Sentenza 2 aprile 2008
Massime • 1
Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16740 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 02/04/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 995
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 027791/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di URBINO;
nei confronti di:
1) LS LE, N. IL 07/08/1975;
avverso ORDINANZA del 15/05/2007 TRIBUNALE di URBINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola. Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Urbino, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta del P.M. di rettificare una precedente ordinanza con la quale il medesimo giudice aveva ridotto il beneficio dell'indulto concesso a OL EL, in conseguenza del riconoscimento di un periodo di custodia cautelare e di arresti domiciliari presofferti per un totale di mesi 5 e giorni 27. Osservava che ai sensi dell'art.137 c.p., comma 1, tale carcerazione doveva essere detratta dalla durata complessiva della pena da espiare, sia essa detentiva che pecuniaria e precisamente poteva essere detratta per mesi 4 dalla pena detentiva e per i restanti 57 giorni, convertiti ai sensi dell'art. 135 c.p., come detrazione dalla pena pecuniaria in modo da poter beneficiare per intero dell'indulto sulla pena residua di anni 3 di reclusione e Euro 9.760,00 di multa.
Avverso la decisione presentava ricorso il P.M. e deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto di poter commutare, sulla base del presofferto, non solo la pena detentiva ma anche quella pecuniaria, mentre invece l'art. 137 c.p. consentiva che il presofferto potesse applicarsi o a quella detentiva o a quella pecuniaria ma non congiuntamente, e comunque si trattava di una operazione che non poteva fare il giudice dell'esecuzione ma solo il P.M..
Il condannato presentava una memoria di adesione alla tesi sostenuta dal giudice dell'esecuzione ed in particolare riteneva legittimo utilizzare il presofferto per ridurre sia la pena detentiva che quella pecuniaria, previo ragguaglio, e che fosse competenza del giudice dell'esecuzione provvedere ai sensi dell'art. 657 c.p.p.. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Deve in primo luogo rilevarsi che la decisione del giudice dell'esecuzione è intervenuta a seguito di procedimento in camera di consiglio partecipata, per cui nessuna nullità si è verificata (Sez. 1, 4 novembre 1997 n. 6168, rv. 209134). Inoltre è possibile che l'istanza di fungibilità del presofferto venga rivolta direttamente al giudice dell'esecuzione, quando costui risulti investito ai sensi dell'art. 666 c.p.p. di una questione attinente all'esecuzione, come nel caso di specie in cui la decisione definitiva di merito non poteva aver riconosciuto l'esistenza del presofferto (Sez. 14 dicembre 2000 n. 5353, rv. 218085). Quanto al merito della questione deve rilevarsi che l'applicazione dell'indulto deve avvenire in modo da assicurare un beneficio effettivo all'imputato e, pertanto, le norme debbono essere interpretate nel senso di garantire che l'imputato possa beneficiarne nella sua massima estensione;
ne consegue che, in presenza di un periodo di pena presofferto, esso può essere computato parte alla pena detentiva, parte a quella pecuniaria in modo da consentire al condannato di usufruire per intero del limite massimo del condono. In tal senso la giurisprudenza di legittimità si era già espressa in relazione ad altro istituto e cioè la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, 30 novembre 1993 n. 1371, rv. 196511), prevedendo in capo al condannato la facoltà di chiedere il computo del periodo di custodia cautelare parte per la pena detentiva, parte per quella pecuniaria. A ciò deve aggiungersi che la lettera della norma di cui all'art.657 c.p.p., che prevede al comma 1 lo scomputo della pena presofferta dalla pena detentiva e al comma 3 la possibilità di operare lo scomputo, previo ragguaglio, dalla pena pecuniaria, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2008