Sentenza 26 giugno 2002
Massime • 1
A norma dell'art. 138 cod. proc. civ., può considerarsi equipollente alla notificazione effettuata in mani proprie il rifiuto di ricevere la copia dell'atto soltanto se proveniente dal destinatario della notificazione medesima o dal domiciliatario (stante l'assimilazione, stabilita dall'art. 141, terzo comma, cod. proc. civ., tra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario); detta equipollenza non opera, pertanto, allorché il rifiuto provenga da persona che, non essendo stato reperito il destinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, alla ricezione dell'atto, sicché detto rifiuto comporta la necessità di eseguire le formalità prescritte dall'art. 140 cod. proc. civ., la cui omissione determina l'inesistenza della notificazione stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2002, n. 9325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9325 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IN CARBONE - Primo Presidente f.f. -
Dott. GI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GO VITRONE - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. STEFANOMARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AL, TA PO, MI DG, DE SA EO, CC ON, VO MI, UR TT, NZ ON, DE SI AL, UE GI, GN AL, RN CA LA, AN ON, DE IC GI, VA ST, VI NN, RC AL, AR GO, CI EP, CO UC, US SI, LI AV, CA LA, EN DO, GA LI, CA GI, LA TO, RO IN, DI AN, BO LU, BL MO, CMONTI AN, OR EP, NU MO, GO IN, AI AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO BIN, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
IE DELLO STATO, - SOCIETA DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LA CORBO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6911/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 25/01199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04102 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli Avvocati Roberto COLICA, per delega dell'avvocato Bruno COSSU, Nicola CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per inammissibilità, in subordine difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
affermazione della giurisdizione della corte dei conti.
Svolgimento del processo
I ricorrenti in epigrafe nominati impugnano per cassazione la sentenza del Tribunale di Torino, depositata in cancelleria il 25 gennaio 1999, con la quale, in sede di appello, è stata confermata la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta dai ricorrenti medesimi nei confronti della S.p.a. Ferrovie dello Stato, per ottenere l'accertamento del diritto al computo del loro trattamento pensionistico, con decorrenza fin dal momento dell'attribuzione, su di una base retributiva maggiore di quella effettivamente considerata dalla convenuta, perché inclusiva anche del cosiddetto assegno di confine.
Il ricorso è articolato sulla base di tre motivi di censura ed il suo esame è stato affidato alle Sezioni unite in relazione alla questione di un ipotetico difetto della giurisdizione ordinaria, in favore di quella della Corte dei conti, rispetto alle controversie in materia di pensioni erogate ai dipendenti della S.p.a. Ferrovie dello Stato (Cass., sez. un., 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1^ settembre 1999, n. 617;
Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618).
La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria il 25 gennaio 1999 e non risulta notificata.
Ai fini della valutazione della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, deve, dunque, farsi riferimento al termine annuale di decadenza di cui all'art. 327, primo comma cod. proc. civ., scadente, secondo il criterio di computo stabilito all'art. 155 cod. proc. civ. il 25 gennaio 2000, giorno corrispondente dell'anno successivo alla suddetta data di deposito. Risulta dagli atti che il giorno 25 gennaio 2000, l'Ufficiale giudiziario, recatosi presso il domicilio eletto dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato per il giudizio di merito e cioè presso il procuratore costituito, Avv., Vincenzo Garufi, dell'Ufficio Legale Territoriale Nord Ovest, ubicato in Torino, Via Sacchi, n. 3, non ha potuto provvedere alla notificazione del ricorso per cassazione ed ha testualmente precisato al riguardo: "...i dipendenti si rifiutano di ricevere l'atto dichiarando che non esiste più l'ufficio legale e pertanto gli atti devono essere notificati a Roma, Piazza della Croce Rossa".
Risulta altresì che la notificazione del ricorso è stata, successivamente, eseguita: a) il 5 febbraio 2000 al sunnominato Avv. Garufi, domiciliato per legge, ai sensi dell'art. 88 del r.d. n. 37 del 1934, presso la Cancelleria del Tribunale del Lavoro di Torino,
in funzione di giudice d'appello; b) il 9 febbraio 2000 alla S.p.a. Ferrovie dello Stato, presso il medesimo avvocato, con studio in Roma, Piazza della Croce Rossa, n.
1 - Divisione Trasporto Regionale delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - Funzione Legale;
c) ancora il 9 febbraio 2000 alla medesima società in persona dei legali rappresentanti pro tempore, nella sua sede di Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1.
Orbene, la Corte reputa ininfluente qualsivoglia indagine in ordine alla ritualità - quanto al luogo di esecuzione ed all'identificazione dei destinatari - di tali notificazioni, nonché in ordine alla documentazione depositata (con elenco notificato alla controparte, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 372 cod. proc. civ.) dai ricorrenti, al fine di sostenere siffatta ritualità.
Invero, anche si dovesse giungere ad affermare che le notificazioni suddette non potevano essere altrimenti eseguite, sta di fatto che delle medesime non può tenersi alcun conto, essendo esse tutte successive alla scadenza del termine in questione, insensibile ad ogni aspetto psicologico di scienza o di ignoranza del notificante (circa i luoghi di notificazione dell'impugnazione determinati dall'art. 330 cod. proc. civ. o l'eventuale modificazione dei dati a tal fine originariamente rilevanti, come il trasferimento del procuratore costituito o della stessa parte), ne' suscettibile di superamento al di fuori del caso (non ricorrente nella specie) espressamente previsto dal secondo comma dello stesso articolo 327. D'altra parte la controversia ha, fuor d'ogni dubbio, natura previdenziale, si da sottrarsi alla regola della sospensione dei termini in periodo feriale (Cass. 27 marzo 2001, n. 4372; Id., lo dicembre 2000, n. 15355; Id., 9 aprile 1998, n. 3690; Id., 21 marzo 1997, n. 2510; Id., 24 marzo 1995, n. 3478; ecc.), poiché il petitum sostanziale si identifica col rapporto pensionistico, del quale è appunto espressione il trattamento di quiescenza che si pretende dai ricorrenti di vedere maggiorato per effetto di computo su di una più ampia base di riferimento, come si è precisato in parte narrativa. Resta da stabilire se il rifiuto di ricevere la copia del ricorso costituente oggetto della notificazione tentata il 25 gennaio, nei termini risultanti dalla sopra richiamata relazione dell'Ufficiale giudiziario procedente, possa accreditarsi dell'effetto di equipollenza alla notificazione eseguita, sancito dall'art. 138, secondo comma, cod. proc. civ.. Lo scrutinio della questione non può che concludersi in senso negativo.
Il rifiuto rilevante ai fini suddetti è quello che provenga personalmente dal destinatario, essendo l'ipotesì disciplinata a proposito della notificazione in mani proprie di questi, come chiaramente emerge dalla citata norma di previsione, ovvero dal domiciliatario (persona espressamente indicata come titolare di siffatta qualità o capo dell'ufficio indicato nell'elezione di domicilio), state l'assimilazione che l'art. 141, terzo comma cod. proc. civ. stabilisce fra la consegna in mani proprie del destinatario e quella in mani proprie del domiciliatario: non opera, invece, quella equipollenza quante volte il rifiuto provenga da persona che - non essendo stato reperito il desinatario in uno dei luoghi di cui al primo comma dell'art. 139, primo comma, cod. proc. civ. - sia compresa nel novero di quelle tuttavia abilitate, ai sensi del secondo comma della medesima norma, alla ricezione dell'atto. Va, quindi, ribadito l'orientamento già espresso dalla Corte, secondo cui in tema di notificazione presso il domiciliatario, mentre il rifiuto di quest'ultimo di ricevere ratto non incide sul perfezionarsi della notificazione medesima, ai sensi degli artt 141 terzo comma e 138 secondo comma Cod. proc. civ., Panalogo rifiuto, proverdente da altre persone rinvenute nel domicilio eletto, che si trovino con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati dall'art. 139 Cod. proc. civ., comporta la necessità di eseguire le formalità
prescritte dall'art. 140 Cod. proc. civ., la cui omissione determina inesistenza della notificazione stesa (Cass. 2 giugno 1980, n. 3588). E rifiuto menzionato nella relazione del 25 gennaio è espressamente attribuito a "dipendenti" rinvenuti nell'ufficio, i quali, nel procedimento notificatorio ricoprono la posizione degli "addetti", ossia di coloro che, giusta l'esposta disciplina, non possono identificarsi neanche in caso di corrispondenza della sede dell'ufficio stesso col luogo del domicilio eletto dal procuratore costituito o dalla parte da lui rappresentata, con alcuna delle persone le quali, nei sensi sopra riferiti, sono le sole abilitate ad esprimere un rifiuto ininfluente ai fini del perfezionamento della notificazione.
Non rileva, ovviamente, l'avvenuta costituzione dell'intimata, atteso che è in discussione in ipotesi di decadenza, rispetto alla quale un siffatto comportamento non ha alcuna efficacia sanante, essendosi, col decorso del termine di legge, ormai verificato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, diversamente da quanto si verifica in caso di nullità della notificazione tempestivamente eseguita (Cass. 11 aprile 2000, n. 4601; Id., 3 febbraio 1999, n. 938; Id., 16 marzo 1996, n. 2203; Id., 19 novembre 1998, n. 11657). In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Attese le peculiarità della vicenda, rese palesi dalla documentazione prodotta da parte ricorrente in ordine al trasferimento del locale Ufficio legale della società resistente, la Corte reputa sussistenti giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2002