Sentenza 26 giugno 2007
Massime • 1
Il divieto di sospendere l'esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di "recidivo" del condannato, bensì alla circostanza che la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. sia stata "applicata", cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata.
Commentario • 1
- 1. Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2007, n. 29989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29989 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/06/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1201
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 27044/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BARI;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 20 marzo 2006 dalla Corte di appello di Bari;
nei confronti di:
MU AR, nato a [...] il [...];
sentita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni presentate dal Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari revocava l'ordine di carcerazione (in esecuzione di sentenza di condanna pronunciata dalla stessa Corte in data 23 gennaio 2 004) emesso dal pubblico ministero nei confronti di MU AR, ritenendo sussistere le condizioni per l'adozione di decreto di sospensione dell'esecuzione della pena.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, chiedendone l'annullamento senza rinvio.
Osserva il ricorrente che, a norma dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), la "qualità" di recidivo reiterato (art. 99 c.p., comma 4) osta alla sospensione dell'esecuzione.
Detta "qualità" caratterizzerebbe il MU al quale era stata applicata la recidiva specifica infraquinquennale con sentenza del 24 febbraio 2003 e la recidiva specifica con la citata sentenza del 23 gennaio 2004. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Non è dubbio che la disposizione invocata dal ricorrente, come modificata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9, sia norma processuale, come tale è immediatamente applicabile anche alle sentenze pregresse in forza del principio tempus regit actum (cfr. Cass. 1, 16 novembre 2006, p.m. in c. Marziano;
Cass. 1, 19 settembre 2006, p.m. in c. Carderopoli, RV 234384). L'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), subordina, peraltro, il divieto di sospensione non alla "qualità" di recidivo, ma alla circostanza che la recidiva reiterata sia stata applicata;
sia stata cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze concrete sulla pena irrogata (cfr. Cass. 1, 16 novembre 2006, p.m. in c. Marziano). Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che i giudici della cognizione abbiano concretamente applicato la recidiva reiterata. La sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata in data 24 febbraio 2003 dal Tribunale di Bari ha, invero, applicato la recidiva pluriaggravata (specifica ed infraquinquennale), ritenendola equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Successivamente, con sentenza del 4 luglio 2003, il Tribunale di Bari ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, non procedendo tuttavia al giudizio di comparazione con la contestata recidiva specifica. Nel giudizio di appello, poi, con sentenza 23 gennaio 2004 la Corte di appello di Bari ha applicato, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la pena ridotta tra le parti concordata, con concessione di diminuzione legata al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007