Sentenza 12 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/2002, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
UD. 18.01.2002Reg. Gen. N. 20724/1999 305 2 1 6/02 IN NOME DEEPOPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE 55 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Crou. 16046 Dott. Roberto TRIOLA Consigliere Consigliere Rep. 1170 Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 20724/1999 del R.C. AA.CC. Oggetto: Apposizione proposto da di termine. AT AR ved. AGOSTINI, elettivamente domici- liata in Roma, via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avv. €0,77 L1500 Patrizia Properzi, rappresentata e difesa dall'Avv. Villeado CANCELLE Craia come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE 6042466
contro
EREDI DI PAET EMILIO: BUCCI LILIANA, PA- G042467 ET SS e PAET TO. 72/02 INTIMATI per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di An- cona n. 416/98 del 21.10.1998 / 06.11.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.01.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Patrizia Properzi per delega dell'Avv. Villeado Craia. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 09.05.1972, IL Pa- squaletti, proprietario di un fondo sito in Cupramarittima confinante con altro fondo di proprietà di RI TO, chiedeva al Pretore di Ripatransone l'accertamento dell'esatta linea di confine e l'apposizione dei termini. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano espletate due c.t.u., la prima effettuata dal geom. ET e la seconda dal geom. IZ, il Pretore dichiarava la propria in- competenza per valore e rimetteva le parti davanti al Tribunale di Fermo, ove la causa veniva ritualmente riassunta. Il Tribunale, in accoglimento della domanda del SQ, dichiarava che la linea di confine era quella accertata dal c.t.u. geom. IZ e disponeva l'apposizione dei termini in confor- mità. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Ancona con la sentenza (n. 416/98 del 21.10.1998 / 06.11. 1998) ora impugnata. Dopo aver osservato che la relazione del c.t.u. geom. IZ non brillava per compiutezza e chiarezza espositiva, riteneva la Corte d'appello che nonostante ciò le conclusioni a cui era pervenuta risultavano sostanzialmente esatte. Tanto si desu- meva proprio dal raffronto con la prima consulenza d'ufficio del geom. ET, la quale si basava sì su un esame dei titoli di acquisto della proprietà ma in modo del tutto incompleto ed errato, essendo stata dedotta l'appartenenza alla TO della part. n. 129 in contestazione in base alla mera sovrappo- sizione tra le mappe del nuovo e vecchio catasto. Mentre, in- vece, i dati assunti dal geom. IZ si basavano non solo sui certificati catastali ma anche sui titoli di proprietà, nonché sugli accertamenti del Pretore di Ripatransone di cui alla sentenza 29.11.1923 che dava atto della transazione rag- giunta dalle parti sulla base della consulenza d'ufficio allora redatta dal geom. Perassi. La Corte d'appello disattendeva poi la richiesta della Tor- quati di dimostrare attraverso testimonianze di avere sempre posseduto, anche tramite i danti causa, la part. n. 129, poiché tale richiesta, già formulata in primo grado, era stata rigettata in quanto era emerso che dal 1923 in poi l'appartenenza di 3 tale particella era stata sempre in contestazione tra le parti, sicché era da escludere il requisito del possesso pacifico. Poi- ché tale punto non aveva formato oggetto di censura, riteneva la Corte d'appello inammissibile la prova testimoniale che tale punto mirava a contestare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RI TO in base a due motivi. Gli eredi di IL SQ non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, deducendo contraddittorietà della mo- tivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente censura l' impu- gnata sentenza per l'utilizzo di elementi contrastanti, per di- fetto di corretta valutazione delle risultanze probatorie e per insufficienza di giudizio critico espresso nel raffronto dei con- trastanti elaborati peritali, in ordine ai criteri da seguire per la determinazione delle rispettive proprietà e dei confini, anche con riferimento all'art. 950 c.c.. In particolare la ricorrente as- sume che le argomentazioni della Corte d'appello non sarebbe- ro né convincenti né esaurienti allorché ha criticato la perizia del ET e condiviso quella del IZ. Infatti nell'affermare che: a) il ET avrebbe dovuto "per compiutezza” eseguire identico riscontro catastale sulla proprietà Mora-SQ (sovrapposizione delle mappe), la Corte d'appello avrebbe do- vuto e potuto porre rimedio a tale manchevolezza disponendo 4 un supplemento di perizia;
b) la sovrapposizione delle mappe non sarebbe stata sufficiente senza la preventiva verifica della corrispondenza dei punti di allineamento tra vecchio e nuovo catasto, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che in realtà il geom. ET aveva regolarmente effettuato tale ope- razione. Viceversa, nel condividere la tesi del IZ affer- mando che “i dati catastali assunti dal geom. IZ corri- spondono dunque ai contenuti dei titoli di proprietà", la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare che in realtà il IZ aveva escluso che i dati catastali potessero valere a risolvere la con- troversia, tant'è che era andato alla ricerca di un confine reale, cadendo però in contraddizione circa lo spostamento della strada, per effetto di smottamento del terreno, e individuazio- ne della stessa quale confine di proprietà. In altri termini la Corte d'appello avrebbe dovuto: 1) dispor- re la rinnovazione o integrazione della c.t.u. con piena confer- ma delle conclusioni del geom. ET;
2) tener conto della documentazione in atti e del fatto che la strada esistente nel 1923, presa quale riferimento per la determinazione della linea di confine, passa ancora oggi in corrispondenza del confine con la part. n. 129 ed attribuire tale particella alla TO.
1.1. Il motivo è infondato perché l'insieme delle doglianze su elencate, sotto l'apparente aspetto di contraddittorietà della motivazione nonché di una labile e poco convincente violazio- 5 ne dell'art. 950 c.c., impinge diffusamente ed intensamente nel merito della controversia ed imporrebbe a questa Corte di le- gittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fon- datezza, una cognizione analitica e penetrante dei “fatti” di causa, delle indagini peritali e delle allegazioni probatorie ac- quisite agli atti del processo. Il dedotto vizio motivazionale non ricorre perché l'impu- gnata sentenza ha spiegato per quali ragioni era da condivide- re la perizia del geom. IZ rispetto a quella del geom. Lau- reti, atteso che quest'ultima si basava si su un esame dei titoli di acquisto della proprietà ma in modo del tutto incompleto ed errato. Infatti l'appartenenza in proprietà alla TO della part. n. 129 in contestazione era stata dedotta dalle vecchie risultanze catastali e dalla mera sovrapposizione tra le mappe del nuovo e del vecchio catasto, mentre compiutezza d'indagi- ne esigeva che identico riscontro catastale venisse effettuato. anche sulla proprietà Mora poi SQ, per cui appariva alquanto semplicistica la sovrapposizione delle mappe, com- piuta senza verificare se i punti di allineamento tra vecchio e nuovo catasto fossero identici. Inoltre, come ritenuto dal Tri- bunale e come risultava dai certificati storici rilasciati dall'UTE di Ascoli Piceno, all'atto dell'impianto del nuovo catasto terreni la part. 129 era stata intestata a Mora Nazzareno. La medesi- ma particella risultava poi oggetto dell'atto d'acquisto fatto dal 6 SQ con rogito IC 30.9.1971 da Mora Marino, avente causa da Mora Nazzareno. Mentre a fondamento dell' acquisto della TO la consulenza del geom. ET pone- va due rogiti notarili (uno del 28.1.1894 e l'altro del 6.1.1985) che non offrivano certezza alcuna della comprensione della suddetta fascia di terreno n. 129. I dati, invece, assunti dal geom. IZ corrispondevano ai contenuti dei titoli di pro- prietà e la linea di confine da essi desunta risultava collimare con quella accertata dal Pretore di Ripatransone con sentenza 29.11.1923 che dava atto della transazione raggiunta dalle parti sulla base della consulenza d'ufficio allora redatta dal geom. Perassi. A tutto ciò la ricorrente TO oppone inammissibilmente la propria interpretazione dei fatti, contestando, sotto il profilo della inadeguatezza o contraddittorietà della motivazione, il ri- sultato e le conclusioni dell'accertamento giudiziale della sen- tenza d'appello, in particolare deducendo, con una analitica disamina in punto di fatto, le ragioni per cui determinati ele- menti probatori (come la strada già esistente nel 1923 e consi- derata quale riferimento per la determinazione del confine) _ avrebbero dovuto essere diversamente valutati dai giudici di merito e condurre ad una diversa decisione. Al riguardo è sufficiente ricordare che l' interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle 7 prove ritenute idonee alla formazione del proprio convinci- mento, sono riservate al giudice di merito e costituiscono ac- certamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sor- retto, come nella specie, da adeguata motivazione, scevra da vizi logici e giuridici. Né colgono nel segno tutte le altre considerazioni perché si risolvono in critiche inammissibili circa la rinnovazione o inte- grazione della c.t.u., rientrando ciò nel potere discrezionale del giudice di merito, ovvero in affermazioni apodittiche circa l' omessa considerazione dello stato dei luoghi e dell'ubicazione della strada, ma non nella dimostrazione dell' esistenza dei denunciati vizi motivazionali della sentenza. Infine non sussiste neppure la denunciata violazione dell' art. 950 c.c. perché la linea di confine è stata determinata in relazione alle prove ritenute attendibili, con riferimento non solo alle mappe catastali ma anche ai titoli.
2. Col secondo motivo la ricorrente, deducendo insufficiente e carente motivazione in ordine alla rilevanza delle prove e alla loro ammissibilità, in riferimento all'art. 346 c.p.c., si duole che l'impugnata sentenza abbia ritenuto non riproposta l' ec- cezione di usucapione e inammissibile la prova testimoniale.
2.1. Anche tale motivo è infondato. Non è vero che la Corte d'appello ha ritenuto non riproposta l'eccezione di usucapione, ma proprio in base al fatto che tale 8 eccezione era stata riproposta ha rilevato come la dedotta pro- va testimoniale era inammissibile e, comunque, irrilevante at- teso che era passato in giudicato, per non essere stato impu- gnato, il punto che la part. n. 129 era stata sempre in conte- stazione tra le parti fin dal 1923, per cui era da escludere il requisito di un possesso pacifico utile per l'usucapione. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va quindi riget- tato. Nulla in ordine alle spese processuali poiché gli intimati non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 18 gennaio 2002. Franco Santorin IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 1.2 APR 2002 IL CANCELLIERE. C1 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 27 12 1097 129,11 03. Iscritto a 3099 Art. n. 456T ма TOT. 16010