Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1945
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Il riconoscimento del diritto di credito da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, puo consistere in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento di riconoscerlo, ovvero concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore e, conseguentemente, deve escludersi che il pagamento di una somma a titolo di acconto di un eventuale maggior debito abbia efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto esso non comporta il riconoscimento, neppure implicito, dell'entita del debito residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1945
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1945
    Data del deposito : 10 febbraio 2003

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