore della parte civile s.p.a. NA. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2010