Sentenza 10 gennaio 2006
Massime • 1
Fra gli atti "relativi alla procedibilità" che, ai sensi dell'art.431 lett. a) cod. proc. pen., vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, rientra anche la procura speciale ai sensi del comma terzo dell'art. 337 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove tale atto per errore non sia stato di fatto inserito in detto fascicolo, la relativa questione può essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, ai sensi dell'art. 491, secondo comma cod. proc. pen., chiedendo che l'inserimento abbia luogo in tale sede. Ove neppure ciò sia stato fatto, rimanendo insoddisfatto l'onere probatorio circa la dimostrazione del fatto processuale da parte di chi ne aveva interesse, nessun equipollente può sostituire le formalità mancanti, onde correttamente il giudice del merito dichiara di non doversi procedere per difetto di querela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2006, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 10/01/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - N. 030400/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OL EL, N. IL 16/07/1946;
avverso SENTENZA del 13/05/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'annullamento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 13 maggio 2003, la Corte d'Appello di Milano, 4^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede, con la quale SO GE era stato condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di tre mesi di reclusione e L. trecentomila di multa, perché dichiarato colpevole di appropriazione indebita di due carrelli elevatori elettrici ricevuti in locazione finanziaria dalla Palladio Leasing s.p.a., fatto commesso in Milano nell'ottobre 1998. La Corte Territoriale riteneva che l'imputato, in quanto amministratore della L.U.K. s.r.l., era a conoscenza dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, perché la relativa raccomandata era stata ricevuta dalla società e, in ogni caso, egli non aveva mai allegato di non esserne stato informato, risultando la circostanza una mera ipotesi del difensore. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 336 c.p.p. e segg., in quanto la querela era stata proposta da persona non legittimata, perché la procura allegata conferiva una serie di poteri afferenti la possibilità di intraprendere azioni legali ma non di proporre querela;
- mancanza o manifesta illogicità della motivazione, perché l'unica raccomandata contenete la dichiarazione di risoluzione del contratto di leasing è quella indirizzata alla LUK s.r.l. c/o Dr. Poggi, il quale, come riferito dal teste Castello, non curava gli interessi della società. Per contro nessuna raccomandata era stata inviata alla sede legale della LUK s.r.l., sicché il ricorrente, ignorando la sopravvenuta dichiarazione di risoluzione del contratto, non intese esercitare sui beni quella autonoma signoria necessaria al fine di poter configurare il reato contestato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione dell'art. 336 c.p.p., al rilievo che la procura speciale conferita non contiene alcuno specifico riferimento alla possibilità di proporre querela, è inammissibile perché al fine di sostenere la fondatezza della deduzione indica un documento (la procura speciale per la proposizione della querela) che non risulta in atti (che contengono soltanto la procura per la costituzione di parte civile datata 23/03/1998, mentre quella per proporre querela, stante il riferimento contenuto in tale atto, è del 21/11/1997). Verosimilmente il documento (che l'atto di querela indica come allegato, in ossequio alla regola dettata dall'art. 122 c.p.p.) è rimasto inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero, ma il ricorrente non ne ha prodotto copia ne' ne ha chiesto l'acquisizione. A norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2, sono oggetto di prova anche i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, fra i quali va inclusa la prova dell'esistenza dei poteri in capo al procuratore speciale nominato per proporre la querela. Ne consegue che, se è pur vero che l'art. 491 c.p.p., comma 2, non determina alcun effetto preclusivo riguardo agli atti, quali quelli relativi alle condizioni di procedibilità, che dovrebbero far parte del fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 431 c.p.p. (cfr. Corte Cost. 03/07/1998 n. 248), permane l'obbligo di produzione in capo a chi abbia interesse alla acquisizione, stante la natura probatoria, a fini procedurali, della procura speciale per proporre querela.
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte Territoriale erroneamente ritenuto che almeno una delle raccomandate trasmesse dalla Palladio Leasing s.p.a. è pervenuta alla società di cui il ricorrente era legale rappresentante, è dedotto in maniera inammissibile, perché sostanzialmente denuncia travisamento del fatto e al fine di farlo constatare sollecita un controllo sugli atti non consentito in questa sede. Nel giudizio di legittimità non è deducibile il vizio di travisamento del fatto, inteso come ipotesi di contrasto tra le argomentazioni del contesto motivazionale e gli atti processuali;
il controllo demandato alla Corte di Cassazione ha ad oggetto l'accertamento della mancanza e della illogicità manifesta della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e non può esplicarsi in indagini extratestuali dirette a verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove, costituenti dati fondanti della decisione, siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo (Cass. Sez. 1^, 10/01-10/02/2000 n. 94). Tale vizio in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 c.p.p., lett. e). L'accertamento di esso richiede pertanto la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione al Giudice del precedente grado di impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa a sua volta desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quagli elementi siano stati valutati, in modo che il vizio si possa eventualmente tradurre in mancanza o manifesta illogicità della motivazione (Cass. S.U. 30 aprile 1997, Dessimone e altri).
3. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 600,00, equa in ragione dei motivi di inammissibilità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 600,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006