Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Nel rito speciale del lavoro va dichiarata l'inammissibilità dell'appello ove il ricorso sia stato depositato presso la cancelleria di giudice incompetente; ne' , a causa dell'intervenuto giudicato, il vizio può essere sanato dalla costituzione in giudizio dell'appellato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/1999, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN AV PP, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO COMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA, N^ 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO PASSARO, GIORGIO STARNONI, giusta delega in atti;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 150/96 del Tribunale di PATTI, depositata il 25/03/94, R.G.N. 1139/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/98 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del giudizio.
Con sentenza del 21 febbraio 1994, il Tribunale di TI ha, con decisione non definitiva, rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza con la quale il pretore aveva accolto la domanda proposta da LF AD IU allo scopo di conseguire l'assegno di invalidità.
Ha poi disposto con la medesima sentenza la prosecuzione del processo fissando un ulteriore udienza di trattazione. Il processo si è concluso con la sentenza definitiva del 19 dicembre 1994 di rigetto dell'istanza di concessione dell'assegno.
Quanto alla sentenza non definitiva, il Tribunale ha ritenuto l'appello dell'Inps ammissibile sebbene esso, depositato tempestivamente nella Cancelleria della Pretura di TI ( sentenza notificata il 9 luglio 1992 e deposito dell'appello il 6 agosto 1992), sia pervenuto alla Cancelleria del Tribunale dopo la scadenza del termine di trenta giorni.
Avverso la sentenza non definitiva - relativamente alla quale era stata tempestivamente fatta riserva di gravame - ed avverso la sentenza definitiva del Tribunale LF AD IU ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
L'Inps ha depositato procura.
Motivi della decisione
Premesso che il ricorrente appunta le proprie censure sulla sentenza non definitiva, con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., oltre che vizi della motivazione, sostenendo che l'appello proposto ex adverso avverso la sentenza pretorile doveva essere dichiarato inammissibile, per cui la sentenza non definitiva era errata ed andava cassata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, ritualmente proposta in sede di appello, stilla base di dite considerazioni, entrambe errate.
La prima è che è sufficiente per l'ammissibilità del gravame il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice a quo e non presso quella del Giudice competente, la seconda è che, essendosi l'appellato costituito , sia pure al solo fine di proporre l'eccezione, l'atto di appello aveva raggiunto il proprio scopo. Infatti , questa Corte ha insegnato, sulla scorta del dato legislativo testuale, che indica la cancelleria del giudice competente a conoscere gravame, che, ove il deposito non venga effettuato entro trenta giorni presso tale cancelleria, si verifica la perdita del diritto di impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Ciò in quanto il vizio non è sanato neanche dalla costituzione dell'appellato, proprio perché nel frattempo è intervenuto il giudicato (nn. 2203 del 16 marzo 1996 e 5048 del 4 settembre 1981 ). Ne segue che l'appello proposto dall'Inps contro la sentenza di primo grado va dichiarato inammissibile e la sentenza del Tribunale cassata senza rinvio, con la conseguente caducazione della successiva sentenza definitiva al sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. Gli altri due motivi, con cui si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 279 c.p.c. , avendo il Tribunale disposto la prosecuzione del processo con la medesima sentenza non definitiva e non con separata ordinanza ( secondo motivo) e violazione dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 e vizi della motivazione, avendo il
Tribunale mal interpretato le risultanze processuali ( terzo motivo), rimangono assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza anche relativamente al giudizio di appello.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri due.
Cassa senza rinvio la sentenza non definitiva impugnata e, conseguentemente, dichiara caducata quella definitiva ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. Condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello, liquidate in L.
1.600.000 complessive, di cui L.
1.000.000 per onorari, e del giudizio di cassazione, liquidate in L. 24.000, oltre a L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 1999