Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9573 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
09 5 7 3 /0 2 AULA "B" 541/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Fernando LUPI Consigliere R.G.N. 04115/2000 Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere Cron.25754 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 07.05.2002 da POSTE ITALIANE s.p.a. già Ente Poste Italiane, ente pubblico economico, in persona del Presidente Prof. Avv. Enzo Cardi, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Luigi Fiorillo, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Plinio, n. 21, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
1968
contro
- PE FA RO AT OR LO NE - — HI NA - SS OM GI UI OR - QU ZI ON EN LV ID - д IL RZ - EO GI - PE RO - VE RI LU – LI RI
- intimati -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Parma n. 00041/1999 del 25.02/12.03.1999, R.G. n. 00102/98, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 maggio 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof. Luigi Fiorillo per la Poste Italiane s.p.a.. Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta RI Cesqui, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 16 luglio 1997, NE IC, dipendente dell'allora Ente Poste Italiane, oggi Poste Italiane s.p.a. (in appresso Poste), come operatore di esercizio ed addetto al recapito della posta ordinaria, chiedeva che il Pretore di Parma ingiungesse al predetto Ente di corrisponderle la somma di lire 375.000. Esponeva che, con circolare n. 2 del 7 aprile 1994, il servizio, precedentemente affidato in appalto a terzo (c.d. accollatari), di consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi veniva affidato ai portalettere, riconoscendo loro un compenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti primi per ogni portalettere che effettuava il servizio. Aggiungeva che, poiché dall'01 settembre 1996 aveva provveduto ad effettuare, nell'espletamento della propria prestazione lavorativa, anche la consegna delle stampe di peso superiore a 500 grammi, riteneva di avere maturato il relativo diritto al pagamento del compenso previsto nella richiamata circolare. Il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore il 28 luglio 1997 veniva tempestivamente opposto dall'Ente Poste Italiane. Sempre per le stesse identiche ragioni richiedevano ed ottenevano decreti ingiuntivi per le somme rispettivamente indicate in ricorso, anch'essi opposto, OR TT, 2 J 1. FA PE, OR CC, OM OS, UI SP, NA EC, MA RO, EN TR, ID AN, RZ TI, GI DD, RO NO, RI LU AR e RI LI. L'adito Pretore, riunite le cause, rigettava le proposte opposizioni, con conseguente integrale conferma dei decreti ingiuntivi opposti. Tale decisione, appellata dal soccombente Ente, veniva confermata dal Tribunale della stessa città, che riteneva non condivisibile l'interpretazione data dall'appellante alla suddetta circolare, secondo la quale l'equiparazione dell'attività di recapito delle stampe pesanti a dieci minuti primi di lavoro serviva a distribuire equamente il lavoro dei portalettere entro diverse zone di recapito, costituendo semplice criterio di stima della gravosità del lavoro, senza alcuna valenza ai fini della determinazione del compenso, che, in caso contrario sarebbe dovuto essere pagato anche per i giorni in cui i portalettere non avessero recapitato alcuna stampa pesante, considerato che il datore di lavoro non aveva predisposto alcuno strumento di rilevamento delle consegne effettivamente compiute. L'attribuzione del nuovo compito, giustificava questo compenso aggiuntivo;
né poteva indurre ad opinare in senso contrario un telex proveniente dall'Ente del luglio 1994 e quindi successivo alla circolare prevedente il compenso aggiuntivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Poste Italiane S.p.A., già Ente Poste Italiane, con un unico motivo. IC NE, TT OR, PE FA, CC OR, OS OM, SP UI, EC NA, RO MA, TR EN, AN ID, TI RZ, DD GI, NO RO, AR RI LU e LI RI non si sono costituiti. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la S.p.A. Poste Italiane, denunciando sostanzialmente violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti in relazione, in particolare alla interpretazione della circolare n.2 del 7 aprile 1994, e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Parma, la circolare in questione sarebbe 3 Д stata erroneamente interpretata non conseguendo ad alcun accordo collettivo e non vincolando l'Ente emanante ad alcuna prestazione economica in favore del lavoratori dipendenti. Deduce la ricorrente che con la legge 29 gennaio 1994 n. 71 l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato Ente Poste Italiane. Richiamato l'art. 8 della medesima legge, la società deduce che la circolare n. 2 del 1994, avente ad oggetto la “Riorganizzazione del servizio di recapito - Organici - Mobilità - Applicazione art. 33 della legge 104/92", è stata emanata dall'Ente proprio nel quadro della generale riorganizzazione necessitata dalla predetta trasformazione;
che si è quindi previsto, attraverso la predetta circolare, che nel caso in cui la consegna delle stampe voluminose fosse stata effettuata dagli accollatari, oppure unitamente a quella dei pacchi, da quel momento in poi, per conseguire un generale recupero della produttività, alla consegna stessa si sarebbe provveduto tramite i portalettere, parametrando in 10 minuti il relativo impegno, ai fini della determinazione della prestazione complessiva;
che, successivamente, in data 7 luglio 1994, erano state fornite le precisazioni applicative riguardanti la consegna delle stampe aventi peso superiore a 500 grammi. Secondo la ricorrente, i 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e, cioè, un parametro predeterminato volto, alla individuazione del fabbisogno del personale ed alla riorganizzazione generale del servizio, ed in nessun caso è stata individuata una somma aggiuntiva da corrispondere ai portalettere. In sostanza, aggiunge la ricorrente, con la circolare n. 2/1994 e con le sue disposizioni volte ad attuarla, l'Ente ha inteso introdurre una nuova metodologia per la rilevazione del fabbisogno di personale addetto al recapito sul territorio. Non può pertanto ritenersi sussistente, secondo la ricorrente, il diritto vantato dai lavoratori nel presente giudizio e relativo alla corresponsione di una indennità dovuta per il solo fatto di avere recapitato stampe di peso superiore a 500 grammi, come invece affermato nella sentenza impugnata. 2 4 Il motivo è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, già espresse, del resto, da questa Corte in analoghe occasioni (v., in particolare, Cass. 12 giugno 2001, n. 07969, Cass.29 settembre 2000, n.12908). Oggetto della controversia è, come si è detto, l'interpretazione della circolare n. 2 citata, se cioè con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere, ovvero un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, e ciò al solo fine della determinazione del fabbisogno del personale. La prima tesi, sostenuta dai lavoratori intimati, è stata condivisa dal Pretore prima e dal Tribunale poi, mentre la seconda tesi è sostenuta dalla società, attuale ricorrente. Giova a tal punto rammentare che nel giudizio di legittimità le censure relative all'interpretazione del contratto collettivo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza e contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento di quest'ultima (da ultimo, Cass. 10 marzo 1999, n. 02096). E' da aggiungere poi che le norme sull'interpretazione dei contratti si applicano anche ai negozi unilaterali nei limiti della compatibilità dei criteri stabiliti dagli artt. 1362 ss. cc. con la particolare natura e struttura della predetta categoria di negozi. Pertanto, nei negozi unilaterali non può aversi riguardo alla comune intenzione delle parti, che non esiste, ma si deve indagare soltanto quale sia stato l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio senza far ricorso, per determinarlo, alla valutazione del comportamento dei destinatari del negozio stesso (Cass. 19 novembre 1998, n. 11712). La circolare è un atto interno destinato ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori. Precipuo compito del giudice del merito era, pertanto, quello di interpretare la circolare sulla base dell'intento del soggetto che l'aveva posta in essere. 5 E l'interpretazione dell'atto da parte del Tribunale non risponde ai criteri legali di ermeneutica contrattuale, e presenta vistose omissioni nella motivazione. Per quanto concerne il mancato rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale va detto che il Tribunale non ha assolutamente spiegato in base a quale parte della circolare sia stata individuata una somma da corrispondere ai portalettere per il servizio di distribuzione delle stampe voluminose. Né può affermarsi, come sembra fare il Tribunale, che, trattandosi di una prestazione aggiuntiva, questa doveva comportare necessariamente una maggiorazione della retribuzione. Lo stesso Tribunale pone in luce, invero, che con la predetta circolare si intendeva riorganizzare le modalità del servizio di recapito delle stampe di peso superiore a gr. 500, ma la temporizzazione di tale servizio non comportava necessariamente un compenso in danaro - che, si ripete, non trova alcun riscontro nell'interpretazione letterale e logica della circolare da parte del Tribunale ben potendo la temporizzazione di tale servizio integrare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera. Il Tribunale ha poi omesso di considerare che la tesi da esso sostenuta non prevede criteri e modalità di erogazione dell'asserito compenso. In definitiva la motivazione del Tribunale non appare né congrua né logica, di tal che il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello - indicata in dispositivo -, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 07 maggio 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Stefano Ciciretti сер Giovanni Mezporelle %/ 6 ESENTE DA IMPOSTADI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533