Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 5066
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Sentenza 10 gennaio 2006

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Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art.431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche la procura speciale ai sensi del comma terzo dell'art. 337 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove tale atto per errore non sia stato di fatto inserito in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma cod. proc. pen., chiedendo che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia stato fatto, rimanendo insoddisfatto l'onere probatorio circa la dimostrazione del fatto processuale da parte di chi ne aveva interesse, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara di non doversi procedere per difetto di querela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 5066
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5066
    Data del deposito : 10 gennaio 2006

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