Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
Alla controversia avente ad oggetto il diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli è inapplicabile la sospensione feriale dei termini, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - con le relative conseguenze circa il decorso dei termini di impugnazione, anche ai fini della proposizione del ricorso per cassazione -, stante il carattere previdenziale di tale controversia, derivante dal fatto che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (istituiti con il R.D. 24 settembre 1940 n. 1949, e poi ulteriormente regolati da numerose successive disposizioni) è precipuamente finalizzata, in relazione alle peculiarità dell'attività lavorativa svolta nel settore dell'agricoltura, a costituire una certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali (per effetto dello svolgimento di tale attività per un numero minimo di giornate all'anno), essenziale ai fini della fruizione di dette prestazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC EL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato MIRAGLIA ANNA. CATERINA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINO ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 31/08/98, rep. N^. 30735;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 95/97 del Tribunale di LAGONEGRO, depositata il 20/03/97 R.G.N. 287/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SGROI per delega PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Lagonegro EL LU conveniva in giudizio il Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) lamentando di essere stata ingiustamente cancellata dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Senise per gli anni 1988, 1989 e 1990 e chiedendo che, previo accertamento della sussistenza dei relativi rapporti di lavoro subordinato, l'ente fosse condannato a effettuare nuovamente la sua iscrizione nei suddetti elenchi. Il convenuto si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda, la quale, accolta in primo grado, era però rigettata in sede di appello, a seguito di gravame proposto dallo SCAU, cui peraltro nel corso del grado era subentrato l'INPS. Il Tribunale di Lagonegro, per quanto ancora rileva, osservava, sulla base dei risultati della prova testimoniale, che la lavoratrice, se aveva provato l'esistenza, nei periodi in questione, dello svolgimento di attività lavorativa agricola subordinata, non aveva assolto l'onere probatorio su di lei gravante relativamente al dato quantitativo delle 51 giornate per ogni anno di riferimento.
Contro la sentenza d'appello, depositata il 20 marzo 1997, ha proposto ricorso per Cassazione la LU.
L'INPS si limitava a depositare la procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, i testimoni erano stati abbastanza precisi e, sebbene non fossero stati in grado di indicare l'esatto numero delle giornate lavorative effettuate, avevano riferito di periodi di attività e di frequenze settimanali tali da consentire la conferma dei dati risultanti dalle denunce dei datori di lavoro, tenute anche presenti l'estensione e la varietà colturale dei terreni delle varie aziende. In via pregiudiziale va rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per la tardività della sua notificazione, avvenuta a mezzo posta: come risulta dagli atti, le relative formalità sono state compiute dall'ufficiale giudiziario il 7 aprile 1998 e la notificazione si è perfezionata, con la consegna al destinatario della busta contenente l'atto, in data 14 aprile 1998. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata il 20 marzo 1997, alla data della notificazione del ricorso era ormai trascorso il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. Appare indubbio del resto il carattere previdenziale della presente controversia, che rende inapplicabile la sospensione feriale dei termini, a norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, anche nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 2510/1997; Cass. n. 6075/1997; Cass. n. 2203/1996; Cass. n. 3748/1995). Infatti l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli (istituiti con il r.d. 24 settembre 1940 n. 1949, e poi ulteriormente regolati da numerose successive disposizioni, tra cui in particolare il d.lgs.lt. 9 aprile 1946 n. 212, gli artt. 7 e 17 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, e l'art. 5 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638) è precipuamente finalizzata, in relazione alle peculiarità dell'attività lavorativa svolta nel settore dell'agricoltura, a, costituire una certificazione del diritto alle prestazioni previdenziali (per effetto dello svolgimento di tale attività per un numero minimo di giornate all'anno), essenziale ai fini della fruizione di dette prestazioni (cfr. il recente approfondimento della tematica compiuto dalle Sezioni Unite con la sentenza 26 ottobre 2000 n. 1133/SU). Stante la natura della controversia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001