Sentenza 1 marzo 2005
Massime • 1
In tema di arbitraria divulgazione degli atti di un procedimento penale, rientra nell'ambito dell'ordinario esercizio del diritto di difesa la divulgazione al proprio cliente di notizie relative ad un procedimento a suo carico, delle quali l'acquisizione sia avvenuta in modo lecito, anche in assenza di uno specifico mandato in relazione ad un determinato procedimento, atteso che appare legittimo rivolgersi ad un legale anche senza la conoscenza di una indagine nei propri confronti, in particolare quando trattasi di soggetto gravato da vari procedimenti con il quale si è instaurato uno generale rapporto di assistenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la divulgazione al proprio cliente, da parte di un legale, di notizie acquisite legittimamente all'esito dell'interrogatorio, non secretato, di un proprio assistito, da altro difensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 11547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11547 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 01/03/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 964
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 47601/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA;
nel procedimento
contro
:
DI ER, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Potenza il 2/12/2004 con la quale veniva accolta la richiesta di riesame e annullata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Potenza in data 13/11/2004 per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Vittorio Meloni chiedeva l'annullamento con rinvio;
Rilevato che i difensori Avv. COPPI e Avv. PACE chiedevano il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
L'indagato, avvocato penalista del foro di Potenza, veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver fornito un contributo rilevante al sodalizio criminoso, facente capo al boss OR AT, fornendogli informazioni riservate, ottenute in ambiente giudiziario, riguardanti lo svolgimento delle indagini sull'associazione mafiosa e le determinazioni del P.M. e del GIP. Il Tribunale del riesame rilevava che le fonti di prova a carico dell'avvocato erano costituite da tre telefonate intercettate sull'utenza in uso a OR, tutte intervenute nella giornata del 10 agosto 2004, nelle quali il boss chiedeva al legale di informarsi se erano in corso indagini che lo riguardavano e l'avvocato, dopo alcune ore, rispondeva che probabilmente vi erano state delle richieste di misure cautelari non accolte dal gip, e che il P.M. in pieno agosto stava svolgendo indagini per trovare ulteriori elementi ed in particolare aveva inviato informazioni di garanzia per poter sentire delle persone indagate. Nell'ordinanza di custodia cautelare il GIP riteneva sussistente il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto il legale, non nominato difensore di fiducia, si era prestato a cercare informazioni riservate su un'indagine in corso allo scopo di favorire l'associazione mafiosa che si trovava in difficoltà proprio perché si sapeva che erano state inviate informazioni di garanzia e si temeva per qualcosa di peggio. Il legale, interrogato in stato detentivo, aveva contestato l'ipotesi di accusa rivelando di essere il difensore da sempre di OR e che l'indagine di cui si discuteva era conosciuta a Potenza e le voci dicevano che erano coinvolti anche politici. Quando era stato contattato dal suo cliente si era impegnato a chiedere informazioni, ma in realtà non aveva contattato nessuno perché aveva attinto informazioni dalla sua collega di studio che era stata nominata difensore di ufficio per un correo del OR, in relazione ad una informazione di garanzia notificata per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. La collega gli aveva riferito che quell'indagato aveva un suo difensore storico, amico di entrambi, e così aveva deciso di contattare il solo avv. Chiriaco che proprio quel pomeriggio del 10 agosto era in Procura col suo cliente per rendere interrogatorio. Dopo aver sentito il collega, aveva telefonato al OR e gli aveva comunicato la sua opinione sull'intera vicenda e cioè che, secondo lui, il P.M. aveva chiesto delle misure cautelari, ma il gip le aveva rigettate, e quindi il P.M. stava facendo ulteriori indagini. Negava di aver saputo tali notizie da una talpa in Procura, affermava che aveva parlato solo col suo collega ed aveva dedotto che così erano andati i fatti, perché per esperienza sapeva che, per il delitto di cui agli artt. 416 bis c.p., nessun P.M. mandava prima le informazioni di garanzia,
procedeva subito con la misura cautelare, e che, se invece sentiva gli indagati a piede libero, era perché non aveva ottenuto le misure dal gip.
Il Tribunale del riesame contestava la prospettazione contenuta nell'ordinanza impositiva negando che il comportamento del legale potesse configurare un concorso esterno in associazione mafiosa in quanto il rapporto tra l'indagato e OR era di natura fiduciaria, avendo il legale difeso da sempre quel cliente, per cui anche in mancanza di un mandato, non possibile perché ancora non c'era un procedimento a suo carico, le richieste avanzate per telefono potevano inquadrarsi in un rapporto cliente-avvocato. Non poteva individuarsi alcuna agevolazione al sodalizio criminoso, neanche nella telefonata conclusiva con cui l'avvocato riferiva l'esito della sua indagine, perché quelle notizie miravano a spiegare al suo cliente che cosa stesse succedendo nell'indagine di cui aveva ricevuto notizie solo quella mattina. Nè poteva sostenersi che in concreto quelle rivelazioni avessero aiutato il sodalizio criminoso in difficoltà, in quanto già da tempo i partecipi sapevano dell'indagine contro di loro e della possibilità di essere intercettati.
Il Tribunale inoltre valutava se potesse configurarsi l'ipotesi minore di favoreggiamento e la escludeva perché le notizie diffusa da BA erano ampiamente conoscibili da altri partecipi alle indagini che in numerose telefonate parlavano dei capi d'imputazione notificati con l'informazione di garanzia. Aggiungeva il tribunale che il difensore di un indagato non ha alcun obbligo di mantenere il segreto sull'atto a cui ha assistito e che la notizia fornita da BA al suo cliente era una deduzione e non un notizia avuta illegalmente in quanto aveva usato l'avverbio "probabilmente" quando aveva parlato delle richieste di misure cautelari e poi aveva dato un'informazione sbagliata quando aveva riferito che il gip le aveva rigettate. Non vi era alcuna prova che tali affermazioni fossero notizie avute da una talpa all'interno della Procura e che quindi se le fosse procurate illegalmente;
appariva invece altamente probabile che le avesse ricavate da considerazioni assunte insieme al collega che aveva partecipato ad un atto del processo, visto che proprio nel pomeriggio del 10 agosto il collega IC aveva partecipato all'interrogatorio del suo assistito. Contro la decisione presentava ricorso il P.M. deducendo violazione di legge in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis, 378 c.p. nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto sussistere la scriminante di cui all'art. 51 c.p., e cioè l'esercizio del legittimo diritto di difesa nella condotta dell'Avv. BA, mentre invece era provata in atti la sua condotta illecita nell'aver ottenuto da altri difensori notizie coperte dal segreto e nell'averle utilizzate per favorire un boss mafioso e senza essere munito di un mandato difensivo. Riteneva il P.M. che la palese violazione di regole deontologiche, quali il dovere di correttezza e fedeltà, da parte dei legali escludeva la possibilità di configurare l'esercizio di un diritto. Deduceva ancora mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esclusione del reato ascritto all'indagato che doveva qualificarsi come concorso esterno in associazione maliosa tenuto conto che egli ben conosceva il calibro criminale del OR per averlo assistito e pertanto, quando aveva deciso di aiutarlo a reperire le informazioni di cui aveva bisogno, ben sapeva di dare un aiuto al sodalizio criminale;
inoltre della mafiosità dell'indagato il tribunale del riesame aveva dato conto in altre ordinanze pronunciate nei confronti degli altri indagati di quel processo.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato in quanto la condotta tenuta dall'avvocato BA, così come descritta nell'ipotesi di accusa, non presenta alcun aspetto di illegalità ne' sotto il profilo del concorso esterno in associazione mafiosa, ne' sotto il profilo del favoreggiamento. La disciplina che il nostro codice riserva alla tutela del segreto nelle indagini, definibile come segreto interno al procedimento, è contenuta nell'art. 329 c.p.p. ed è da questa che è necessario partire per verificare quando vi sia stata una propalazione illecita. Il principio cardine della disciplina è che gli atti di indagine compiuti dal P.M. o dalla P.G. sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Quando sussistono particolari esigenze di indagine il P.M. può imporre il segreto per singoli atti, ma non risulta che nel caso di specie il P.M. procedente si sia avvalso di tale potere. La disciplina del segreto sugli atti di indagine non interessa solo ai fini del delitto di rivelazione dei segreti di ufficio, diretta conseguenza della violazione del segreto, ma anche in relazione a quelle condotte che potrebbero configurare in capo al difensore, o ad altri soggetti, il delitto di favoreggiamento o, come nel caso di specie, di concorso esterno in associazione mafiosa. Infatti il difensore, munito o meno di mandato per quel particolare procedimento, può legittimamente acquisire informazioni su un'indagine in corso, nella quale potrebbe essere interessato un proprio cliente, purché l'acquisizione sia lecita ed è lecita ogni qualvolta non sia avvenuta in violazione delle regole sul segreto previste dall'art. 329 c.p.p. (vedasi Sez. 6^ 20 luglio 1995 n. 1853, rv. 202217). Nel caso oggetto del presente procedimento, l'avv. BA era stato contattato da un suo cliente storico che lo aveva informato, il 10 agosto in pieno periodo feriale, di aver sentito dire che stavano notificando delle informazioni di garanzia che avrebbero potuto coinvolgerlo e che l'indagine era quella famosa, di cui si parlava in città, condotta da un determinato pubblico ministero, e gli aveva chiesto di acquisire informazioni. Dell'esistenza di tali informazioni di garanzia notificate il OR e gli altri correi avevano piena contezza perché già si erano scambiati le notizie relative, come risulta dalle intercettazioni telefoniche. Orbene l'avvocato dichiarava di aver contattato un suo collega che proprio quel pomeriggio aveva assistito un correo in un interrogatorio, non segretato, e pertanto aveva ricevuto delle notizie, da chi aveva partecipato ad un atto, sul cui contenuto quindi non instava più alcun segreto interno al procedimento. L'ipotesi d'accusa della illiceità di questa acquisizione, per violazione di regole deontologiche di correttezza e fedeltà da parte del difensore propalante e di quello ricevente le notizie, appare non fondata, ben potendo due difensori scambiarsi notizie, legittimamente acquisite, sul medesimo procedimento. Neppure fondata appare la tesi che le notizie in realtà l'avv. BA se le sarebbe procurate illegalmente tramite una talpa in procura, sia perché si tratta di una tesi indimostrata sia perché l'affermazione dell'esistenza di una richiesta di emissione di misure cautelari è accompagnata dall'avverbio probabilmente e quindi appare frutto di una congettura dell'avvocato, indotta dalla scelta del P.M. di inviare informazioni di garanzia in pieno agosto per un delitto associativo. In materia la Suprema Corte si è pronunciata con la sentenza Sez. 6^ n. 7913 del 29 marzo 2000, ric. Fulgenzi, rv. 217188, affermando che rientra nel fisiologico esercizio del diritto di difesa la divulgazione al proprio cliente di notizie relative ad un procedimento a suo carico purché l'acquisizione di tali notizie sia avvenuto in modo lecito e cioè, si può aggiungere, non in violazione della disciplina sulla segretezza degli atti di indagine. Il caso affrontato dalla decisione richiamata appare ancora più sintomatico perché si riferiva ad un difensore che aveva avvertito un suo cliente del possibile arresto, avendo conosciuto gli atti di indagine per aver difeso un correo. Ritenere che per il corretto esercizio del rapporto fiduciario è necessario aver un mandato in relazione ad un determinato procedimento non è condivisibile perché è ben possibile che un cittadino si rivolga ad un legale anche quando ancora non sa se è indagato in un procedimento penale determinato, soprattutto quando trattasi di persona gravata da vari procedimenti che ricorre a quel legale per ogni suo problema giudiziario. Escluso quindi che la divulgazione di quelle opinioni costituisca una condotta illecita, appare privo di rilievo l'esame dei motivi che pongono elementi distintivi tra il concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2005