Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4337 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
еееe 70037 ESENTS DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIAN MATERIA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE043-37 03 Oggetto TRIB TA IA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 12728/00 Dott. Francesco 9544 - Presidente Cron. CICALA Rel. Consigliere Dott. Mario Rep. Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER Ud.10/07/02 Consigliere- C.C. Dott. Nino FICO ConsigliereDott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 70037 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
PRODICON INTERNATIONAL SRL, in persona del Presidente elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, 157, presso lo studio dell'avvocato DEGLI SCIPIONI GIUSEPPE COSENTINO, che lo difende, giusta procura a2002 3206 margine;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 197/99 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/06/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/07/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 22 giugno 1999, n. 197/29/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo che aveva annullato gli avvisi di accertamento con cui il 2° Ufficio Imposte Dirette di Milano aveva elevato il reddito imponibile per l'anno 1990 ai fini IRPEG ed ILOR della srl Prodicon International. La Amministrazione aveva ritenuto di dover recuperare a tassazione il disavanzo di fusione derivante dalla incorporazione nella Prodicon International di altra società ed in particolare di dover escludere la ricuperabilità del maggior costo delle quote delle società incorporate dovuto all'avviamento La Prodicon International resiste con controricorso. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso in camera di consiglio, siccome manifestamente infondato. MOTIVI DELLA DECISIONE Non può tener conto della rinuncia al ricorso, in quanto proveniente da ufficio (Ufficio delle Entrate di Milano VI), non legittimato alla rinuncia stessa. Con il motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 123 del D.P.R. 917/1986 nel testo modificato dall'art. 7 della legge 67/1988 e violazione degli artt. 53,59 e 61 del medesimo T.U. (art. 360 n. 3 c.p.c.) Il motivo deve essere rigettato, in accoglimento dell'indirizzo espresso da questa Sezione con le sentenze 13 novembre 2000 n. 14687; 24 luglio 2000, n. 9666 e 24 luglio 2000 n. 9663. Invero, l'art. 54 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore all'epoca dei fatti in discussione, occupandosi delle plusvalenze patrimoniali, e della loro computabilità nel reddito d'impresa, ove realizzate od iscritte nella contabilità, considera tanto le plusvalenze dei beni relativi all'impresa quanto le plusvalenze delle aziende, espressamente comprendendo in esse il valore di avviamento (comma 5). La norma recepisce a fini fiscali la nozione economica dell'avviamento, quale diverso ed eventualmente maggiore valore del complesso produttivo rispetto alla somma dei valori dei cespiti che lo compongono, e, in coerenza con tale nozione, lo include nella categoria delle plusvalenze tassabili, ove la ricchezza aggiunta che esso esprime si traduca in reddito. Con riferimento alla fusione dì società, e per lo specifico caso dell'incorporazione di una società "partecipata", implicante l'annullamento delle azioni o quote detenute dalla società incorporante, l'art. 123, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo fissato con decorrenza 1° gennaio 1988 dall'art. 7 della legge 11 marzo 1988 n. 67, stabilisce che non si tiene conto delle plusvalenze iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il costo delle azioni o quote annullate ed il valore netto del patrimonio della società incorporata scritture contabili, e, quindi, deroga al canone della risultante dalle computabilità nell'imponibile delle plusvalenze iscritte in bilancio, nel limiti in cui esse corrispondano, al disavanzo della fusione. Tale deroga trova spiegazione logica nel fatto che la società incorporante, acquisendo il patrimonio netto della società incorporata con un valore "di libro" inferiore al costo delle azioni 0 quote annullate, deve necessariamente pareggiare il proprio bilancio, elevando il valore del patrimonio che ha preso il posto delle azioni o quote, ma non realizza con tale operazione nominale alcun incremento di ricchezza, essendo quel patrimonio già di propria pertinenza per ffetto della partecipazione. M La rilevata ampiezza della nozione di plusvalenza e l'indicata ratio della deroga di cui all'art. 123 secondo comma non autorizza un'applicazione della deroga medesima limitatamente al caso dell'imputazione del disavanzo di fusione a plusvalenza di determinati beni, lasciando così fuori la possibilità di iscriverlo a titolo di partecipazioni ed avviamento. La soluzione, oltre che priva di conforto testuale, sarebbe irragionevole, e non scevra da sospetti d'illegittimità costituzionale, perché il disavanzo in discorso non perde la sua natura di "non reddito" per il solo fatto che trovi nel bilancio dell'incorporante sotto la voce avviamento, ocollocazione partecipazione. Tale collocazione, del resto, può essere doverosa, quando, come nella specie verificatosi (secondo le deduzioni della contribuente sul punto non confutate dall'Ufficio), il maggior costo delle azioni o delle quote derivi proprio dall'avviamento della società incorporata, non dalla plusvalenza di singoli beni della stessa. Nella relativa evenienza, il diniego della recuperabilità sotto la voce partecipazione o avviamento dello squilibrio contabile creato dall'incorporazione, a pena di tassazione di esso quale reddito, si tradurrebbe per la società incorporante nell'anomala alternativa fra l'operare un fittizio incremento del valore di uno od alcuni beni, così violando il principio di veridicità del bilancio o del conto economico, oppure il mantenere occulto lo squilibrio contabile, con inosservanza della regola di completezza di detto bilancio o conto, ovvero l'esporsi ad un prelievo impositivo, non coerente con la neutralità fiscale della fusione, e peraltro introduttivo di un'arbitraria disparità di trattamento a seconda che il disavanzo dipenda da sottovalutazioni effettuate dall'incorporata con riferimento a determinati cespiti aziendali od all'avviamento azienda. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese, poiché al momento della proposizione del ricorso non si era ancora consolidato l'orientamento contrario alle tesi della Amministrazione.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese di causa. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 10 luglio 2002. M Cicala IL PRESIDENTE حس starella Onestrians IL CANCELLIERE OF LD IC DSP IN CANCELLERIA Oggi 25 MAR. 2003/ IL CANCELLIERE C1 LO CA ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA