Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2216
CASS
Sentenza 15 febbraio 2001

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Il contratto tra uno sciatore e il gestore di un impianto di risalita è di trasporto atipico essendo questo non fine a se stesso, ma funzionalizzato all'attività sciistica su piste sicure, che però il gestore non ha l'obbligo di mantenere in buono stato. Pertanto, se a causa di difettosa manutenzione delle stesse uno sciatore si infortuna, non può agire nei confronti del gestore per responsabilità contrattuale. Non può inoltre neppure agire nei confronti del medesimo a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2050 o 2051 cod. civ., dovendosi escludere sia la natura intrinsecamente pericolosa dell' attività di esercizio di impianto di risalita- non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l'incolumità pubblica, ne' tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati- sia la qualità di custode delle piste da parte del gestore dell'impianto.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2001, n. 2216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2216
Data del deposito : 15 febbraio 2001

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