Sentenza 11 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/02/2003, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Í N : C.C.63665 O I Z A 6 R BLICA ITALIANA 8 T , 9 S S 1 I / G 4 N 1 E / 6 I R 2 R B . A A T . D L L . NOME DEL POPOLO ITALIANO S A I R . 1 T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto UTARIN Diffione di rape to0 2 ONE Jertermi Composta dagli mi g.ri Magistrati: R.G.N. 6950/99 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente Dott. Stefano MONACI Consigliere Cron.4588 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Rel. Consigliere Rep. Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Ud. 18/06/02 Dott. Stefano BENINI CORTE SUPRIMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 63665 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
RO TO, TO US, RC OR;
intimati avverso la sentenza n. 106/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 01/07/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2780 udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI 1 PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, a seguito della morte di SI OR, av- venuta in data 16 maggio 1988, gli eredi ET RO, US TO e Padre RE MA chiesero ed ottennero, in data successiva al 1° gennaio 1991, la dilazione del pagamento dell'imposta principale di suc- cessione con obbligo di corresponsione degli interessi a scalare sugli importi dilazionati al tasso del 5%; che, successivamente, con appositi avvisi, l'Ufficio del Registro Successioni di Ovada liquidò la differenza di interessi dovuta al tasso del 9%, secondo quanto disposto dall'art.38 comma 2 del d.lgs. n.346 del 1990, in ragione del fatto che la dilazione di pa- gamento era stata concessa con provvedimento emesso nel vigore di tale disciplina;
che, con distinti ricorsi alla Commissione tribu- taria di I° grado di Alessandria, ET RO, in proprio e quale procuratore degli altri due eredi, im- pugnò detti avvisi, chiedendone l'annullamento e dedu- cendo, in particolare, che alla successione de qua do- veva ritenersi applicabile, ratione temporis, la disci- 2 n.637 del plina dettata dall'art. 43 comma 3 del d. P.R. 1972; che, in contraddittorio con l'Ufficio che instò per la reiezione del ricorso - la Commissione tributa- con sentenza n.45/08/97ria provinciale di Alessandria, del 28 aprile 1997, riuniti i ricorsi, li accolse;
che, a seguito di appello dell'Ufficio, cui resi- stettero i contribuenti, la Commissione tributaria re- gionale di Torino, con sentenza n. 106/15/98 del 1° lu- glio 1998, confermò la decisione di primo grado, affer- mando che, in tema di imposta di successione, il debito tributario sorge con riferimento al diritto vigente al tempo dell'apertura della successione;
che avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che ET RO, US TO e RE MA, benché ritualmente intimati, non si sono costi- tuiti, né hanno svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.38 comma 2 e 63 d.lgs. 346/90, 11 disp. sulla legge in generale, C.C. Art. 360 n.3 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1374 sentenza impugnata, c.p.c."), il ricorrente critica la 3 sostenendo che alla fattispecie si applicherebbe l'art.38 comma 2 del d.lgs. n.346 del 1990; che il ricorso deve essere respinto;
- che, infatti, costituisce consolidato orientamen- - to di questa Corte (cfr. sentt. nn. 3840 del 1999, 8772, 8776, 8779, 8783, 8823 del 2000 ed altre successive in corso di pubblicazione), integralmente condiviso dal quello, secondo cui l'art.38 comma 2 del Collegio, d.lgs. n. 346 del 1990, anche nella parte in cui fissa il tasso degli interessi in caso di dilazione del paga- mento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto, alle successio- ni che si siano aperte in data anteriore al 1° gennaio 1991, anche nell'ipotesi in cui la concessione della dilazione di pagamento sia intervenuta in data poste- riore a quella predetta;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 18 giugno 2002 DEPOSITATO IN CANCELLERS Oggi relatore ed estensore IL/CANCELLIERE C1 صمة Easano Salvatore Di Palma همال Il Presidente resta IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano