Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16740
CASS
Sentenza 2 aprile 2008

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Al fine di consentire all'imputato di beneficiare dell'indulto nella massima estensione possibile, il periodo di custodia cautelare presofferto può essere computato in parte per la pena detentiva e in parte per la pena pecuniaria, non ostandovi la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen., che, pur prevedendo al primo ed al terzo comma la possibilità di imputare il presofferto all'uno e all'altro tipo di pena, non esclude la possibilità di combinare le due operazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2008, n. 16740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16740
    Data del deposito : 2 aprile 2008

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