Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
04703/0 1 REPUBBLICA I L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Vendita - pets. SEZIONE SECONDA CIVILE pefaniente - MovaComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 17915/98 Dott. Ugo GGO Consigliere Cron. 10120 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere Rep. 1632 1 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 10/01/01 Dott. Francesco Paolo FIORE - Consigliere ha pronunciato la seguente ༢: * studio dal IL SOLE 24 ORE.. S E NTENZA per dinit 6000 sul ricorso proposto da: GG RO, LO MO CE, elettivamente CANCELLERIA domiciliati in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato IELO ANTONIO, che li difende unitamente all'avvocato PANEPINTO FRANCESCO, giusta delega in atti;
4005190 ricorrenti
contro
COINFASA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo liquidatore, Rag. GAROZZO LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 9, presso lo studio 2001 dell'avvocato PERI G, che lo difende unitamente *24 all'avvocato GIACOMELLI SANDRO, giusta delega in atti;
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia esecutiva dal Sig. PERT avversO la sentenza della Corte d'Appello di BOLOGNA, per diritti + 2000+ ŷ -1 GIU 2001 depositata il 26/05/98; il IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Consigliere Dott. Olindo DIRITTI SCHETTINO;
udito l'Avvocato Francesco PANEPINTO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
BB477643 udito 1'Avvocato Sandro GIACOMELLI, difensore del BB477644 BB477641 resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
BB477642 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 10 0 Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per LANC l'inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso. AX170252 AT980325 AT980324 -2- R.G. N. 17915/98 Oggetto: Vendita-prezzo-pagamento-prova. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 26 maggio 1998 la corte di appello di Bologna ha rigettato l'appello di IG CA e Lo AC CE avversO la sentenza del + tribunale della stessa città in data 2-27 aprile 1996, con la quale, rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta società di fatto Molino San Giuseppe, di IG e Lo AC, quel giudice aveva statuito che gli interessi dovuti all'attrice COINFASA s.r.l. erano solo quello legali e che la merce non pagata era di importo corrispondente a quanto indicato dalla parte attrice;
aveva condannato ' pertanto, la convenuta società di fatto a pagare la complessiva somma di lire 61.437.482, corrispondente a capitale ed interessi calcolati fino al 30-9-1993, oltre Join agli interessi legali da quella data al saldo e, compensate le spese di lite per una metà, aveva condannato la stessa a pagare la residua metà. La corte di appello ha motivato la sua decisione, per la parte che ancora qui interessa in relazione ai motivi di ricorso, ricordando che le 2 matrici di assegni di conto corrente, prodotte in fotocopia dagli appellanti, da cui si dovrebbe ricavare la prova dell'avvenuto pagamento alla Coinfasa delle forniture per cui è causa a prescindere dal rilievo che gli assegni sono indicati per complessive lire 104.000.000, mentre la somma aritmetica dei singoli titoli è pari a lire 134 milioni -1 non possono essere prese in considerazione, in quanto prodotte in primo grado a fase istruttoria già esaurita ed a consulenza tecnica già espletata;
né, d'altra parte, gli appellanti avevano contestato le conclusioni, a loro sfavorevoli, alle quali era giunto il c.t.u., e tanto meno avevano fornito spiegazioni della tardiva produzione dei documenti. La stessa corte ha, poi, osservato che l'importo complessivo di oltre 134 milioni di lire portato dagli assegni è di gran lunga superiore a quello delle forniture risultate non pagate (42 milioni), per cui deve supporsi che altri e diversi rapporti siano intercorsi tra le parti, che nulla hanno a che vedere con quelli oggetto di causa, e che, ad ogni buon conto, essendo decorsi oltre dieci anni dall'asserita data di pagamento dei titoli, le banche trattarie, cui andrebbe rivolta la richiesta 3 di esibizione degli stessi, non potrebbero comunque evaderla, in quanto non ne sono più in possesso. Una volta assodato, dunque, che la prodotta documentazione non è di per sé idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento del debito e che l'istanza ex art.210 c.p.c. deve essere rigettata, per il motivo ora accennato (impossibilità delle banche di dare riscontro all'ordine di esibizione), ne consegue, per il giudice di appello, che anche le ulteriori richieste istruttorie degli appellanti (testimonianze), che nella materiale esistenza dei titoli trovano il loro necessario presupposto e la stessa ragion d'essere, sono inammissibili. sentenza IG Ricorrono per la cassazione della deducendo due CA e Lo AC CE, controricorso la motivi di учка ; resiste con COINFASA s.r.l. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, rag.Garozzo Luca, con sede in Bologna. Di MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: 1) violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., in relazione all'art. 115 c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento all'immotivato rigetto delle istanze - richiesta di informativa bancaria, istruttorie interrogatorio formale del legale rappresentante della società Coinfasa, prova testimoniale sulle stesse circostanze -, già regolarmente avanzate nel giudizio di primo grado;
in particolare, la richiesta di informativa alle banche era stata fatta anteriormente ai dieci anni previsti dall'art.2220 c.C., per cui la corte di appello non avrebbe potuto affermare, per rigettare la richiesta, che le banche non sarebbero state più in possesso del titoli, per il decorso del tempo previsto dalla legge per la conservazione delle scritture contabili. 2) Violazione dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 115, 228 e 244 c.p.c. e 2727 c.c., per immotivato rigetto, indipendentemente dalla non accolta richieta di informativa alle banche, dell'istanza per l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Coinfasa, volto provocare la confessione evidentemente a estinzione del debito, nonché dell'avvenuta della dedotta prova testimoniale, finalizzata al raggiungimento dello stesso risultato. 5 Il ricorso è infondato. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizi di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla statuizione della corte di appello, con cui non sono stati ammessi gli ulteriori mezzi istruttori da loro richiesti nel giudizio di primo grado. La censura non ha pregio, in quanto quel giudice ha fornito, invero, ampia, logica e convincente spiegazione delle ragioni per le quali ha ritenuto dover disporre un supplemento di di non istruttoria, volta, secondo la prospettazione degli appellanti, a provare che essi avevano estinto il loro debito verso la Coinfasa s.r.l. E' scritto, infatti, in sentenza che soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, e dopo che si era esaurita la fase istruttoria del giudizio di primo grado, con l'assunzione di testimonianze e l'espletamento di consulenza tecnica, gli odierni ricorrenti produssero, in fotocopia, cinque matrici di assegni di conto corrente, per il complessivo importo di lire 134.000.000, assumendo di poter provare, a mezzo di quelle, l'avvenuta estinzione del loro debito verso la Coinfasa, sol che il giudice avesse disposto l'acquisizione dei relativi 6 titoli esistenti presso le banche trattarie, avesse convocato il c.t.u. per fare accertare se gli stessi fossero stati conteggiati nella contabilità della Coinfasa, ed avesse ammesso, infine, prova per interrogatorio e per testi in ordine all'avvenuto pagamento dei titoli medesimi. Senonchè, а prescindere dal diniego opposto dal giudice alla richiesta di ordinare alle banche di esibire i titoli, motivato con il fatto che gli dall'epoca in stessi, essendo decorsi dieci anni cui sarebbero stati pagati, non si sarebbero più trovati in possesso delle banche, in quanto già - diniego ritenuto dai ricorrenti eliminati assolutamente ingiustificato -, sta di fatto che la corte territoriale ha dato debito conto del suo maturato convincimento, circa la inidoneità degli ulteriori mezzi istruttori, tardivamente dedotti, a fondare l'assunto di IG e Lo AC, relativo all'asserito pagamento da loro effettuato delle somme pretese dalla Coinfasa, evidenziando come il contrario, cioè il mancato pagamento, fosse già risultato dalle assunte testimonianze e, soprattutto, dall' "indagine completa e minuziosa sull'intero rapporto commerciale intercorso tra le due società dal 1979 al 1982", espletata dal 7 c.t.u., all'esito della quale n nessuna contestazione" era stata mossa dai debitori, odierni ricorrenti. corte bolognese ha ritenuto, in altri termini, La con motivazione che non offre il fianco alle critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza cui fa da supporto, che dalla valutazione complessiva delle risultanze processuali era emersa inconfutabilmente l'esistenza del debito dei ricorrenti stessi verso la Coinfasa. E, tuttavia, non ha mancato di ricordare, ad integrazione della motivazione già di per sè esauriente, e con specifico riferimento alla tardiva richiesta di ordinarsi alle banche l'esibizione dei titoli comprovanti il preteso pagamento del debito, che, avuto riguardo, comunque, alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico ed alla mancanza di contestazioni, in merito, da parte dei debitori, appariva "inammissibile che pagamenti per un importo tanto rilevante siano sfuggiti all'indagine del consulente, oltre che all'attenzione della parte interessata"; e che, inoltre, "l'importo complessivo di oltre 134.000.000 di lire portato dagli assegni è di gran lunga superiore a quello delle forniture risultate non pagate (42.000.000), 8 e, quindi, non è ad esso corrispondente, cosicchè nell'ipotesi più favorevolesi dovrebbe supporre, agli appellanti, il caso dell'esistenza di altri e diversi rapporti tra le parti, che nulla hanno a che fare con quelli oggetto della presente causa. " Considerazioni, queste, che denotano come il convincimento del giudice di appello, chiaramente espresso in sentenza, circa la mancata estinzione del debito di IG e Lo AC verso la Coinfasa, si sia formato a seguito dell'approfondito esame e dell'attenta valutazione di tutti gli elementi di giudizio offerti dalla compiuta istruttoria, e come la decisione finale, aderente alle emergenze processuali, non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata, anche nell'ipotesi che fossero stati rinvenuti presso le banche gli assegni ad corrispondenti alle matrici prodotte, istruttoria già compiuta, dai ricorrenti. Quanto al secondo motivo, peraltro chiaramente connesso al primo, deve evidenziarsi la genericità e, quindi, l'inammissibilità della censura con lo stesso rivolta alla sentenza impugnata, in quanto, mancando, nel ricorso, l'indicazione specifica delle circostanze in ordine alle quali era stato deferito l'interrogatorio formale ed era stata 9 dedotta la prova per testi, e non essendo stata prospettata, inoltre, la decisività dei mezzi istruttori predetti, rispetto a quelli già assunti e valutati dal giudice di merito, non è consentito, in questa sede, sottoporre ad esame la criticata statuizione della corte di merito, sorretta da logico-giuridici, di motivazione immune da vizi rigetto della richiesta di ammissione di ulteriori 60000 prove (Cass.n.9208/95;n.9928/94). 310000 Il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese, liquidate in lire 227.200, oltre a lire 4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Gaetano Garofalo) felting Ca n Conta 2001 : A M AG O 0 R 0 4 E 0 N . T e IL CANCELLERE C1 i MAG. r A 0 DELLE 1 e R S T 3 a o l Francesco Catania . t i IN S o m d UFFICIO i e t c S in DEPOSITATO IN CANCELLERIA d a e e l o r n 5 t a A e 30 MAR. 2001 a e r v o 4 t t t n is e i n 4 Roma v g r g i IL CANCELLIERECT e e ir e 3 S D e R c li 2 b e a r R s . n t p . o M p s r. e D R (ROMA 10