Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2001, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 3 O . U , 1 9 0364 ) 0364 4/0 1 9 1 E - T 1 C A -1 R A 1 T S I P G 1 E 9 R 3 714 A E D 6 E E 4 T Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento quote consortili. N . N T . E T S T R E S A I ( REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oron 7591 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. GAROFALO GAETANO Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere 21 Dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO COOPERATIVE EDILIZIE ACLI COMUNALI S.r.l., in persona del Commissario Governativo p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 63, presso l'avv.Massimo Tirone, che la difende in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CC RA, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Faà Di Bruno, 43, presso l'avv. Augusto del Sette, che la difende in forza di mandato in atti;
controricorrente – avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma in data 3 novembre 1997. 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie / LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. 1964/90 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 novembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Massimo Tirone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott., Vincenzo Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO UR LL proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Roma il 6 dicembre 1996, per il pagamento della somma di £.
1.536.000 dovuta per quote consortili, oltre interessi e spese del procedimento, eccependo la carenza di legittimazione attiva per mancanza di delega, la carenza di legittimazione passiva per recesso della كي cooperativa, la carenza di legittimazione attiva del Consiglio di amministrazione del Consorzio, la prescrizione estintiva ex art. 2949 c.c. e, nel merito, l'infondatezza della avversa pretesa. Il Consorzio opposto si costituiva contestando le avverse deduzioni ed all'esito il giudice di pace, con sentenza del 3 novembre 1997, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto. Il giudicante perveniva a tale decisione rilevando che lo statuto del Consorzio prevede che socie dello stesso sono le singole cooperative, i cui soci sono le persone destinatarie degli alloggi costruiti;
che le cooperative contraggono per conto dei soci gli obblighi e ne rispondono in luogo degli stessi;
che è l'assemblea ordinaria del Consorzio e non il consiglio di amministrazione che delibera l'imposizione dei contributi a carico delle cooperative consorziate;
che le norme statutarie possono essere applicate anche ai soci delle cooperative di 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 3 appartenenza in virtù di delega rilasciata dalla cooperativa in favore del Consorzio con deliberazione assembleare. Tuttavia non risultava che la Cooperativa 29, cui apparteneva l'opponente, avesse rilasciato una delega in proposito, ed anzi era stato documentato che la stessa, con delibera assembleare del 5 maggio 1993, aveva deciso il proprio recesso dal Consorzio per gravi fatti. Ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza il Consorzio, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, cui resiste la LL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla LL sotto un duplice profilo. Sostiene la controricorrente che, pur essendo la controversia di valore inferiore a £. 2.000.000, non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione in quanto non pronunciata secondo equità, essendo il giudice di pace entrato nel merito delle questioni prospettate dalle parti;
inoltre il difensore del Consorzio non sarebbe munito di procura speciale. Entrambi i profili di inammissibilità sono infondati. In base al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., infatti, le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a lire due milioni sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa (art. 113, comma 2, c.p.c. nel testo sostituito con decorrenza 1° maggio 1995 dall'art. 21 1. 21 novembre 1991 n. 374) che ha portato il giudizio così regolato nell'alveo cosiddetta equità "formativa" o "sostitutiva", non "correttiva" od della "integrativa", anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta + 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio. corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., è impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio di equità, per sua stessa natura, sfugge ad ogni rivalutazione da parte del giudice superiore. Per quanto riguarda poi la procura rilasciata al difensore del Consorzio ricorrente, la stessa risulta redatta a margine del ricorso, fa riferimento al “giudizio di cui a questo atto” e contiene l'elezione di domicilio in Roma. Non vi è quindi अजी dubbio, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, che si tratta di procura speciale rilasciata per il presente giudizio di cassazione. Passando all'esame del ricorso, il Consorzio ricorrente con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata reca nella intestazione la generica indicazione "Ufficio del Giudice di Pace", ed in seguito le generalità dello stesso e il numero della sezione, ma non anche l'indicazione della città ove ha sede tale ufficio giudiziario. Il motivo è infondato. L'omessa indicazione, nella intestazione della sentenza, del giudice che l'ha pronunciata non è infatti motivo di nullità, ogni volta che dalla sentenza stessa sia desumibile tale indicazione, poiché in tal modo viene ugualmente raggiunto lo scopo della prescritta formalità, volta a garantire l'individuazione della provenienza della decisione. 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie / LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 5 La sentenza in esame, pur non recando nella intestazione l'indicazione della città ove ha sede il giudice che l'ha pronunciata, ne indica il nome e la Sezione di appartenenza;
inoltre subito dopo, all'inizio della parte narrativa, spiega che si tratta di un giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Roma, ed alla fine del documento, oltre alla data, è indicato il luogo ove la pronuncia è stata emessa, vale a dire Roma. La lettura del documento, quindi, non lascia alcun dubbio in ordine alla città in cui ha sede il giudice di pace che l'ha pronunciata. Il ricorrente denunciata poi la violazione dell'art. 100 c.p.c. sostenendo che l'art. 23 dello statuto del Consorzio prevede la imposizione di contributi a м carico delle cooperative consorziate e dei singoli soci delle stesse, e l'art. 45 а stabilisce che le disposizioni degli artt. 9 - 18, e in genere tutte le norme dello statuto, si applicano automaticamente anche ai soci delle cooperative aderenti al Consorzio, in base a delega allo stesso, insita nella associazione al Consorzio adottata dalla rispettiva cooperativa con la prescritta deliberazione assembleare. Con il terzo motivo viene altresì denunciata la violazione dell'art. 1363 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il giudice di pace interpretato lo statuto del Consorzio violando le norme di ermeneutica, ed in particolare il principio di cui alla norma di cui sopra, che impone di interpretare le clausole di un contratto le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. Invece il giudicante aveva estrapolato dal testo degli artt. 23 e 45 dello statuto solo alcune espressioni, con ciò pervenendo ad una interpretazione non corretta della portata effettiva dello statuto 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. del Consorzio e della delibera dell'assemblea della Cooperativa 29 adottata il 13 marzo 1972. Infine, con l'ultimo motivo, il Consorzio denuncia l'omessa ed insufficiente motivazione sugli effetti del recesso della cooperativa 29 dal Consorzio, sul potere del consiglio di amministrazione del Consorzio di imporre contributi ai consorziati e sulla entità del credito del Consorzio. In particolare il giudice di pace avrebbe omesso di rilevare che l'art. 12 dello statuto del Consorzio prevedeva che gli associati non avevano il diritto di recedere dal Consorzio, e che il recesso aveva effetto solo se accettato dal Consiglio direttivo. Inoltre il giudicante non aveva esaminato l'art. 30 dello statuto, che indica i poteri del consiglio di amministrazione del Consorzio. I tre motivi di cui sopra vanno esaminati congiuntamente e tutti dichiarati и М inammissibili. Occorre infatti considerare che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113, comma 2, c.p.c. il giudice di pace, quando pronunzia in controversie -come nella specie di valore non superiore ai due milioni di lire, non deve - procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie) nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio;
in tali controversie egli deve infatti giudicare facendo immediata applicazione di equità cosiddetta formativa o sostitutiva e deve perciò fondarsi su di un giudizio 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 7 di tipo intuitivo e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (da ritenersi, come già detto, sempre pronunciate secondo equità) sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 1, 2 e 4, c.p.c. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero in un'ipotesi di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione. La censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è invece consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie, se di rango superiore a quelle н ordinarie (vedasi Cassazione sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). и р Com'è facile constatare, i motivi di ricorso in esame non denunciano alcuna violazione di norme processuali, né tanto meno di norme costituzionali o comunitarie di rango superiore, né configurano alcuna ipotesi di totale mancanza della motivazione o di motivazione solo apparente, per cui risultano tutti inammissibili. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo;
relatore Riggio. 0 0 rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 18.000 oltre a £.
1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 novembre 2000. Ugo Diggins est.deiggio байан Село Дела милоGanstala IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DISPOSITATO IN CANCELÍZINA 13 MAR. 2001 LLO BO .374 E NE L. 21-11-1991, N E) REGISTRAZIO I PAC D IUDICE DA 39 TE E ESEN RTT. 46 G E (IST.N A 714/1999 Consorzio Cooperative edilizie/LL Udienza del 30 novembre 2000. Presidente Garofalo: relatore Riggio.