Sentenza 24 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, non comporta che, nelle situazioni in cui la sentenza di primo grado abbia determinato la pena nella misura non lontana dal minimo edittale allora vigente in relazione alle droghe cosiddette "leggere", il giudice di appello - quale giudice di merito di secondo grado, ovvero quale giudice di rinvio - sia vincolato a rimodulare la sanzione rendendola in ugual modo prossima ai nuovi e più favorevoli minimi edittali detentivi e pecuniari, né ad applicare le attenuanti generiche nella stessa misura disposta dal giudice di primo grado, potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell'ambito della più lieve cornice edittale tornata in vigore, con il solo limite - nell'ipotesi di appello proposto dal solo imputato - del divieto di "reformatio in peius".
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2015, n. 25256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25256 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/02/2015
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 298
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 30374/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC OS N. IL 06/05/1986;
D'CO EL N. IL 27/11/1993;
avverso la sentenza n. 88/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
AR RO e D'AM CA ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 25-3- 2014, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione alla detenzione di marijuana, per quantitativi pari a 2197,6 dosi medie singole e a 5212,8 dosi medie singole, nonché di hashish, per un quantitativo pari a 1685,4 dosi medie singole. In Napoli il 7 gennaio 2013. Con due distinti ricorsi - e la AR anche con motivi aggiunti, pervenuti il 25 novembre 2014 -, le imputate deducono violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3, poiché il giudice di primo grado, nel determinare la pena, era partito da una pena-base di anni nove di reclusione, riducendola ad anni sei per la concessione delle attenuanti generiche, calcolate dunque nella massima estensione, ed infine ad anni quattro, per effetto della diminuente del rito. La Corte d'appello,tenendo conto della nuova disciplina sanzionatoria derivante da C. cost. 32/14, è partita da anni sei di reclusione, riducendo la pena, per effetto delle attenuanti generiche, ad anni cinque, così violando il divieto di reformatio in peius, sotto un duplice profilo: la pena - base è stata quantificata nel massimo della pena prevista per le cosiddette droghe leggere e la diminuzione ex art. 62 bis c.p. non è stata quantificata nel massimo, pari ad un terzo della pena-base. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è infondata. La sentenza 12-2-2014 n. 32 della Corte costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt.
4-bis e 4 vicies ter come conv. con modif. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1 così rimuovendo le modifiche apportate ,con le norme dichiarate illegittime, al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e determinando il ripristino della normativa abrogata, in forza della quale le condotte inerenti alle sostanze di cui alla tabelle 1^ e 3^ erano punite con la reclusione da otto a venti anni e la multa da 25.822 a 258.228 Euro;
le condotte inerenti alle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 2^ e 4^, come quelle in disamina, erano punite con la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.146 a 77.468 Euro. Questa radicale alterità dell'assetto normativo preclude la possibilità di istituire un raffronto fra il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado e quello applicato in appello,onde stabilire se vi sia stata o meno reformatio in peius. Allorché,infatti,intervenga una radicale rielaborazione dell'architettura normativa,con particolare riguardo al profilo sanzionatorio, non è giuridicamente possibile stabilire se il trattamento riservato all'imputato in secondo grado sia o meno deteriore rispetto a quello statuito dal primo giudice. Nel caso di specie, al momento del giudizio di primo grado, la normativa in vigore prevedeva limiti edittali assai più elevati, ragion per cui il primo giudice, al fine di adeguare la pena all'effettivo disvalore giuridico del fatto, ha deciso di muovere da una pena base non molto superiore al minimo e di quantificare la diminuzione ex art. 62 bis c.p. nella misura massima, pari a un terzo. Il giudice d'appello,
invece, potendo applicare una normativa assai meno rigorosa, in termini di carico sanzionatorio, ha preso le mosse da una pena-base comunque inferiore, benché individuata nel massimo edittale, e ha ritenuto di ridurre la pena per la concessione delle attenuanti generiche in misura inferiore ad un terzo, Ciò è, del resto, conforme alla natura giuridica delle circostanze attenuanti generiche, che costituiscono uno strumento affidato al giudice per meglio adeguare la pena al caso concreto, in base a una valutazione che sfugge ad una casistica predeterminata (Cass. Sez. 6,n. 10412 del 13-3-1987 ,Rv. 176791) e che è preordinata a calibrare il trattamento sanzionatorio, a seconda della gravità del reato (Cass. Sez 3, 13-5-1987, Orsetti, Cass. pen. 1988, 1635). Il risultato finale è comunque più favorevole al reo, senza che sia possibile effettuare una comparazione in ordine ai singoli elementi del calcolo, attesa l'eterogeneità delle componenti del quadro sanzionatorio.
2. È invece fondata la seconda censura. Quanto più, infatti,il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod. pen., siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. Solo nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Cass. n. 2925 del 1999, Rv. 217333; n. 28852 del 2013, Rv. 256464). Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato che fa percentuale di THC è molto elevata, che si tratta di oltre novemila dosi medie singole e che sono stati rinvenuti materiali idonei al confezionamento. Trattasi di motivazione insufficiente a giustificare una pena-base pari al massimo edittale: ciò che richiede un apparato giustificativo di assai maggiore pregnanza, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., tanto più che il giudice a quo da atto della mancanza di precedenti penali e, per la D'AM, anche della giovane età. Tali rilievi impongono una pronuncia rescindente in ordine al profilo in disamina.
3. La sentenza Impugnata va dunque annullata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AD ALTRA SEZIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 24 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2015