Sentenza 29 novembre 2000
Massime • 1
La pena, già sostituita con la semidetenzione o con la libertà controllata e riconvertita in detentiva, per effetto dell'inosservanza delle relative prescrizioni, a norma dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, va calcolata, per la parte residua, non dal momento della violazione, bensì da quello del provvedimento di conversione, pena, in caso contrario, la inammissibile duplicazione della sanzione nel periodo intercorrente tra la prima e il secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2000, n. 9589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9589 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 29/11/2000
1. Dott. ANTONIO MARCHESE Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIORGIO SANTACROCE Consigliere N. 6815
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ENRICO DELEHAYE Consigliere N. 12561/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- MI CA, nato a [...] il 15marzo 1978,
avverso l'ordinanza emessa il 2 febbraio 2000 dal Tribunale per i minorenni di Lecce in funzione di Tribunale di sorveglianza;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede, limitatamente alla determinazione della pena detentiva sostituita, l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata;
- Considerato in
FATTO
Con ordinanza del 2 febbraio 2000, il Tribunale per i minorenni di Lecce, in funzione di Tribunale di sorveglianza, rilevato che CA LS, già condannato, con sentenza emessa il 2 giugno 1997 dal Giudice per l'udienza preliminare dello stesso Tribunale per i minorenni alla pena di sei mesi di reclusione, convertita nella libertà controllata per la durata di un anno, aveva violato ingiustificatamente e reiteratamente, per quasi due mesi, e perciò in modo grave, una delle prescrizioni impostegli, presentandosi presso la stazione dei carabinieri di Carmiano con un ritardo di oltre due ore e mezza oltre l'orario concordato, ha convertito, a decorrere dalla prima violazione (7 novembre 1999), la parte restante della sanzione sostitutiva (undici mesi e ventisei giorni) nella pena detentiva sostituita di cinque mesi e ventotto giorni di reclusione. Avverso tale decisione, il LS ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
DIRITTO
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene:
1. che il Tribunale non ha eseguito la doverosa valutazione diretta ad accertare se la violazione commessa fosse tale da rivelare l'inidoneità della sanzione sostitutiva ad assecondare un efficace reinserimento del condannato;
2. che, in ogni caso, la misura della sostituita pena detentiva era stata erroneamente determinata.
La prima censura è infondata.
Il Tribunale, invero, senza incorrere in palesi vizi di motivazione, ha verificato le giustificazioni addotte ed ha comunque rilevato una concreta ed effettiva violazione della prescrizione imposta, sicché doveva necessariamente disporre ai sensi dell'art. 66. È fondata, invece, la seconda censura.
Ed invero, questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. I^, sent. n. 4181 del 21 novembre 1994, ric. De Riu) che la disposizione di cui all'art. 66 della legge 24 novembre 1981 n. 689 secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata comporta la conversione della restante pena nella pena detentiva sostituita, va interpretata nel senso che la pena riconvertita in detentiva debba essere calcolata non con riferimento alla data della violazione, bensì valutandosi quale momento iniziale il provvedimento di conversione, con deduzione della restante pena sostituita che nel frattempo sia già stata espiata. Ciò perché una diversa interpretazione, che consentisse il calcolo della pena riconvertita dal momento della violazione, comporterebbe a carico del condannato una inammissibile doppia espiazione di pena e cioè di quella sostitutiva che prosegue nelle more tra la violazione ed il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza e di quella detentiva in cui la prima, pur già espiata, verrebbe ad essere convertita per il calcolo fatto dal momento della violazione. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della pena sostituita, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al Tribunale per i minorenni di Lecce.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza della pena sostituita e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale per i minorenni di Lecce.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001